Nessun assegno divorzile per l'ex moglie trascorsi 30 anni dalla fine del matrimonio

Redazione Scientifica
02 Novembre 2017

La Cassazione conferma la sentenza con cui la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di assegno divorzile presentata dall'ex moglie dopo circa trent'anni dalla fine della convivenza con l'ex marito.

Parte ricorrente ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze ha rigettato la sua domanda di assegno divorzile.

La Cassazione ritiene che la Corte territoriale si sia attenuta ai principi stabiliti dal nuovo orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, v. A. Simeone, L'assegno di divorzio secondo la Cassazione: chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto in ilFamiliarista.it; Cass. 22 giugno 2017, n. 15481, v. S.A.R. Galluzzo, Superato il criterio del tenore di vita anche in sede di revisione dell'assegno in ilFamiliarista.it). Il Giudice di secondo grado ha, infatti, ritenuto che la breve durata del matrimonio (due anni) unita al lasso di tempo trascorso tra la cessazione della convivenza tra i coniugi e la presentazione del ricorso ex art. 9, l. n. 898/1970 (circa trent'anni) dimostrino la totale autonomia della situazione economica della ricorrente rispetto a quella determinata e maturata in costanza di matrimonio; la sua condizione economica si ricollega unicamente a scelte fatte dopo la cessazione dell'unione con l'ex coniuge, come provato dal fatto che la stessa al momento del divorzio non ha ritenuto di dover presentare alcuna richiesta di assegno. Secondo la Suprema Corte così argomentando la Corte d'appello ha correttamente escluso la ricorrenza del presupposto assistenziale, applicando il principio di autoresponsabilità economica degli ex coniugi che, alla stregua delle recenti pronunce di legittimità, costituisce il fondamento del diritto all'assegno divorzile.

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

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