No all'obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi “non armonizzati”

La Redazione
13 Dicembre 2017

Accolto dalla Cassazione il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, con l'ordinanza n. 29034/2017. L'Amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi “non armonizzati”.

Per i tributi cosiddetti “non armonizzati”, in merito agli accertamenti IRPEF ed IRAP, non c'è obbligo di contraddittorio preventivo. È quanto ricordano i giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 5 dicembre 2017 n. 29034. I Giudici hanno affermato che le garanzie di contraddittorio trovano applicazione solo in merito agli accessi, alle ispezioni ed alle verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.

«Le Sezioni Unite di questa Corte – si legge in ordinanza – nell'affermare che, in tema di tributi non armonizzati, “non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG ed IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini “a tavolino”, hanno ribadito l'orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali». Con tali parole, i Giudici della VI Sezione Civile hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

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