Sì alla stepchild adoption se il minore ha instaurato un legame affettivo con il genitore sociale
21 Dicembre 2017
Massima
L'ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d, l. 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui vi sia l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso. Il caso
Nell'anno 2006 Tizia instaurava un rapporto sentimentale con Caia che sfociava poi in una convivenza: la relazione della coppia presentava caratteristiche di stabilità affettiva, costanza nel tempo e comunanza di obiettivi. Nel 2010 la coppia ricorreva alla procreazione medicalmente assistita: in particolare Tizia si sottoponeva alla suddetta procedura, portando a termine la gravidanza e dando così alla luce Sempronia. La minore veniva accudita da Tizia e da Caia, riconoscendo nelle stesse due figure genitoriali. Caia considerava Sempronia come la propria figlia, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione e alle sue esigenze di vita quotidiana: Caia veniva considerata madre della minore anche nelle relazioni affettive e sociali. Inoltre anche nell'ambito delle famiglie di origine di Tizia e di Caia, quest'ultima veniva riconosciuta quale madre di Sempronia. Caia presentava pertanto al Tribunale per i minorenni domanda di adozione di Sempronia, ai sensi dell'art. 44, lett. d, l. 4 maggio 1983, n. 184, al fine di ottenere il riconoscimento di quel legame affettivo instauratosi con la minore. La domanda veniva accolta. La questione
Nell'ipotesi di minore concepito e cresciuto nell'ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto, ai sensi dell'art. 44, lett. d, l. 4 maggio 1983, n. 184 ad essere adottato dal partner del proprio genitore con il quale il minore abbia instaurato un legame affettivo stabile e significativo? Le soluzioni giuridiche
Gli artt. 6 e 7, l. 4 maggio 1983, n. 184, consentono l'adozione c.d. piena ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi deve sussistere e non deve essere intervenuta negli ultimi tre anni la separazione personale, neppure un via di fatto. I coniugi devono altresì essere affettivamente idonei, ossia capaci di trasmettere quella carica affettiva di cui il minore necessita; devono essere poi idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare. La legge menzionata consente l'adozione solo a persone unite in matrimonio: è pertanto esclusa l'adozione da parte di persone dello stesso sesso che abbiano contratto l'unione civile ai sensi della l. 20 maggio 2016, n. 76. È altresì esclusa l'adozione da parte di persone anche solo conviventi, siano esse dello stesso sesso o di sesso diverso. L'art. 44, l. n. 184/1983 disciplina poi la c.d. adozione in casi particolari che può aver luogo anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 7, l. n. 184/1983, e più specificamente nel caso di: a) persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L'adozione in casi particolari rappresenta una soluzione di grado inferiore rispetto all'adozione piena (con la quale si acquisisce lo stato di figlio a tutti gli effetti). Per quanto concerne il caso di cui alla lettera b) si deve rilevare che attraverso tale istituto può aver luogo la formalizzazione del rapporto di convivenza e di assistenza che il minore instaura col coniuge del genitore. La lettera b) non consente tuttavia l'adozione da parte del compagno/a del genitore del minore: sentita è oggi l'esigenza di garantire al minore la formalizzazione di un rapporto ormai instaurato. Con specifico riguardo a tale interesse il dato normativo di riferimento è pertanto, alla luce della giurisprudenza degli ultimi anni, l'art. 44, lett. d, l. n. 184/1983: la norma citata, come accennato, consente l'adozione del minore nell'ipotesi in cui vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, da intendere non solo con riferimento a situazioni di impossibilità materiale di adottare minori in stato di abbandono (ad esempio minori rimasti senza proposte adottive) ma anche in relazione ad ipotesi di impossibilità giuridica. Tale ultima situazione si verifica quando non vi è lo stato di abbandono del minore, ma l'adozione è comunque necessaria al fine tutelare i diritti fondamentali del minore. La sentenza in commento, in linea con quelle emesse degli ultimi anni sulla tematica in esame, ha disposto l'applicazione dell'art. 44, lett. d, l. n. 184/1983 al fine di garantire la tutela del diritto del minore alla continuità affettiva e alla formalizzazione di un vincolo affettivo instaurato dalla minore con la compagna della propria madre. La sentenza in commento ha poi rilevato, con riferimento all'art. 1, comma 20, l. 20 maggio 2016, n. 76, che fa salvo «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti», che senza dubbio la norma consente di tener fermo anche quanto consentito dalla interpretazione giurisprudenziale così come si è sviluppata nel tempo. Osservazioni
È bene ricordare che il mancato riconoscimento della relazione affettiva instauratasi tra il minore ed il compagno/a del proprio genitore determinerebbe una lesione dell'identità personale del minore stesso, il quale non vedrebbe riconosciuto dallo Stato un vincolo familiare per lui fondamentale. L'identità personale costituisce un valore fondamentale in quanto denota il diritto della persona ad essere identificata e riconosciuta nella propria realtà individuale. Rientra, senza dubbio, nel patrimonio individuale l'effettivo rapporto di filiazione. L'orientamento seguito dal Tribunale per i minorenni di Bologna garantisce il superiore interesse del minore, tutelando il diritto dello stesso alla c.d. continuità affettiva. Si deve al riguardo porre in evidenza che il legislatore è intervenuto al fine di garantire il c.d. diritto del minore alla continuità affettiva: siffatto interesse è stato posto alla base della l. 19 ottobre 2015, n. 173, che ha aggiunto il comma 5-bis nell'art. 4, l. 4 maggio 1983, n. 184. La nuova disposizione, nel valorizzare i legami affettivi significativi e i rapporti stabili e duraturi instauratisi tra il minore e la famiglia affidataria, attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di tenere conto, nel decidere sull'adozione, dei suddetti legami, qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II, l. 4 maggio 1983, n. 184. La Riforma ha altresì introdotto nell'art. 4, l. n. 184/1983, il comma 5-ter che sancisce la tutela della continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento, se rispondente all'interesse del minore, qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia. La legge citata ha inoltre integrato la lett. a) dell'art. 44, l. 4 maggio 1983, n. 184, che riconosce oggi la possibilità che i minori, orfani di madre e di padre, siano adottati, anche qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 7, l. n. 184/1983 da persone legate al minore stesso da un preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento. Certamente è da condividere l'interpretazione data dalla sentenza in commento relativa all'art. 1, comma 20, l. 20 maggio 2016, n. 76, che facendo salvo quanto previsto in materia di adozione implicitamente richiama il c.d. “diritto vivente” ossia il sistema normativo da intendere così come interpretato dalla giurisprudenza. |