Cooperazione colposaFonte: Cod. Pen Articolo 113
21 Dicembre 2017
Inquadramento
L'art. 113 c.p. disciplina la cooperazione nel delitto colposo, che si verifica quando più persone pongono in essere, nella reciproca consapevolezza di contribuire alla azione od omissione altrui, una determinata autonoma condotta che sfocia nella produzione di un evento non voluto da nessuno dei cooperanti (Cass. pen., Sez. unite, n. 5/1999). La norma si riferisce ad attività di vari soggetti in qualche modo collegate e non richiede che ciascuna, singolarmente, sia astrattamente in grado di realizzare il reato, sebbene ciascuna debba fornire un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento non voluto da parte dei soggetti tenuti al rispetto delle norme cautelari (Cass. pen, Sez. fer., n. 41158/2015). La struttura della cooperazione colposa
In dottrina si precisa che la struttura della cooperazione colposa consta di tre elementi (BELTRANI, Manuale di diritto penale, 2017, 506): a) la non volontà di concorrere alla realizzazione del fatto criminoso; b) la volontà di concorrere, materialmente o psicologicamente, alla realizzazione della condotta, comune o altrui, contraria a regole cautelari e causa dell'evento non voluto; c) la previsione, o la prevedibilità ed evitabilità dell'evento non voluto.
Con riferimento all'elemento sub a), la non volontà di concorrere alla realizzazione del fatto è un elemento negativo che permette di distinguere la cooperazione colposa dal concorso doloso. Con riferimento all'elemento sub b), la volontà di concorrere, materialmente o psicologicamente, alla realizzazione della condotta, comune o altrui, distingue la cooperazione colposa dal concorso di cause indipendenti: l'art. 113 c.p. non riguarda il caso di un evento cagionato da più condotte colpose tra loro autonome (DI STEFANO, sub art. 113, in Codice Penale Commentato Giuffrè, 2017). Se soltanto uno dei soggetti è consapevole di cooperare con l'altrui condotta, il trattamento previsto dall'art. 113 c.p. andrà solo a lui applicato, e non anche al soggetto ignaro (si parla in tal caso di cooperazione unilaterale). Va poi sottolineato che la cooperazione colposa non è esclusa per il fatto che un concorrente non sia punibile per mancanza di imputabilità o di colpevolezza, ed in tale situazione dovranno trovare applicazione i principi desumibili dagli artt. 112, ult.comma, e 119, comma 1, c.p. (ROMANO, Commentario, 2012, 240).
Non occorre un preventivo accordo tra i soggetti impegnati nelle condotte criminose, tuttavia la mancanza di un legame psichico, inteso come volontà di concorrere materialmente o psicologicamente alla realizzazione della condotta, comune o altrui, comporterà che ciascuno dei soggetti coinvolti risponderà della fattispecie monosoggettiva tipica, ove ne ricorrano gli estremi. Si parla di sinergia psicologica per rendere al meglio il concetto dell'elemento psicologico che sta alla base della cooperazione colposa: essa non esige la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, né la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, bastando la consapevolezza, da parte dell'agente, della interazione delle condotte, ovvero del fatto che altri soggetti – in virtù di un obbligo di legge, di esigenze organizzative correlate alla gestione del rischio, o anche solo in virtù di una contingenza oggettiva e pienamente condivisa – sono investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti. Così, ad es., è stata ravvisata la cooperazione colposa nella condotta di due cacciatori i quali – benché avvertiti della pericolosità del proprio comportamento e rappresentandosi che i pallini da caccia avrebbero potuto attingere le persone presenti nelle vicinanze – avevano continuato ad esplodere insieme colpi di fucile, violando contemporaneamente le norme di prudenza proprie dell'attività venatoria, attingendo la vittima e causandole lesioni (Cass. pen., Sez. IV, n. 16978/2013). Con riferimento al punto sub c), si rinvia alla bussola Colpa. È particolarmente discussa la funzione dell'art. 113 c.p., ovvero se tale norma abbia una mera funzione di disciplina, o anche una vera e propria funzione incriminatrice. Una prima tesi sostiene che le condotte incriminabili a titolo di cooperazione colposa sarebbero già penalmente rilevanti in via autonoma, sicché l'art. 113 c.p. si limiterebbe ad estendere ad esse le norme di parte generale sul concorso. Una seconda tesi, invece, sostiene che la norma in esame avrebbe funzione incriminatrice, in quanto la consapevolezza di collaborare ad una condotta colposa altrui consentirebbe, in forza dell'art. 113 c.p., di incriminare anche condotte che, di per se stesse, potrebbero non essere in contrasto con alcuna regola cautelare, ma che diverrebbero penalmente rilevanti di riflesso, in quanto collegate all'altrui condotta negligente, imprudente o imperita. Secondo la dottrina più recente, l'art. 113 c.p. può operare con funzione incriminatrice solo nei confronti dei c.d. reati a forma vincolata, rispetto ai quali l'azione è dettagliatamente descritta dal legislatore, con la conseguenza che assumono rilievo penale solo le condotte che riproducono la condotta tipizzata: con riferimento a tali reati, una condotta atipica di cooperazione – di per sé non corrispondente al modello legale – può assumere rilievo solo grazie all'art. 113 c.p., in quanto acceda ad una condotta tipica, posta in essere da un autore principale. Per i reati a forma libera invece, nei quali manca una tipizzazione normativa delle modalità attraverso le quali deve concretizzarsi l'evento lesivo, rilevando solo il verificarsi dell'evento stesso, la condotta colposa risulterà di per sé tipica, sempre che sia in contrasto con una norma cautelare e abbia efficacia causale rispetto all'evento, cosicchè la funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. appare inutile (BELTRANI, Manuale, 508). La cooperazione nelle contravvenzioni
Mentre non è in discussione l'ammissibilità del concorso doloso ex art. 110 c.p. nelle contravvenzioni dolose (l'art. 110 c.p. parla di concorso nel medesimo reato, così ricomprendendo sia i delitti che le contravvenzioni), si discute sulla ammissibilità della cooperazione colposa nelle contravvenzioni colpose, dal momento che l'art. 113 c.p. parla esclusivamente di cooperazione nel delitto colposo. La giurisprudenza, argomentando dall'art. 43, ult.comma, c.p., secondo cui la distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita dal medesimo art. 43 c.p. per i delitti, si applica anche alle contravvenzioni, ogniqualvolta la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico, ha ritenuto configurabile la cooperazione colposa anche nella contravvenzione colposa (Cass. pen., Sez. II, n. 1068/1991). Peraltro, tale forma di cooperazione è espressamente ammessa nella stessa Relazione del Guardasigilli al Re sul Progetto definitivo del c.p. (BELTRANI, Manuale, 509): «sul punto se possa applicarsi l'istituto del concorso anche nei reati colposi e nelle contravvenzioni, vivo è il dibattito in dottrina e giurisprudenza, riguardo al Codice in vigore. Il Progetto accoglie la soluzione affermativa della questione, omettendo qualsiasi distinzione di riferimento ai delitti o alle contravvenzioni nella disposizione fondamentale dell'art. 110, ove si parla genericamente di concorso nel medesimo reato, e regolano espressamente il concorso nei reati colposi nell'art. 113». Concorso doloso nel reato colposo e concorso o cooperazione colposa nel reato doloso
La possibilità di un concorso doloso nell'altrui fatto colposo è alquanto discussa, ma generalmente ammessa dalla dottrina: si fa l'esempio dell'omicida che sostituisce con un veleno la fiala che l'infermiera deve iniettare al paziente; questa trascura colposamente di rilevare la diversità della confezione, e somministra al paziente la dose mortale. Quanto al concorso colposo nell'altrui fatto doloso, la giurisprudenza è concorde nel ritenerlo configurabile: sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell'evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa purché, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa, e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell'atto doloso del terzo, e la prevedibilità per l'agente dell'atto del terzo (Cass.pen., Sez. IV, n.22042/2015). Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, è stato ritenuto il concorso colposo del medico nel delitto doloso di omicidio commesso dal paziente, suicidatosi nelle immediatezze del fatto, avendo egli, attestato, contrariamente al vero, che l'imputato non era affetto da turbe psicofisiche, così da consentirgli di ottenere il porto d'armi. Circostanze
Nel nostro codice vige il principio della pari responsabilità dei concorrenti, sia per il concorso doloso, che per la cooperazione colposa, ma è possibile in concreto graduare diversamente la pena in considerazione degli indici oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p. (BELTRANI, Manuale, 511). Per la cooperazione colposa, in particolare, l'art. 113, comma2, c.p. prevede un'aggravante per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'art. 111 c.p. e nei numeri 3 e 4 dell'art. 112 c.p. Quanto alla attenuante di cui all'art. 114 c.p., essa può essere concessa nei delitti colposi solo nel caso di cooperazione colposa ex art. 113 c.p., e non anche nel caso, del tutto diverso, del concorso causale di condotte colpose, in cui manca la necessaria e reciproca consapevolezza dei cooperanti di contribuire alla condotta altrui. Pertanto l'attenuante è stata esclusa in un caso di condanna per omicidio colposo del rappresentante della casa costruttrice e del venditore di un kit umidificatore il cui cattivo funzionamento nel corso di una seduta di ossigenoterapia aveva procurato la morte del paziente, intervenuta anche a causa del maldestro impiego dello strumento da parte di un'infermiera, anch'ella condannata (Cass. pen., Sez. IV, n. 11439/2013). Casistica
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