Colpa

Donatella Perna
12 Ottobre 2017

La dottrina ha da tempo riconosciuto alla criminalità colposa un rilevanza autonoma, alla luce delle innumerevoli occasioni di danno alle cose e alle persone derivanti dallo sviluppo tecnologico, dal processo produttivo e dalla sempre crescente meccanizzazione della vita sociale, sicché oramai non si dubita che il reato colposo costituisca un modello specifico di illecito penale, con struttura e caratteristiche sue proprie. Nel codice penale l'illecito colposo è disciplinato dagli artt. 43, comma 1, e 42, comma 1, dalla cui interpretazione coordinata discende che l'imputazione di un evento a titolo di colpa presuppone ...
Inquadramento

La dottrina ha da tempo riconosciuto alla criminalità colposa un rilevanza autonoma, alla luce delle innumerevoli occasioni di danno alle cose e alle persone derivanti dallo sviluppo tecnologico, dal processo produttivo e dalla sempre crescente meccanizzazione della vita sociale, sicché oramai non si dubita che il reato colposo costituisca un modello specifico di illecito penale, con struttura e caratteristiche sue proprie.

Nel codice penale l'illecito colposo è disciplinato dagli artt. 43, comma 1, e 42, comma 1, dalla cui interpretazione coordinata discende che l'imputazione di un evento a titolo di colpa presuppone (BELTRANI, Manuale di diritto penale, parte generale, Giuffrè, 2017, 243):

  1. la suitas, intesa come attribuibilità della condotta all'agente;
  2. l'assenza di volontà del fatto reato, laddove l'imputazione a titolo di dolo presuppone invece la volontà del fatto reato;
  3. la riconducibilità dell'evento all'inosservanza delle regole di condotta indicate dall'art. 43, comma 1, c.p.

Presupposto indefettibile dell'attribuzione di responsabilità a titolo colposo (come nel delitto doloso) è che l'azione sia cosciente e volontaria: in tal senso la suitas va valutata sempre, se non cronologicamente, almeno logicamente, prima della colpa; in primo luogo dovrà esservi un'azione od omissione penalmente rilevante, cioè cosciente e volontaria, e solo allora si aprirà la qualificazione come (dolosa) o colposa di essa (ROMANO-GRASSO-PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, 2004, 457).

Si fanno gli esempi dell'anziana contadina che, spinta su una scala mobile dal nipotino, perde l'equilibrio e travolge un passante, causandogli lesioni; o quello dell'automobilista che – colpito da un imprevedibile attacco epilettico mentre è alla guida – perde coscienza e invade l'opposta corsia di marcia, provocando un incidente mortale.

In entrambi i casi l'evento lesivo non potrà essere attribuito, nemmeno a titolo di colpa, ai due soggetti agenti, mancando appunto la suitas della condotta: in dottrina si osserva che il dominio, o almeno la dominabilità, caratterizza in ogni caso la condotta di cui si occupa il diritto penale (ROMANO, 2004, 457).

In evidenza

La coscienza e la volontà della condotta (cosiddetta suitas) richiamate dall'art. 42 c.p., consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia pertanto attribuibile alla volontà del soggetto (Cass. pen., Sez. I, n. 29968/2008).

La struttura oggettiva del delitto colposo

Una volta chiarito il concetto di suitas,deve precisarsi che coscienza e volontà nel delitto colposo sono intese in una accezione del tutto diversa rispetto al delitto doloso: in quest'ultimo tali categorie corrispondono a coefficienti psicologici effettivi; nel delitto colposo, invece, coscienza e volontà si identificano ora con un dato psicologico effettivo, c.d. colpa cosciente; ora con un dato normativo, c.d. colpa incosciente.

In altri termini, nel delitto colposo il Legislatore considera voluta un'azione non solo quando sia cosciente e volontaria, ma anche quando sia incosciente ed involontaria, ma dominabile e controllabile dal volere, mediante l'attivazione dei normali poteri di arresto e di impulso della volontà. Ciò che si rimprovera all'agente, a titolo di colpa, è proprio il non aver attivato quei poteri di controllo che egli poteva e doveva attivare per scongiurare l'evento lesivo (G. FIANDACA ed E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, 2014, 565).

Dunque alla base dell'illecito colposo, sotto il profilo oggettivo, vi è sempre un dovere di diligenza, la cui violazione caratterizza tale illecito già sul piano della tipicità: tale dovere di diligenza ha carattere oggettivo e ne è richiesta l'osservanza a tutti i consociati, attraverso l'imposizione di regole precauzionali di condotta, finalizzate a prevenire ed evitare i pericoli connessi allo svolgimento delle diverse attività umane.

In evidenza

Il reato colposo si concretizza nella violazione di una norma precauzionale, vale a dire nella trasgressione di un dovere oggettivo di diligenza che si aveva l'obbligo di osservare, onde evitare la verificazione dell'evento lesivo.

(Segue). Colpa generica e colpa specifica

Quanto alla fonte delle norme precauzionali, la cui inosservanza legittima l'imputazione colposa, si distingue tra (BELTRANI, 2017, 245):

  • fonte sociale (c.d. colpa generica, per negligenza, imprudenza, imperizia).
  • fonte giuridica (c.d. colpa specifica per violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline).

Nell'ambito della colpa generica, la negligenza si caratterizza come «difetto di diligenza riferita ad una condotta che prescrive un fare»; l'imprudenza si caratterizza come «difetto di diligenza riferita ad una condotta che non doveva intraprendersi o che si doveva intraprendere con determinate modalità»; l'imperizia, si caratterizza come «difetto di diligenza riferita ad un settore professionale» (ROMANO, 2004, 461).

Nell'ambito della colpa specifica sono ricomprese tutte le norme precauzionali positivizzate, cioè scritte: le leggi sono tutte quelle con specifica finalità cautelari; i regolamenti, contengono norme a carattere generale predisposte dall'Autorità pubblica per regolare lo svolgimento di determinate attività (es. regolamento di esecuzione del codice della strada); gli ordini e le discipline contengono norme indirizzate ad una cerchia specifica di destinatari e possono essere emanati sia da Autorità pubbliche, sia da Autorità private (BELTRANI, 2017, 245).

(Segue). Prevedibilità ed evitabilità dell'evento colposo

Alla base delle norme precauzionali di condotta, siano esse generiche o scritte, vi sono regole di esperienza ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti, e sui mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze: a ben riflettere, le regole di diligenza vigenti nei vari contesti sociali di riferimento non sono altro che la cristallizzazione di giudizi di prevedibilità ed evitabilità del pericolo ripetuti nel tempo.

Ne consegue che sono proprio la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento i criteri di individuazione delle misure precauzionali da adottare in concreto, allorché si presenti una situazione di pericolo (G. FIANDACA ed E. MUSCO, 2014, 569).

Nel caso della c.d. colpa generica, prevedibilità ed evitabilità sono correlate a regole di condotta da tempo sperimentate, socialmente diffuse e consolidate nella prassi e negli usi sociali; nel caso della c.d. colpa specifica, dovuta ad inosservanza di regole scritte di condotta, il giudizio prognostico sul pericolo, e sui mezzi atti ad evitare l'evento dannoso, è compiuto direttamente dalla autorità che pone la norma scritta.

Tanto ciò è vero, che il caso fortuito esclude la colpa: il fatto imprevedibile, che fuoriesce dal novero di quegli accadimenti preventivamente rappresentabili cui soltanto possono riferirsi le regole precauzionali di condotta, rappresenta infatti il limite negativo della colpa (G. FIANDACA ed E. MUSCO, 2014, 570).

Vanno fatte tuttavia alcune precisazioni.

Il giudizio sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento deve essere effettuato ex ante, in base al parametro oggettivo dell'homo eiusdem condicionis et professionis, nel senso che la misura della diligenza, della perizia o della prudenza dovuta sarà quella del modello di agente che svolga la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio, la stessa attività dell'agente reale (G. FIANDACA ed E. MUSCO, 2014, 579).

Inoltre, l'individuazione della regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata ex post ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ex ante, con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza (Cass. pen., Sez. IV, n. 9390/2017).

Infatti, non sempre il rispetto di norme precauzionali socialmente diffuse ed accettate esaurirà l'obbligo di diligenza, potendosi trattare di regole basate su calcoli erronei o superati dallo sviluppo delle conoscenze: in tal caso l'agente dovrà rinnovare il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, onde verificare se la regola socialmente accettata sia ancora valida.

Nel caso, invece, di attività del tutto nuove, in cui manchino usi sociali e regole precauzionali consolidate, l'agente sarà chiamato a compiere un giudizio prognostico ex novo, per formulare il quale dovrà evidentemente rifarsi alle sue specifiche conoscenze e/o a quelle della cerchia di riferimento (si pensi alle sperimentazioni scientifiche).

In evidenza

La misura di prevedibilità di chi ripara a casa sua una tubazione dell'acqua, anche se per hobby, dovrà essere quella di un (= del modello di) idraulico coscienzioso ed avveduto; chi guida una vettura dovrà agire come un (= il modello di) automobilista coscienzioso ed avveduto; chi si iscrive per la prima volta ad una gara di lancio del disco dovrà comportarsi come un (= il modello di) discobolo coscienzioso ed avveduto; e così via (ROMANO, 2004, 459).

(Segue). La colpa specifica

Nel caso di norma cautelare scritta, non è consentito all'agente sostituire il proprio giudizio di prevedibilità a quello imposto normativamente, sicché ad integrare la colpa specifica basta l'inosservanza della regola positiva, sempre che l'evento sia riconducibile al tipo di quelli che la regola stessa mira a prevenire: l'accadimento verificatosi deve cioè essere proprio tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare.

Si pongono tuttavia due questioni: se l'agente che versi in colpa specifica sia responsabile anche nel caso di evento che si sarebbe comunque verificato (es. l'urto frontale vi sarebbe stato anche rispettando la velocità prescritta, a causa dell'invasione della corsia di marcia da parte dell'altro conducente); e se l'osservanza della norma scritta sia sufficiente all'esonero da responsabilità, esaurisca cioè il dovere di diligenza richiesto all'agente nel caso concreto (ad es., l'investimento si verifica nonostante il rispetto della velocità prescritta, in prossimità di intersezione stradale, essendosi l'altro mezzo introdotto sulla strada principale senza rispettare il diritto di precedenza).

Alla prima questione si risponde che la responsabilità non viene meno se l'osservanza della norma scritta avrebbe comunque ridotto apprezzabilmente la possibilità del verificarsi dell'evento lesivo (Cass. pen., Sez. IV, n. 19512/2008).

Alla seconda, si risponde che la mera osservanza della norma scritta non fa venir meno la responsabilità colposa dell'agente, perché essa non è esaustiva delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare generica del neminem laedere, la cui violazione costituisce colpa per imprudenza (Cass. pen., Sez. IV, n. 15229/2008).

In evidenza

In tema di imputazione colposa, è necessario non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (c.d. comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato: non è quindi responsabile il direttore generale di una struttura ospedaliera per il decesso di un paziente a seguito di una epidemia di legionellosi sviluppatasi nell'ospedale, poiché non è ancora accertata l'esistenza di un sistema chimico o farmacologico in grado di eliminare completamente la presenza del batterio della legionella dal sistema idrico degli ospedali (Cass. pen., Sez. IV, n. 7783/2016).

(Segue). Connotazioni e limiti del dovere di diligenza

Il dovere di diligenza può addirittura concretizzarsi nell'obbligo di astenersi da una determinata attività, laddove questa crei un rischio troppo elevato del verificarsi dell'evento: si pensi al chirurgo inesperto che – in assenza di assoluta urgenza – accetti di eseguire un intervento complesso, che chirurghi più esperti potrebbero eseguire con maggiori possibilità di successo (c.d. colpa per assunzione).

Ma può concretizzarsi anche nell'onere di preventiva informazione, come nel caso del medico che ha l'obbligo di assumere dal paziente, o, se ciò non è possibile, da altre fonti affidabili, tutte le informazioni necessarie al fine di garantire la correttezza del trattamento chirurgico praticato allo stesso paziente (Cass. pen., Sez. IV, n. 19527/2008).

O, ancora, può concretizzarsi nell'obbligo di controllo dell'operato altrui (BELTRANI, 2017, 251), il che si collega alla tematica del reato omissivo improprio, che non è possibile trattare in questa sede.

Il pensiero giuridico pone tradizionalmente due limiti al dovere oggettivo di diligenza:

  1. il c.d. rischio consentito.
  2. il c.d. principio di affidamento.

In relazione al primo limite, vi sono attività rischiose ma consentite dall'ordinamento, in quanto socialmente utili (si pensi ad es. alle terapie mediche sperimentali), nei confronti delle quali la norma precauzionale non può pregiudicare nei suoi aspetti essenziali il comportamento autorizzato (G. FIANDACA ed E. MUSCO, 2014, 570). Tuttavia, poiché la soglia della punibilità dell'evento dannoso è qui più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il più possibile il rischio consentito; pertanto, l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento (Cass. pen., Sez. IV, n. 35263/2016: fattispecie relativa al decesso di un'allieva nel corso di un'attività di lancio con il paracadute, in cui è stata confermata la responsabilità degli organizzatori per avere omesso di adottare adeguate cautele, nonostante la presenza di un forte vento e la inesperienza della vittima che doveva effettuare il suo primo lancio).

In relazione al secondo limite, si osserva che ciascun consociato deve poter confidare che gli altri consociati con i quali entra in contatto, si comportino rispettando anch'essi lo standard di diligenza riferibile al tipo di agente modello eiusdem condicionis et professionis.

Ma, anche qui, vanno fatte alcune precisazioni.

Innanzitutto, il principio di affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale si è responsabili anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità: così, versa in colpa colui il quale, alla guida della propria vettura, abbia effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andando a collidere con un motociclo che, sopraggiungendo dietro di lui, abbia tentato, imprudentemente, di sorpassarlo a destra (Cass. pen., Sez. IV, n. 5691/2016).

Inoltre, il principio di affidamento non opera quando chi lo invoca versi già in colpa, per avere a sua volta violato determinate norme precauzionali: così, sono responsabili sia gli infermieri che l'anestesista, per le lesioni occorse alla vittima, la quale, in attesa di essere sottoposta ad intervento chirurgico, sia stata posizionata sul lettino operatorio e girata sul lato, senza tuttavia essere legata, ed in tale posizione le sia stata somministrata l'anestesia, a causa della quale, sopravvenuto lo stato di incoscienza, sia caduta dal letto (Cass. pen., Sez. IV, n. 3091/2015).

In evidenza

Sia nella colpa generica, che nella colpa specifica, rilevano sempre la prevedibilità in concreto e la misura dell'uomo coscienzioso ed avveduto: sempre l'agente dovrà adeguare il suo comportamento alla diligenza necessaria nella situazione data, normalmente potendo fidare nell'eguale diligenza necessaria da parte di altri con cui entri in rapporto (c.d. principio di affidamento), da considerare a sua volta valido, però, solo sino a che non sia prevedibile che il terzo non si atterrà alla medesima diligenza(ROMANO, 2004, 462-463).

Infine, non esiste nell'ordinamento un dovere di diligenza nei confronti di comportamenti, anche dolosi di terzi, se non in casi particolari, come quando l'agente rivesta una posizione di garanzia avente a contenuto la difesa di un bene rispetto alle aggressioni anche dolose di altri che intendano minacciarlo (ad es., la guardia del corpo), o quando sia consapevole dell'inadeguatezza del terzo ad operare scelte responsabili (ad es., il padre che consente al figlio non patentato di uscire in macchina), o sia al corrente delle intenzioni dolose del terzo (ad es., il soggetto che sapendo dei propositi omicidi del terzo, gli presti un'arma atta all'impiego, BELTRANI, 2017, 253).

(Segue). Il rapporto di causalità nei reati colposi commissivi

L'art. 43 c.p., nello stabilire che il delitto è colposo quando si verifichi «a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»richiede che tra violazione della norma precauzionale ed evento lesivo vi sia una stretta connessione, la c.d. causalità della colpa (G. FIANDACA ed E. MUSCO, 2014, 588).

Anche in questo tipo di illecito il nesso di causalità si accerta secondo la teoria condizionalistica; va tuttavia rilevato che, ai fini della sussistenza della causalità colposa, non solo l'evento deve costituire prevedibile conseguenza dell'inosservanza della norma cautelare, che sarebbe stato possibile prevenire attraverso il rispetto di essa: c.d. prevedibilità e prevenibilità dell'evento (BELTRANI, 2017, 254); ma è altresì necessario che l'evento verificatosi quale conseguenza della violazione della norma di condotta, sia proprio del tipo di quelli che la norma stessa mirava a prevenire, sicché restano fuori eventi ulteriori e diversi, che altrimenti finirebbero per essere addebitati al soggetto a titolo di responsabilità oggettiva.

La giurisprudenza esprime questo ultimo concetto parlando di concretizzazione del rischio: la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che la regola stessa mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Cass. pen., Sez. IV, n. 1819/2015: è dunque colpevole il giostraio per il decesso di una donna, la quale, nel tentativo di accedere alla giostra già in movimento, aveva perso l'equilibrio ed era caduta rovinosamente per terra, urtando violentemente con la parte frontale del corpo il bordo della base rotante della struttura, il cui accesso non era stato adeguatamente interdetto).

La prevedibilità dell'evento dannoso va accertata ex ante ed in concreto, va cioè valutata dal punto di vista dell'agente modello, onde verificare se era da lui prevedibile che la sua condotta avrebbe potuto provocare quel determinato evento che si è poi verificato.

La concretizzazione del rischio va invece accertata ex post, nel senso che la valutazione da effettuare sarà quella di verificare se il tipo di evento effettivamente verificatosi rientrasse tra quelli che la regola cautelare mirava a prevenire.

La struttura soggettiva del delitto colposo

Il delitto colposo si caratterizza per la non volontà del fatto-reato.

La dottrina distingue tradizionalmente tra colpa incosciente e colpa cosciente (o colpa con previsione).

Mentre nella prima il soggetto non si rende conto di potere con la propria condotta ledere o porre in pericolo beni giuridici altrui (sicché il rimprovero riguarda un difetto di attenzione), nella seconda l'agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confida che esso non si verifichi (Cass. pen., Sez. I, n. 30472/2011).

È del tutto evidente che la colpa cosciente è una manifestazione particolarmente grave di colpa, tant'è che l'avere agito con la previsione dell'evento costituisce circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 3 c.p.; tuttavia, la dottrina osserva che «una sicura fiducia di essere in grado di scongiurare il verificarsi dell'evento previsto può di per sé essere meno grave di una disattenzione enorme, che ha escluso la rappresentazione dell'evento stesso» (ROMANO, 2004, 472).

Particolarmente controversa è la differenza tra colpa cosciente e dolo eventuale, questione recentemente risolta dalle Sezioni unite, le quali hanno affermato che «il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo» (Cass. pen., Sez. unite, n. 38343/2014).

(Segue). La doppia misura della colpa

La dottrina, soprattutto tedesca, al fine di adeguare il più possibile il giudizio sulla colpa al caso concreto, propone che essi si snodi attraverso due fasi: nella prima, in sede di tipicità, si accerta la violazione della norma precauzionale in relazione al parametro dell'agente modello eiusdem condicionis et professionis; nella seconda, in sede di colpevolezza, si accerta se il soggetto che ha in concreto agito era effettivamente in grado, alle condizioni date, di impersonare l'agente modello. Tale verifica tiene dunque conto del livello di capacità, esperienza e conoscenza del singolo agente concreto (G. FIANDACA ed E. MUSCO, 2014, 600).

In evidenza

La valutazione in ordine alla prevedibilità dell'evento va compiuta avendo riguardo anche alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento: in applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la sentenza di condanna dell'imputato per omicidio colposo del paziente affidatogli, non risultando adeguatamente considerata la sua qualità di semplice specializzando in neurologia come tale non equiparabile, in sé, a quella del medico specializzato (Cass. pen. Sez. IV, n. 49707/2014).

(Segue). Il grado della colpa

Il grado della colpa – previsto nell'art. 133 c.p. tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto ai fini della determinazione della pena – presuppone che vi sia già un'imputazione soggettiva, sulla base di una previa violazione della diligenza oggettiva rimproverabile all'agente: ovvero, che vi sia già un fatto colposo di cui il grado deve esprimere l'entità, il livello, la misura (ROMANO, 470).

Per determinare il grado della colpa, rileveranno (BELTRANI, 2017, 261):

  • l'entità quantitativa dell'inosservanza ed il numero delle inosservanze commesse in relazione al fatto.
  • l'evitabilità dell'evento: il grado della colpa sarà maggiore ove l'osservanza della norma di condotta avrebbe sicuramente impedito l'evento; mentre sarà minore quando è solo probabile che avrebbe impedito l'evento.
  • l'esigibilità dell'osservanza: il grado della colpa è maggiore in relazione a soggetti particolarmente qualificati, dotati di particolare abilità, esperienza e competenza; ed è minore in soggetti meno abili, esperti, competenti (si pensi all'errore di diagnosi commesso dal giovane medico alle prime armi, rispetto allo stesso errore commesso dall'eminente cattedratico).
  • il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento lesivo.
Profili processuali

Da un punto di vista processuale, la questione più dibattuta riguarda la correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna.

Spesso, infatti, all'esito dell'istruttoria dibattimentale possono emergere profili di colpa specifica non espressamente contestati, laddove era stata contestata solo la colpa generica, o viceversa.

La giurisprudenza ha più volte evidenziato in proposito che non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di condanna, se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, poiché è consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa: in applicazione di tale principio, è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione, ma anche per l'omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori (Cass. pen., Sez. IV, n. 35943/2014).

Casistica

Colpa e Aids

La condotta del soggetto che, pur consapevole di essere affetto da AIDS, abbia contagiato il coniuge intrattenendo rapporti sessuali senza alcuna precauzione e senza informarlo dei rischi cui poteva andare incontro, sino a determinarne la morte, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento e non quello di omicidio volontario (Cass. pen., Sez. I, n. 30425/2001).

Colpa ed individuazione della regola cautelare

La regola cautelare alla stregua della quale deve essere valutato il comportamento del garante, non può rinvenirsi in norme che attribuiscono compiti senza individuare le modalità di assolvimento degli stessi, dovendosi, invece, aver riguardo esclusivamente a norme che indicano con precisione le modalità e i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell'evento: fattispecie relativa al sisma che ha colpito la città di L'Aquila, in data 6 aprile 2009, in cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso la responsabilità, a titolo di omicidio colposo, dei componenti della Commissione grandi rischi del Dipartimento della Protezione civile, ritenendo che non fossero ravvisabili specifiche regole cautelari nelle disposizioni che ne disciplinano le competenze, trattandosi di norme che attribuiscono a tale organo esclusivamente compiti di natura consultiva, funzionali all'attività di previsione e prevenzione del rischio, senza contenere prescrizioni sul quomodo dell'attività stessa (Cass. pen., Sez. IV, n. 12478/2016).

Guida all'approfondimento

S. BELTRANI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2017;

G. FIANDACA ed E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, VII ed., 2014;

M. ROMANO, Commentario sistematico del Codice Penale, III ed., 2004.

Per una disamina approfondita relativa alla colpa medica, colpa in ambito antinfortunistico e in ambito di circolazione stradale si rinvia alle relative bussole Colpa professionale; Omicidio colposo (e omicidio stradale); Infortuni sul lavoro

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