Omicidio colposo (e omicidio stradale)Fonte: Cod. Pen Articolo 589
29 Aprile 2016
Inquadramento
Il delitto di omicidio colposo è previsto nell'art. 589 c.p. ed incrimina chiunque cagioni per colpa la morte di un uomo. Accanto a tale figura, la l. 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto il delitto di omicidio colposo stradale (art. 589-bis c.p.) e quello di fuga del conducente (art. 589-ter c.p.) che, nel caso di cui all'articolo 589-bis c.p., prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi. Problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. 1. La responsabilità da contagio da virus HIV
La problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente è emersa prevalentemente in due situazione: responsabilità in caso di contagio da virus HIV e nell'ambito dell'infortunistica stradale. La responsabilità da contagio da virus HIV. La problematica distinzione tra omicidio sorretto da dolo eventuale e omicidio colposo si è posta in evidenza nell'ambito della vicenda relativa alla trasmissione del virus HIV in caso di rapporti sessuali non protetti, senza che l'agente riveli al partner la sua condizione di sieropositività. La giurisprudenza, richiamandosi al c.d. accettazione del rischio, ha affermato che ciò che distingue il dolo eventuale dalla colpa cosciente è l'accettazione del rischio che si verifichi l'evento lesivo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice: si ha dolo eventuale, quando il soggetto agente ponendo in essere una condotta diretta verso un certo scopo, si rappresenta però la possibilità che dalla propria azione possa derivare una diversa conseguenza criminosa e, nonostante ciò, agisca accettando appunto il rischio di cagionarla. La giurisprudenza ha, pertanto, affermato la responsabilità, a titolo di dolo nel caso di un soggetto che, consapevole di essere affetto da sindrome di HIV, aveva ciò nonostante intrattenuto per lunghi anni rapporti sessuali con il proprio partner, senza avvertirlo del pericolo e così finendo per trasmettergli il virus della suddetta malattia (Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2008,n. 44712 ) (Segue). 2. Responsabilità penale in caso di incidenti stradali. L'introduzione del delitto di omicidio stradale.
Tradizionalmente la responsabilità per le ipotesi di verificazione di morte nell'ambito della circolazione stradale è stata inquadrata dalla giurisprudenza nella sfera di applicazione dell'omicidio colposo. In giurisprudenza sul finire degli anni Duemila per la prima volta in sede di legittimità venne riconosciuto sussistente l'omicidio doloso in caso di vicende particolarmente gravi attraverso una valorizzazione della categoria del dolo eventuale (nei casi di attraversamento di incroci con il semaforo rosso o di repentine inversioni di marcia, v. Cass. pen., Sez. feriale, 31 ottobre 2008, n. 40878). Linea interpretativa confermata da successiva giurisprudenza di legittimità, seppur in un procedimento di riesame di misura cautelare, che ritenne riconducibile all'omicidio doloso alla luce della tradizionale ricostruzione del dolo eventuale, l'aver cagionato la morte di alcune persone a seguito della collisione avvenuta per aver percorso contro mano, a elevata velocità e in stato di ebbrezza alcolica un tratto autostradale. Tale inquadramento consentiva, in effetti, di qualificare come dolosi alcuni comportamenti di rilevantissima gravità, riconducendo alle ipotesi colpose dei previgenti artt. 589 e 590 c.p. la maggioranza degli incidenti stradali. Fattispecie per i quali il legislatore aveva previsto un innalzamento del trattamento sanzionatorio ed una parziale blindatura del giudizio di bilanciamento. La nuova linea interpretativa giurisprudenziale in tema di dolo eventuale (caso Thyssen Krupp, Cass. pen., Sez. un., n. 38343/2014) volta a destrutturare la figura del dolo eventuale si è riflessa anche nella giurisprudenza in materia di incidenti stradali, che recentemente (Cass. pen., Sez. IV, 10 aprile 2014, n. 24612; Cass. pen., Sez. I, 11 marzo 2015, n. 18220) ha ricondotto ipotesi (anche di particolare gravità come incidenti dovute a spericolate manovre di sorpasso in curva o di inserimento in contromano in autostrada) nuovamente al delitto di omicidio colposo. L'introduzione di autonome fattispecie – che non appare giustificata dall'eliminazione dei rischi inerenti la vanificazione dell'aumento di pena in sede di giudizio di bilanciamento, in quanto le previgenti circostanze aggravanti erano blindate ex art. 589-bis c.p. previgente – oltre ad essere tipica espressione di scelte politiche criminali della sicurezza (in cui si assiste ad un utilizzo simbolico del diritto penale), risponde probabilmente alla consapevolezza dell'atteggiamento di estrema diffidenza della giurisprudenza verso la categoria del dolo eventuale. La legge 23 marzo 2016, n. 41, ha introdotto i delitti di omicidio colposo stradale (art. 589 -bisc.p.) e di fuga (art. 589-ter c.p.), il quale prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi nel caso in cui il conducente si dia alla fuga. Ipotesi per la cui configurabilità rimane, comunque, preliminare alla configurabilità delle nuove ipotesi colpose (sia l'omicidio sia le lesioni personali gravi) escludere la sussistenza di profili di responsabilità dolosa (dolo eventuale). Il primo comma dell'art. 589-bis c.p. incrimina chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (reclusione da due a sette anni). Si tratta dell'ipotesi base caratterizzata necessariamente da profili di colpa specifica, rappresentati dalla violazione di norme del codice della strada, residuali rispetto a quelle che costituiscono elemento costitutivo delle circostanze aggravanti dei commi successivi. In caso di incidenti stradali cagionati per colpa generica rimane, comunque, configurabile l'ipotesi dell'art. 589 c.p. Il secondo comma prevede la reclusione da otto a dodici anni per chi ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) cod. strada (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)), e art. 187 cod. strada, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. Analoga sanzione si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), (tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)) del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Si potrà porre un problema interpretativo in ordine al possibile concorso tra le contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 codice della strada (così come affermava la giurisprudenza sotto la vigenza della precedente disciplina) o alla configurabilità di un reato complesso (soluzione preferibile, ritenendo l'omicidio stradale in grado di assorbire l'intero disvalore del fatto alla luce della più grave sanzione applicabile.). Il quinto comma delinea tre diverse ipotesi circostanziali (per cui è prevista la pena della reclusione da cinque a dieci anni): 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Tali circostanze aggravanti (con particolare riguardo a quelle indicate nei numeri 2 e 3) esemplificano le ipotesi che la giurisprudenza, precedente alla riforma del 2016, riconduceva nell'alveo applicativo dell'omicidio con dolo eventuale. Rimane, pertanto, preliminare alla configurabilità delle nuove ipotesi colpose (sia l'omicidio sia le lesioni personali gravi) escludere la sussistenza di profili di responsabilità dolosa (dolo eventuale). Completano il catalogo delle circostanze aggravanti gli artt. 589-ter e 590-terc.p. che prevedono un aumento di pena da un terzo a due terzi (non inferiore a cinque anni in caso di omicidio e a tre anni in caso di lesioni gravi e gravissime) nel caso in cui il conducente si dia alla fuga. La legge 23 marzo 2016, n. 41 ha previsto, altresì, riformando il comma 8 dell'art. 189 del codice della strada che solo nel caso in cui dall'incidenti derivi il delitto di lesioni personali colpose, il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non possa essere soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. La riforma prevede, che alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (art. 222, comma 2, cod. strada). Nel caso di applicazione della sanzione accessoria per i reati di cui all'articolo 589-bis, commi 2, 3 e 4, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, comma 5, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, cod. strada ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, cod. strada e si sia dato alla fuga. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria per i reati di cui agli articoli 589-bis, comma 1, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, cod. strada e si sia dato alla fuga. La responsabilità penale dell'operatore sanitario poteva rilevare, in primo luogo, sul piano dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva colposa e l'evento morte. In giurisprudenza vi erano due indirizzi interpretativi: ad uno più rigoroso, in base al quale anche poche possibilità di esito favorevole erano sufficienti per ritenere sussistente il rapporto di causalità (quantificato anche nel 30% v. Cass. pen., Sez. IV, 12 luglio 1991) si contrapponeva uno diverso che riteneva, invece, necessaria una forte probabilità di successo (Cass. pen., Sez. IV, 28 novembre 2000; Cass. pen., Sez. IV, 28 settembre 2000). A dirimere il contrasto intervennero le Sezioni unite (Cass. pen., Sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328) in base alle quali il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. La colposa omissione, da parte del medico, di interventi terapeutici può considerarsi causa della morte del paziente soltanto se, ove l'intervento fosse stato tempestivamente effettuato, possa ragionevolmente ritenersi che l'evento lesivo non si sarebbe verificato. Tale giudizio tuttavia non va compiuto sulla base di meri calcoli probabilistici, ma in base a regole di esperienza o leggi scientifiche.
Un secondo elemento problematico riguardava il caso dell'intervento chirurgico con esito infausto od eseguito in assenza del consenso del paziente. In relazione all'eventuale responsabilità colposa del sanitario la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., 23 marzo 1995; Cass. pen., 14 aprile 1983), inizialmente aveva interpretato in un'ottica favorevole la colpa professionale del sanitario: in corso di attività sanitarie comportanti difficoltà tecniche si sostenne l'applicabilità dell'art. 2236 c. c., che sancisce che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Tale applicazione era giustificata dalla necessità di coerenza sistematica dell'ordinamento, per evitare che comportamenti non riconducibili ad un illecito civile avessero rilevanza penale. Successivamente la giurisprudenza (Cass. pen., 17 gennaio 2012, n. 6981; Cass., 14 ottobre 2009, n. 43446) adottò un'interpretazione più restrittiva finalizzata ad ancorare la responsabilità per attività sanitarie di particolare complessità all'art. 43 c.p. Con l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n.158, conv. nella l.189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), si prevede che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Si tratta, come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass. pen., 29 gennaio 2013, n. 16237; Cass. pen., 15 ottobre 2013, n. 46753), di una delimitazione dell'area della rilevanza penale in ambito medico, stabilendo che la condotta del sanitario, quando conforme alle linee guida e alle buone pratiche operative accredidate dalla comunità scientifica, non è più punibile per colpa lieve ma solo per colpa grave: trattasi, infatti, di una parziale abrogazione delle fattispecie colpose con colpa lieve. Già prima dell'introduzione della c.d. Legge Balduzzi la giurisprudenza aveva ribadito che le linee guida non potevano avere carattere prescrittivo ma meramente orientativo per la condotta del medico e per la sua valutazione da parte del giudice. L'osservanza delle linee guida non esclude la responsabilità penale, potendo in alcuni casi essere più opportuno discostarsene a favore di scelte cliniche Aspetti processuali
L'art. 157, comma 6, c.p. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato nell'ipotesi di cui al secondo dell'art. 589 c.p. e per l'ipotesi di omicidio stradale. L'art. 406, comma 2-ter c.p.p. prevede che la proroga del termine per le indagini preliminari non possa essere concessa una seconda volta per nell'ipotesi di cui al secondo dell'art. 589 c.p. e per l'ipotesi di omicidio stradale. Per le medesime fattispecie si prevede che la richiesta di rinvio a giudizio debba essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (art. 416 , comma 2-bis c.p.p.) e che tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio non può intercorrere un termine superiore a sessanta giorni (art. 429, comma 3-bis c.p.p.). La l. 23 marzo 2016, n. 41 ha previsto, che nelle ipotesi in cui si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590, comma 3, e 590-bis c.p. il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari e la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 552 c.p.p. è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto (art. 552 , commi 1-bis e 1-ter c.p.p.) La l. 41/2016 ha aggiunto anche il comma 3-bis all'art. 359-bis c.p.p. in base al quale nei casi di cui agli articoli 589-bis, qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi e' data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano altresì le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365 c.p.p. La riforma del 2016 ha previsto alcune modifiche a norme del codice della strada relative alla revoca e alla sospensione della patente di guida. Come già detto, ai sensi dell'art. 222, comma 2,cod. strada è previsto che alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui e' stata pronunciata la sentenza. I successivi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 222 cod. strada prevedono rigorosi limiti per il conseguimento di una nuova patente. La riforma del 2016 ha modificato l'art. 224-bis, comma 1, c.p.p. prevedendo che qualora la sospensione della patente, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 c.p.p. per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Completano il trattamento sanzionatorio delle nuove figure di omicidio e di lesioni colpose stradali le disposizioni processuali in ordine all'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, comma 2 , lett. m-quater) c.p.p.) per il delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, commi 2 e 3, del codice penale e all'arresto facoltativo in flagranza (art. 381, comma 2, lett. m-qunquies) c.p.p.) per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, commi 2, 3 , 4, 5, del codice penale. Casistica
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