Responsabilità civile
RIDARE
20 Marzo 2017

La responsabilità civile dell'architetto costituisce una species all'interno del più ampio genus della responsabilità da esercizio di una prestazione d'opera professionale; in capo al prestatore d'opera, qualificato come “professionista”, sono posti particolari oneri di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni connesse all'espletamento dell'incarico professionale.

Inquadramento

BUSSOLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

La responsabilità civile dell'architetto costituisce una species all'interno del più ampio genus della responsabilità da esercizio di una prestazione d'opera professionale; in capo al prestatore d'opera, qualificato come “professionista”, sono posti particolari oneri di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni connesse all'espletamento dell'incarico professionale.

La professione dell'architetto, in particolare, si inscrive nell'ambito delle professioni «protette, regolamentate o organizzate», in quanto essa è organizzata in ordini professionali e il suo esercizio è riservato per legge solo ai soggetti abilitati e iscritti nell'albo professionale (art. 15 del d.P.R. n. 328/2001, che contiene la disciplina dell'albo professionale dell' “ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”).

La regolamentazione dell'attività professionale dell'architetto vanta referenti di matrice costituzionale ed europea, costituiti, in specie, dalle disposizioni di cui agli art. 4, comma 2, 9 e 41, Cost. e dalle disposizioni contenute nella direttiva “architetto” (Dir. 85/384/CEE), nonché dalla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (Dir. 2005/36/CE).

Le disposizioni normative dedicate alla professione dell'architetto sono contenute negli artt. 15- 19 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).

Il legislatore ha previsto due sezioni (A e B) dell'Albo professionale dell'ordine degli architetti, cui sono connessi diversi titoli professionali; in particolare, l'art. 15, comma 2, prevede la seguente ripartizione:

SEZIONE A

SEZIONE B

a) architettura: “architetto”

b) pianificazione territoriale: “pianificatore territoriale”

c) paesaggistica: “paesaggista”

d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali: “conservatore dei beni architettonici ed ambientali”

a) architettura: “architetto junior”

b) pianificazione territoriale: “pianificatore junior”

L'oggetto di tale attività professionale è definito dal combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 1, d .P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e art. 52, del r . d . 23 ottobre 1925, n. 2537 («Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto»).

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 16, del d.P.R. n. 328/2001, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura” le attività «già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali». La disposizione contiene un rinvio implicito all'art. 52 r.d. n. 2537/1925. Infatti la peculiarità della professione dell'architetto è costituita dal rilievo del carattere artistico delle opere di edilizia civile che costituiscono oggetto dell'attività professionale o dall'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali (artt. 52, r.d. n. 2537/1925 e art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 328/2001). Il legislatore tuttavia, con riguardo a tale tipologia di attività, riconosce la possibilità anche in capo all'ingegnere di curare la parte tecnica.

La giurisprudenza, in particolare, ha affrontato il problema della qualificazione delle tipologie di obbligazioni connesse all'esercizio dell'attività professionale dell'architetto.

Competenze esclusive dell'architetto

Allo scopo di esaminare compiutamente la fattispecie della responsabilità dell'architetto, in particolare, è utile in via preventiva distinguere le attività professionali che possono essere esercitate dall'ingegnere e quelle che sono invece esclusivamente riconducibili all'architetto. Tra le due categorie professionali vi sono infatti degli ambiti di competenza in parte corrispondenti, come previsto dal comma 1, dell'art. 52 del d.P.R. n. 328/2001, che annovera tra questi le opere di edilizia civile, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Sono invece riservate alla specifica competenza professionale dell'architetto:

1) le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere estetico;

2) il restauro e il ripristino degli edifici di interesse artistico e storico (contemplati dalla l. n. 364/1909, sostituita dalla l. n. 1089/1939).

Gli elementi dirimenti per individuare le attività professionali esclusive dell'architetto sono dunque il carattere estetico ed il rilievo storico e artistico delle opere interessate dall'attività, come espressamente richiesto anche dalla disciplina dettata a livello comunitario, nonché, come precisato dal comma 1, dell'art. 16, del d.P.R. 328/2001, dall'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

L'art. 3, della DIR . 85/384/CEE , ai fini del riconoscimento della qualifica di “architetto”, impone che la formazione che porta al conseguimento dei diplomi, certificati ed altri titoli finalizzati all'esercizio di tale professione sia acquisita mediante corsi di studi di livello universitario, riguardanti principalmente l'architettura.

Responsabilità civile del professionista in generale

Delimitato l'ambito di competenza della professione dell'architetto, è consentito procedere con l'analisi delle problematiche relative all'espletamento dell'attività svolta da tale professionista.

Nell'ambito della responsabilità dell'architetto possono essere distinti tre profili di responsabilità e, in specie: civile, penale e disciplinare (in argomento: MORSILLO, Architetti, ingegneri, geometri: responsabilità civile e penale, Milano, 1988).

La questione più a lungo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza è quella della qualificazione delle obbligazioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale in generale e con riferimento a quella dell'architetto in particolare, come obbligazioni “di risultato” o “di mezzi”.

Allo scopo di ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale sul punto, è opportuno prendere le mosse dall'inquadramento generale della responsabilità civile da inadempimento delle obbligazioni connesse all'esercizio dell'attività professionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle disposizioni di cui agli artt. 2229-2238 c.c., che devono essere coordinate con le disposizioni generali in materia di obbligazioni e, in specie, con gli artt. 1176, comma 2 e 1218 c.c.

Il codice civile disciplina soprattutto l'aspetto oggettivo del contratto d'opera professionale, la cui definizione non è espressamente enunciata dalle norme codicistiche, ma si ricava dal complesso delle disposizioni dettate dal capo II sulle professioni intellettuali. Quanto all'aspetto soggettivo concernente la qualifica di “professionista”, l'art. 2229 c.c., si limita solamente a prevedere per talune categorie di professioni intellettuali espressamente determinate dalla legge (cosiddette professioni “protette” o “regolamentate” o “organizzate”) la necessità ai fini del loro esercizio dell'iscrizione negli appositi albi professionali.

Dall'esegesi del dato normativo si evince che il contratto d'opera professionale postula, sul piano soggettivo, che parte del rapporto obbligatorio sia un professionista, e cioè un soggetto che esercita un'attività riservata in base a disposizioni di legge a coloro che conseguono l'abilitazione professionale e sono iscritti negli appositi albi e, sul piano oggettivo, che l'oggetto del contratto sia una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), svolta dal professionista personalmente (art. 2232 c.c.), verso la dazione di un compenso (art. 2233 c.c.). È consentito inoltre, in base al disposto di cui all'art. 2238 c.c., l'esercizio dell'attività professionale organizzata in forma societaria (sull'argomento si vedano: RESCIGNO, Le società tra professionisti, Milano, 1985; IBBA, Esercizio associato della professione e società, in Riv. dir. comm., 1985, II, 82 ss.; CAMPOBASSO, Le società tra professionisti, in Rizzo (a cura di), Diritto privato comunitario, II, Napoli, 1997, 516 ss.).

L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale soggiace alla disciplina comune dettata dall'art. 1218 c.c., che sancisce in capo al debitore che non esegue esattamente la prestazione l'obbligo di risarcire il danno cagionato, sempre che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento non derivino da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. In parte qua, la disciplina della responsabilità risarcitoria da inadempimento deve essere coordinata con le disposizioni generali in materia di adempimento delle obbligazioni, dettate in specie dagli artt. 1175,1176,1337,1375 c.c., che pongono in capo al debitore l'obbligo di comportarsi in modo diligente e secondo buona fede e correttezza in ogni fase del rapporto obbligatorio. Qualora, infatti, il debitore rispetti gli obblighi comportamentali di diligenza, correttezza e buona fede, egli è esente da responsabilità in caso di inadempimento dell'obbligazione.

Tuttavia, in materia di inadempimento delle prestazioni d'opera professionale il codice civile prevede talune peculiarità agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c.

La prima disposizione richiamata pone in capo a chi esercita un'attività professionale un particolare onere di diligenza, più gravoso rispetto a quello posto in capo al debitore “comune”, contraddistinto con l'espressione utilizzata in dottrina e in giurisprudenza di “diligenza qualificata”, che deve essere valutata cioè con riguardo alla natura dell'attività esercitata. In altri termini, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'obbligo di diligenza posto in capo al professionista sia più consistente rispetto al parametro di diligenza del buon padre di famiglia richiesto, ai sensi dell'art. 1176, comma 1, c.c. al comune debitore; tale obbligo di diligenza è commisurato, in particolare, alla qualifica professionale del debitore e, quindi, allo standard medio di preparazione professionale e di perizia richiesto al professionista (si vedano sul tema: BIANCA, Diritto civile, vol. V, La responsabilità, Milano, 1994, 28; CAFAGGI, «Responsabilità del professionista», in Dig. Disc. priv., 1998) e deve essere rapportato alla condotta effettivamente tenuta da professionista, alla natura e al tipo dell'incarico, nonché alle circostanze concrete in cui si svolge la prestazione.

L'art. 2236 c.c., invece, prevede una limitazione di responsabilità per il professionista nel caso in cui l'adempimento della propria prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; in tal caso la previsione legislativa richiamata esonera il prestatore d'opera professionale dall'obbligo risarcitorio derivante dall'inadempimento della prestazione conseguente a imperizia del professionista, salvo che nei casi di dolo o colpa grave.

Dunque, quando il professionista è chiamato a intervenire in situazioni che richiedono la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, egli va esente da responsabilità se versi in ipotesi di colpa lieve. Tale delimitazione di responsabilità trova fondamento nell'interesse del legislatore a incentivare l'esercizio delle attività professionali e nell'esigenza di bilanciamento tra il particolare standard di diligenza, competenza, perizia e preparazione preteso dal professionista, da una parte, e la necessità di non estendere eccessivamente la fattispecie di responsabilità del prestatore di opera professionale, dall'altra e tradisce l'adesione in parte qua al principio del favor debitoris per quanto concerne l'adempimento delle prestazioni professionali.

Prestazione dell'architetto tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”

Conclusa l'analisi introduttiva concernente la responsabilità derivante dall'inadempimento delle prestazioni d'opera professionale in generale, è consentito esaminare nel dettaglio la problematica della responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni connesse all'esercizio della prestazione d'opera professionale dell'architetto.

A tal fine, in primo luogo è necessario volgere l'attenzione alla qualificazione delle obbligazioni relative allo svolgimento dell'attività professionale dell'architetto come obbligazioni “di mezzi” o “di risultato” (cfr. DE LORENZI, «Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato», in Dig. disc. priv., 1995). La medesima problematica si pone anche con riferimento all'esercizio della professione dell'ingegnere, essendo le competenze delle due figure professionali in parte coincidenti.

Dalla preferenza accordata all'una o all'altra soluzione discendono importanti implicazioni con riguardo alla determinazione dell'oggetto dell'obbligazione, nonché con riferimento alla ripartizione degli oneri probatori in tema di responsabilità da inadempimento (si veda sul tema: DE LORENZI, Diligenza, obbligazioni di mezzi e di risultato, in Contr. e impr., 2016, 2, 456 ss.).

La distinzione di cui si discorre è stata recepita dalla dottrina italiana sulla base dell'elaborazione teorica della dottrina francese, la quale, rifacendosi al dato positivo contenuto nell'ordinamento transalpino, distingue tra “obligations de résultat” e “obligations de diligence” (ex multis nell'ambito della dottrina francese: CAPITANI, Les éffets des obligations, in Rev. Trim. dr. civ., 1932, 721 ss. Si vedano inoltre: PIRAINO, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi ovvero dell'inadempimento incontrovertibile e controvertibile, in Eur. dir. priv., 2008, 83; MONATERI, Responsabilità civile, in Digesto civ., XVII, Torino, 1998;).

La differenza risiede soprattutto nel diverso oggetto dell'obbligazione:

  • nell'obbligazione di mezzi l'oggetto si identifica con il comportamento diligente del professionista;
  • nell'obbligazione di risultato l'oggetto è costituito dal perseguimento del risultato cui l'adempimento della prestazione del professionista è finalizzato.

Nei due tipi di obbligazioni, oltre all'oggetto dell'obbligazione stessa, cambia anche il parametro per valutare la sussistenza stessa dell'inadempimento dell'obbligazione, la sua imputabilità al debitore, nonché il regime probatorio per far valere la responsabilità da inadempimento.

Con particolare riguardo alla responsabilità dell'architetto, la giurisprudenza si è pronunciata sulla natura dell'obbligazione avente ad oggetto la realizzazione della progettazione di un'opera di edilizia, la quale costituisce un'opera dell'ingegno che si sostanzia nella redazione di un progetto contenente i dati costruttivi ed estetici necessari per la sua realizzazione. L'attività dell'architetto in tale ipotesi si identifica con l'esecuzione di un'opera immateriale, il progetto, funzionale e strumentale alla realizzazione dell'opera materiale.

I progetti di architettura, ai sensi dell'art. 2575 c.c., rientrano tra le opere dell'ingegno che formano oggetto del diritto d'autore. L'art. 2577 c.c. chiarisce il contenuto del diritto d'autore, che attribuisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, nei limiti di legge.

Tale obbligazione viene qualificata dalla giurisprudenza costante quale obbligazione di risultato (in tal senso si vedano: Cass. civ., 24 aprile 1996, n. 3879; Cass. civ., 27 febbraio 1996, n. 1530; Cass. civ., 28 gennaio 1995, n. 1040; Cass. civ., 1 dicembre 1992, n. 12820).

Il problema della qualificazione della natura delle obbligazioni che gravano sull'architetto - nonché sulle figure professionali dell'ingegnere e del geometra - si è posto soprattutto per le attività di progettazione e di direzione dei lavori (ACCIARDI, Il progettista e il direttore dei lavori. Architetti, geometri, ingegneri: pratica professionale e responsabilità, Roma, 1988).

A tal riguardo, un primo indirizzo prevalente distingueva l'obbligazione posta in capo all'architetto (o all'ingegnere) progettista da quella del professionista che assumeva la veste di direttore dei lavori, ritenendo che la prima integrasse un'obbligazione di risultato, la seconda un'obbligazione soltanto di mezzi (in tal senso: Cass. civ., 27 febbraio 1996, n. 1530; Cass. civ., 28 gennaio 1995, n. 1040; Cass. civ., 1 dicembre 1992, n. 12820; Cass. civ., 28 gennaio 1985, n. 488, in Riv. giur. edilizia, 1985, I, 458 ss.).

La giurisprudenza riteneva cioè che l'oggetto dell'obbligazione posta in capo all'architetto, il comportamento doveroso ai fini dell'adempimento dell'obbligazione e il parametro di valutazione del suo comportamento ai fini della sussistenza della responsabilità da inadempimento variassero a seconda del tipo di prestazione oggetto dell'obbligazione professionale nel caso concreto.

Nel caso in cui l'oggetto del contratto d'opera professionale si identificava con la direzione dei lavori, l'obbligazione posta in capo al professionista costituiva un'obbligazione soltanto di mezzi; sicché ai fini dell'adempimento dell'obbligazione era necessario e sufficiente il comportamento diligente dell'architetto (cosiddetta obbligazione di diligenza o di comportamento), valutato in base allo standard di diligenza qualificata propria del professionista. La diligenza in tali casi, oltre a rappresentare il parametro di valutazione del comportamento del debitore, costituiva al tempo stesso anche l'oggetto dell'obbligazione del professionista.

Da ciò conseguiva che l'architetto andava esente dalla responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione di dirigere i lavori e non era pertanto tenuto a risarcire i danni cagionati se dimostrava di aver adottato un comportamento diligente, secondo lo standard medio di diligenza richiesta al professionista (in tal senso: Cass. civ., 28 gennaio 2001, n. 15124; Cass. civ., 29 marzo 1979, n. 1818; Cass. civ., 29 gennaio 2003, n. 1294; Cass. civ., 22 marzo 1995, n. 3264; Cass. civ., 1 dicembre 1992, n. 12820; Cass. civ., 21 ottobre 1991, n. 11116).

Ulteriore corollario applicativo di tale ricostruzione ermeneutica era rappresentato dalla ripartizione dell'onere probatorio in caso di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.; nelle ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di dirigere i lavori ai fini della sussistenza della responsabilità dell'architetto e del conseguente obbligo di risarcire i danni cagionati il creditore doveva dimostrare la riconducibilità dell'inadempimento dell'obbligazione al comportamento non diligente del professionista e la sussistenza del rapporto causale tra i danni cagionati e l'inadempimento del professionista.

Nelle ipotesi, invece, in cui l'oggetto del contratto d'opera professionale era costituito dalla realizzazione del progetto di architettura (o di ingegneria)si riteneva che tale obbligazione integrasse un'obbligazione di risultato, in quanto il suo oggetto era costituito da un risultato autonomo, ben definito e dotato di una sua autonoma utilità, di talché l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'architetto era valutato sulla base del dato oggettivo del raggiungimento del risultato e cioè della realizzazione del progetto, a prescindere dal comportamento tenuto dal professionista. La mancata realizzazione dell'opera, dunque, stando all'orientamento giurisprudenziale riferito, legittimava il ricorso all'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. da parte del creditore della prestazione, quale forma di autotutela privatistica (ex multis:Cass. civ., 29 novembre 2004, n. 22487; Cass. civ., 5 agosto 2002, n. 11728). In tali ipotesi, dunque, la diligenza, lungi dal costituire l'oggetto stesso dell'obbligazione, identificava esclusivamente il parametro di valutazione del comportamento del debitore-professionista ed un mezzo per conseguire il raggiungimento del risultato.

Ne conseguiva che in caso di mancato raggiungimento del risultato l'architetto per andare esente dalla responsabilità per l'inadempimento e per liberarsi dall'obbligo risarcitorio doveva dimostrare che l'impossibilità della prestazione derivava da causa non imputabile; per il creditore al fine di ottenere il risarcimento del danno era invece sufficiente dimostrare il dato oggettivo della mancata realizzazione del progetto che integrava il danno risarcibile.

A tale interpretazione la giurisprudenza perveniva valorizzando il dato normativo di cui all'art. 2230, comma 1, c.c., il quale nella seconda parte sancisce che al contratto d'opera professionale si applicano oltre alle norme di cui agli artt. 2229-2238 c.c. espressamente dettate per le professioni intellettuali, anche le norme previste per il contratto d'opera «in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto». Sulla scorta di tale richiamo normativo la giurisprudenza riteneva che l'obbligazione avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di architettura o di ingegneria in base al combinato disposto degli artt. 2230 e 2222 c.c. fosse del tutto assimilabile all'obbligazione di compiere un'opera manuale o un servizio ed era pertanto soggetta alla disciplina del contratto d'opera in quanto compatibile. Il progetto di architettura (o di ingegneria) oggetto dell'obbligazione posta in capo al debitore-professionista, cioè, identificava un “opus” assimilabile alla nozione di opera manuale di cui all'art. 2222 c.c.

Ulteriore corollario applicativo era costituito dall'applicazione della disciplina prevista dall'art. 2226 c.c. sulla denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera (entro il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta degli stessi) al caso in cui l'architetto era chiamato a realizzare un progetto di architettura.

Nell'ulteriore e diverso caso, invece, in cui in capo all'architetto si cumulavano le funzioni di progettista e di direttore dei lavori, l'indirizzo ermeneutico prevalente riteneva che si vertesse nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, con la conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 2226 c.c. (Cass. civ., 29 gennaio 2003, n. 1294; Cass. civ., 1 dicembre 1992, n. 12820; Cass. civ., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass. civ., 29 ottobre 1965, n. 2292).

Segue: Orientamenti a confronto

OBBLIGAZIONI DELL'ARCHITETTO: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Applicabilità della disciplina sulla denuncia dei vizi e delle difformità ex art. 2226 c.c. alla redazione del progetto in quanto obbligazione di risultato

L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto rientra nell'ambito delle obbligazioni (non di mezzi ma) di risultato e l'esistenza di difformità o vizi nell'opera eseguita dà luogo alla relativa garanzia da farsi valere, da parte del committente, nei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dall'art. 2226 c.c.. Inoltre il committente convenuto per il pagamento può contrastare la pretesa del professionista adducendo l'esistenza dei vizi o delle difformità; ma tale contestazione concreta un'eccezione (in senso sostanziale) di inadempimento rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità dell'interessato, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1530).

Distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato a seconda che la prestazione dell'architetto abbia ad oggetto rispettivamente la direzione dei lavori o la progettazione

- La distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” è ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell'elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate (Cass., sez. II, 9 settembre 2008, n. 22129).

- Mentre nella obbligazione consistente nella progettazione di un edificio è ravvisabile una obbligazione di risultato, risolvendosi l'attività del professionista nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un'autonoma utilità, nella direzione dei lavori di esecuzione dell'opera progettata va ravvisata, invece, un'obbligazione di mezzi, concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte e in conformità del progetto. Ne consegue che i termini di decadenza e di prescrizione di cui alla norma dell'art. 2226 c.c. sono applicabili al contratto avente per oggetto la redazione del progetto e non anche a quello con cui viene conferito l'incarico della direzione dei lavori, neppure quando le due attività siano svolte dallo stesso professionista, in quanto nella direzione dei lavori manca il compimento dell'opus dalla cui consegna soltanto possono farsi decorrere i due suddetti termini (Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1985, n. 488; Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 1992, n. 12820; Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1294; Cass. civ., 29 ottobre 1965, n. 2292).

Mancata realizzazione dell'opera da parte dell'architetto ed eccezione di inadempimento del creditore

- L'ingegnere, l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di mezzi o di risultato, è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, per cui l'irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza – anche per colpa lieve, in mancanza di problemi tecnici di speciale difficoltà – del progetto affidatogli costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutando il compenso. (Cass. civ., 13 luglio 1998, n. 6812, in Foro it., 1999, I, 205).

- L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2004, n. 22487; Cass. civ., 5 agosto 2002, n. 11728).

- In tema di prestazione d'opera intellettuale, con riguardo alla redazione di un progetto di ingegneria o architettura, è comunque addebitabile al professionista il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto mira dal committente, quando sia conseguenza di errori commessi dal professionista medesimo nella formazione dell'elaborato, che lo rendano inidoneo ad essere attuato. (Nella specie è stata accolta l'eccezione di inadempimento del committente perché i progetti immobiliari redatti dall'architetto si erano rivelati irrealizzabili perché non approvati dal comune, siccome contrastanti con prescrizioni urbanistiche o implicanti il consenso, invece mancato, del proprietario di altro immobile) (Cass. civ., sez. II, 3 settembre 2008, n. 22129).

Inapplicabilità art. 2226 c.c. al contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di architettura

Nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo la disciplina prevista dalla norma dell'art. 2226 c.c. per la difformità e i vizi dell'opera, si applica soltanto alla prestazione che abbia per oggetto la realizzazione di un opus in senso materiale, con la conseguenza che essa non è, invece, applicabile alla prestazione d'opera intellettuale, neppure se questa si estrinsechi in una cosa, come un progetto di architettura o d'ingegneria, perché, anche in tal caso, il risultato del lavoro intellettuale resta un bene immateriale rispetto al quale detta cosa costituisce un mero strumento di espressione (Cass. civ., sez. II, 9 marzo 1985, n. 1917).

Cumulo delle attività di direzione lavori e di progettazione che identifica l'obbligazione di risultato

L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura, pur avendo ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale, costituisce obbligazione di risultato quando la direzione dei lavori per la realizzazione dell'opera progettata venga affidata allo stesso progettista nel precipuo intento di assicurare una più efficiente attuazione dell'opera e, pertanto, i vizi e difetti di costruzione dell'opera sono imputabili al progettista-direttore dei lavori (Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 1984, n. 5509).

Sezioni Unite n. 15781/2005: abolizione della distinzione tra obbligazioni di mezzi e risultato

Sulle questioni della qualificazione delle obbligazioni poste in capo all'ingegnere a seconda della specifica attività svolta e del relativo regime giuridico applicabile sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza Cass. civ. , S ez.U n . , 28 luglio 2005, n. 15781 (si leggano i commenti di: Viglione, Prestazione d'opera intellettuale e disciplina applicabile, tra obbligazioni di mezzi e di risultato, in Nuova giur. civ. comm., 2006, 7-8, 828 ss.; Nicolussi, Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, in Eur. dir. priv., 2006, 781 ss.).

I principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sono applicabili mutatis mutandis anche all'ipotesi di responsabilità civile dell'architetto per inadempimento delle obbligazioni professionali, anche alla luce della parziale corrispondenza delle competenze attribuite alle due figure professionali.

I giudici della Suprema Corte hanno risolto il contrasto giurisprudenziale ritenendo superata la distinzione tra le obbligazioni di mezzi e di risultato, che non trova alcun fondamento nel diritto positivo e ritenendo applicabile ad ogni tipo di obbligazione concernente la prestazione dell'ingegnere (ma gli stessi principi possono essere applicati anche per l'architetto) il medesimo regime giuridico applicabile in generale ad ogni fattispecie di inadempimento delle obbligazioni in ambito professionale, anche nelle ipotesi in cui l'oggetto del rapporto obbligatorio si identifichi con la realizzazione di un progetto. A prescindere dalla specifica attività professionale dedotta in concreto in obbligazione sulla base del contratto d'opera professionale che viene in rilievo, la disciplina applicabile nelle ipotesi di inadempimento della prestazione professionale da parte dell'architetto è costituita da quella dettata dal combinato disposto di cui agli artt. 1218,1176, comma 2 e 2236 c.c.

In altri termini, quale che sia la specifica attività professionale richiesta per l'espletamento del proprio incarico, l'architetto è tenuto ad adempiere la propria obbligazione adottando un comportamento conforme a buona fede e ad un grado di diligenza qualificato ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., parametrato cioè alla natura dell'attività svolta e finalizzato alla realizzazione dell'interesse del creditore ex art. 1174 c.c. dedotto in obbligazione.

Le Sezioni Unite ritengono, in specie, che anche l'attività professionale della redazione di un progetto di ingegneria o di architettura costituisca un'obbligazione di risultato e non soltanto di mezzi, in quanto il debitore-professionista è sempre tenuto ad un comportamento diligente finalizzato a soddisfare l'interesse del creditore e, quindi, teleologicamente orientato a realizzare il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo. In ogni tipo di obbligazione, infatti, il debitore – tanto più se si tratta di un professionista, destinatario di un obbligo di diligenza più gravoso – è tenuto ad un facere cum effecto e cioè, è tenuto ad osservare un comportamento causalmente efficiente ai fini della realizzazione del risultato (Cass. civ., Sez.Un., 11 gennaio 2008, nn. 577-585; Si vedano anche: Cass. civ., sez. III, 05 agosto 2015, n. 16445; Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2013, n. 28575; Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2013, n. 23342)..

Allo scopo di adempiere esattamente la propria prestazione, l'architetto deve tenere un comportamento adeguato ad uno standard professionale medio, secondo il parametro dell'homo eiusdem condicionis et professionis e cioè, secondo lo standard richiesto al professionista nella stessa condizione e con la medesima competenza professionale, finalizzato al perseguimento del risultato e quindi al soddisfacimento dell'interesse del creditore della prestazione professionale.

Ne consegue che l'inadempimento che non sia dipeso da causa non imputabile, da una parte fa sorgere l'obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, dall'altra, legittima il creditore a sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.

Profili processuali

Sia che l'attività professionale richiesta dall'architetto abbia ad oggetto la realizzazione del progetto, sia che riguardi invece la direzione dei lavori o di altre attività affidategli, il regime probatorio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento è il medesimo. In ogni caso l'architetto è tenuto a conseguire il risultato e qualora non lo ottenga risulta inadempiente e, di conseguenza, è obbligato a risarcire i danni derivanti dall'inadempimento stesso.

Ne deriva che l'azione per ottenere il risarcimento dei danni cagionati al creditore della prestazione dal comportamento inadempiente dell'architetto soggiace al regime probatorio disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. La prima disposizione richiamata sancisce una presunzione di colpa dell'inadempimento che il debitore-professionista può superare dimostrando di essersi comportato secondo il parametro di diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'incarico avente ad oggetto la realizzazione del progetto o la direzione dei lavori o dimostrando di non aver potuto adempiere per impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Quanto all'art. 2697 c.c., la norma pone in capo al creditore-danneggiato l'onere di dimostrare i fatti §costitutivi del credito risarcitorio, dovendo al contrario il debitore dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi.

All'ipotesi di responsabilità dell'architetto si applica il regime probatorio sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez.Un., 30 ottobre 2001, n. 13533) per le fattispecie di responsabilità da inadempimento, in funzione del quale, in omaggio ai principi di vicinanza o riferibilità della prova e di presunzione di persistenza del credito, il creditore è tenuto a dimostrare la fonte del credito e il danno subito, dovendo soltanto allegare l'inadempimento del debitore che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., si presume colposo. Per essere esente da responsabilità, invece, il debitore è tenuto a dimostrare di aver adempiuto esattamente la prestazione o che l'inadempimento sia dipeso da una causa a lui non imputabile.

Obbligazioni connesse alla progettazione dell'opera di architettura

Nelle ipotesi in cui gli sia attribuita la progettazione di opere di edilizia, sull'architetto incombe l'adempimento di tutte le obbligazioni, connesse a quella principale, costituite dalla scelta e dall'acquisizione del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione dell'opera (si veda Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2012, n. 8014, in Resp. civ. e prev., 2013, 6, 1944 ss., con nota di Musolino, Responsabilità del progettista e accordi con il cliente per abusi urbanistici).

In particolare, i giudici di legittimità ritengono che, ai fini della redazione del progetto, che costituisce un'attività preparatoria, strumentalmente preordinata alla realizzazione dell'opera, è necessario che l'architetto assicuri la conformità urbanistica dell'opera. A tale scopo, pertanto, rientra nel novero degli obblighi connessi all'adempimento della prestazione professionale la corretta scelta del titolo autorizzativo richiesto dalla normativa primaria e secondaria per la realizzazione dell'opera contemplata nel progetto. Tale obbligazione, invero, incombe sul professionista in considerazione delle specifiche conoscenze e competenze tecniche possedute e del particolare grado di diligenza e di perizia allo stesso richieste nell'adempimento della prestazione professionale.

Rientrano nell'obbligo di diligenza posto a carico dell'architetto, alla luce del disposto dell'art. 1176, comma 2, c.c., sia il risultato finale (la realizzazione del progetto), che mira a soddisfare l'interesse del creditore, sia la predisposizione dei mezzi necessari alla sua realizzazione e, dunque, anche il rispetto delle norme primarie e secondarie e delle regole professionali.

Di talché, nel caso in cui vi sia un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio, l'architetto non va esente da responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo della corretta scelta del titolo autorizzativo da richiedere alle autorità amministrative competenti.

Esclusione della responsabilità del professionista

L'architetto, tuttavia, è esente da responsabilità nelle ipotesi in cui l'adempimento della prestazione nel caso di specie abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità, anche in ragione della loro novità, in virtù della previsione di cui all'art. 2236 c.c., il quale limita la responsabilità del professionista ai soli casi in cui sussista dolo o colpa grave (si veda Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2014, n. 5506) in caso di imperizia. In tali casi, tuttavia, spetta al professionista la prova della speciale difficoltà dei problemi tecnici risolti dal prestatore d'opera professionale.

L'architetto, quindi, non risponde civilmente per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nel caso in cui l'espletamento della prestazione dedotta in obbligazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà se versi in una ipotesi di colpa lieve.

Tale principio non si applica invece nei casi in cui l'architetto sia stato negligente o imprudente.

Responsabilità dell'architetto per la scelta dei collaboratori: culpa in eligendo (o in vigilando)

L'ultimo profilo che occorre segnalare è rappresentato dalla responsabilità dell'architetto, in virtù del disposto di cui all'art. 2232 c.c., per i danni cagionati dal collaboratore o ausiliario in occasione dell'adempimento dell'obbligazione per culpa in eligendo o in vigilando, e cioè per l'errata scelta dei collaboratori o per la mancanza del controllo da parte dell'architetto nell'esecuzione della prestazione professionale. In specie, l'architetto risponde dei danni arrecati dai collaboratori o dagli ausiliari agli edifici da lui progettati, anche laddove il professionista si avvalga della collaborazione di un soggetto che non possieda la competenza professionale idonea per l'adempimento della prestazione.

Casistica

CASISTICA

Responsabilità architetto per la scelta del titolo autorizzativo

- In materia di responsabilità dell'architetto, circa la progettazione e l'acquisizione delle autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione concreta dell'opera progettata, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata all'attuazione dell'opera, il professionista deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica, anche individuando la corretta procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera. Sussiste, quindi, la responsabilità del progettista per l'attività professionale nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato (nella specie, l'architetto richiese l'autorizzazione per la manutenzione straordinaria di un edificio, anziché quella per la ristrutturazione), non potendo costituire tale scelta di per sé indice di un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio, e spettando essa al medesimo professionista (qualificato da una specifica competenza tecnica), senza che rilevi, ai fini dell'applicabilità dell'esimente ex art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto. (Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2012, n. 8014).

Responsabilità architetto per inadempimento

- In materia di responsabilità dell'architetto, circa la progettazione e l'acquisizione delle autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione concreta dell'opera progettata, pur costituendo il progetto, prima della materiale realizzazione, una fase preparatoria e strumentalmente preordinata all'attuazione dell'opera, il professionista deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica, anche individuando la corretta procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera. Sussiste, quindi, la responsabilità del progettista per l'attività professionale nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato (nella specie, l'architetto richiese l'autorizzazione per la manutenzione straordinaria di un edificio, anziché quella per la ristrutturazione), non potendo costituire tale scelta di per sé indice di un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio, e spettando essa al medesimo professionista (qualificato da una specifica competenza tecnica), senza che rilevi, ai fini dell'applicabilità dell'esimente ex art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto. (Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2012, n. 8014).

- In tema di prestazione d'opera intellettuale, con riguardo alla redazione di un progetto di ingegneria o architettura, è comunque addebitabile al professionista il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto mira dal committente, quando sia conseguenza di errori commessi dal professionista medesimo nella formazione dell'elaborato, che lo rendano inidoneo ad essere attuato. (Nella specie è stata accolta l'eccezione di inadempimento del committente perché i progetti immobiliari redatti dall'architetto si erano rivelati irrealizzabili perché non approvati dal comune, siccome contrastanti con prescrizioni urbanistiche o implicanti il consenso, invece mancato, del proprietario di altro immobile) (Cass. civ., sez. II, 3 settembre 2008, n. 22129).

- L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura, pur avendo per oggetto una prestazione d'opera professionale, costituisce, peraltro, una obbligazione di risultato, in quanto se è vero che il progetto, sino a quando non sarà realizzato materialmente, rappresenta soltanto, sul piano pratico, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata come mezzo a fine dell'attuazione dell'opera che dovrà essere creata materialmente, è anche vero che, attraverso il progetto, e sempre che esso sia tecnicamente perfetto, si perviene, anche prima della sua concreta attuazione, ad un risultato, autonomamente valutabile dal punto di vista tecnico e giuridico, quale è quello di assicurare la preventiva e corretta soluzione dei numerosi problemi che devono necessariamente precedere e che condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cass. civ., sez. II, 21 marzo 1997, n. 2540; Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2012, n. 11728; Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2004, n. 22487).

Distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato”

- Si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata (Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2013, n. 28575; si veda anche Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2006, n. 9309).

- La distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” è ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell'elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate (Cass. civ., sez. II, 9 settembre 2008, n. 22129).

Abolita distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

- Va rammentato al riguardo, in aderenza a quanto affermato dalle S.U. di questa Corte (Cass. civ., n. 15781/2005), che la distinzione tra obbligazioni "di mezzi" e "di risultato" è ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi è incaricato di redigere un progetto di ingegneria o architettura in quanto il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è, comunque, addebitabile al professionista ove sia conseguenza dei suoi errori che rendano le previsioni progettuali inidonee ad essere attuate (Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2015, n. 16445).

- In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Una diversa regola probatoria non potrebbe essere introdotta in base alla superata distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. Tale distinzione, infatti, non è immune da profili problematici, specialmente se applicata proprio alle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, in considerazione della struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto, altresì, che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577).

La colpa dell'architetto è esclusa solo quando non è grave

- La limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c., con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è prevista per le sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da negligenza o imprudenza, cioè vi sia stata una violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve (Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2014, n. 5506).

Applicabilità o meno all'architetto dell' art. 2226 c.c.

- L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o un architetto rientra, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte nell'ambito delle obbligazioni (non di mezzi ma) di risultato e l'esistenza di difformità o vizi nell'opera eseguita dà luogo alla relativa garanzia da farsi valere, da parte del committente, nei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dall'art. 2226 c.c. (in tal senso: Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1530; Cass. civ., sez. II, 19 luglio 1993, n. 8033).

Culpa in eligendo dell'architetto per danni di collaboratori

- La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere o da un architetto ovvero che un ingegnere o un architetto esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Questo principio - al quale qui va data continuità - muove dalla condivisibile premessa che la "collaborazione", di cui parla l'art. 2232 c.c. - là dove contempla la possibilità che il prestatore d'opera professionale si avvalga, nella esecuzione dell'incarico, "sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari" - dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non può riguardare l'esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l'abilitazione del professionista incaricato (il quale non può certamente dirigere l'esecuzione, da parte di altri, di una prestazione per la quale egli non sia abilitato) e richieda, invece, quella di un professionista più qualificato, come è nel caso dell'ingegnere o dell'architetto rispetto al geometra (Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1995, n. 3108); e dal rilievo secondo cui chi non è abilitato a delineare l'ossatura di un edificio neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto (Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2013, n. 19245).

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