Causalità (rapporto di causalità materiale)

Chiara Fiandanese
11 Novembre 2015

Nel diritto penale vigente, l'esistenza di un rapporto di causalità è la premessa indispensabile per poter attribuire un fatto criminoso ad un soggetto. Il nesso di causalità rappresenta l'elemento che lega l'evento, dannoso o pericoloso, alla condotta, essendo il primo conseguenza della seconda (azione o omissione). Il legame eziologico tra la condotta commissiva o omissiva e l'evento rappresenta la condizione imprescindibile per l'attribuibilità del fatto illecito e conseguentemente del danno al soggetto.
Inquadramento

Il codice penale dedica due articoli al tema della causalità, il primo sotto la rubrica Rapporto di causalità (art. 40 c.p.) e il secondo sotto la rubrica Concorso di causa (art. 41 c.p.).

Nel diritto penale vigente, l'esistenza di un rapporto di causalità è la premessa indispensabile per poter attribuire un fatto criminoso ad un soggetto. Il nesso di causalità rappresenta l'elemento che lega l'evento, dannoso o pericoloso, alla condotta, essendo il primo conseguenza della seconda (azione o omissione). Il legame eziologico tra la condotta commissiva o omissiva e l'evento rappresenta la condizione imprescindibile per l'attribuibilità del fatto illecito e conseguentemente del danno al soggetto. Perchè un reato possa dirsi perfetto occorre necessariamente un nesso causale tra la condotta posta in essere e l'evento da essa determinato;occorre che l'evento si possa riconnettere alla condotta di un determinato soggetto, in modo che possa essergli attribuita la responsabilità di averlo provocato.

In evidenza

Il nesso causale è quel rapporto tra l'evento dannoso e il comportamento del soggetto autore del fatto,astrattamente considerato.

Il nesso di causalità è la relazione che lega in senso naturalistico un atto, o un fatto, e l'evento che deriva da esso. Se si tratta di un atto, questo può prendere le forme di una determinata condotta umana e il prodotto della stessa viene giuridicamente individuato come evento. Se si tratta di un fatto, questo viene considerato irrilevante per il diritto penale.

La necessità del nesso di causalità tra condotta ed evento è sancita, innanzi tutto, dall'art. 40 c.p. a mente del quale nessuno può essere chiamato a rispondere di un fatto di reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui il reato dipende non sia causa della sua azione o della sua omissione.

Fanno parte del nesso causale sia gli effetti immediatamente seguiti alla causa (causalità immediata), sia gli effetti più lontani che conseguono mediante il succedersi di fenomeni intermedi collegati fra loro come gli anelli di una catena (causalità mediata).

In evidenza

Sul piano civilistico, data l'assenza di una definizionespecifica, per delineare il concetto giuridico del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile, si è fatto ricorso alle teorie sviluppate in diritto penale, in conformità ai principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p. che sanciscono esplicitamente la responsabilità del soggetto per l'evento dannoso, laddove la sua condotta venga riconosciuta come causa o concausa del suo verificarsi.

Problematiche

Il concetto di causa è comunemente utilizzato nei più diversi campi della scienza, pertanto non esiste un concetto puro di causalità che sia valido per tutte le scienze e per tutti i linguaggi. Per questo motivo nel diritto penale il problema causale deve essere affrontato a partire dal punto di vista da cui si pone il giudice, al quale interessa la possibilità di individuare un criterio di imputazione causale che consenta di stabilire se e a quali condizioni l'evento lesivo possa considerarsi opera dell'uomo.

L'art. 40 c.p. non fornisce delle indicazioni decisive in proposito ma si limita a stabilire che il compito del giudice penale è quello di appurare se tra il comportamento dell'uomo e l'evento lesivo ci sia un collegamento causale che renda applicabile la norma penale.

Il problema che nasce, quindi, è che alla determinazione dell'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato, concorrono numerosi fattori causali e tra di essi si colloca la condotta del presunto autore del reato.

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate a lungo sull'individuazione dei criteri per individuare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e la condotta. Ai fini della verificazione dell'elemento oggettivo del fatto di reato e, in particolare, al fine di ritenere integrato il requisito del nesso di causalità, occorrerà stabilire se sia sufficiente che la condotta dell'agente rappresenti una delle condizioni del verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso sul piano strettamente naturalistico ovvero se sia necessario un quid pluris e cioè che l'evento dannoso o pericoloso rientri in un processo causale dominabile in quanto conforme alle conoscenze della migliore scienza ed esperienza del momento. Tali aspetti problematici relativi al nesso di causalità sono affrontati dal codice nell'art. 41 c.p.

Teorie sulla causalità

Questa norma è stata oggetto di molte interpretazioni e le principali teorie sulla causalità sono principalmente quattro:

Teoria della conditio sine qua non o "dell'equivalenza delle cause", in base alla quale è causa di un evento, l'insieme delle condizioni necessarie e sufficienti a produrlo; come tali, ognuna di esse è conditio sine qua non dell'evento ed esse, ai fini della produzione dell'evento stesso, si equivalgono. Le cause concorrenti, sufficienti da solea determinare l'evento, costituiscono tutte causa dello stesso, per cui, al fine di ritenere sussistente il nesso di causalità, è sufficiente che l'agente abbia realizzato una condizione qualsiasi dell'evento.

Tale teoria porta a considerare causa dell'evento la condotta umana anche quando vi sia stato il concorso di condizioni estranee del tutto eccezionali non solo preesistenti o concomitanti ma anche sopravvenute; per limitare l'eccessiva estensione del concetto di causa e delle conseguenze, la giurisprudenza ha convenuto che solo le condizioni che si pongono in termini di certezza quali antecedenti causali dell'evento possono assumere rilevanza.

Teoria della causalità adeguata, secondo la quale, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, è necessario che il soggetto agente abbia causato l'evento con un'azione proporzionata (adeguata), idonea a determinare l'effettosulla base dei criteri di normalità valutati alla stregua della comune esperienza, ritenendo come non causati dalla condotta gli effetti straordinari o atipici.

La giurisprudenza non ha mai accolto con favore questa teoriaper via degli eccessivi limiti posti alla responsabilità penale, in ragione dell'esclusione della riconducibilità alla condotta dell'agente degli eventi qualificati come improbabili, anche se non eccezionali.

Teoria della causalità umana, secondo la quale la condotta umana è causa dell'evento quando ne costituisce conditio sine qua non e l'evento non sia dovuto all'intervento di fattori eccezionali. Possono ricondursi alla condotta del soggetto solamente gli eventi che lo stesso può controllare grazie ai suoi poteri conoscitivi e volitivi escludendo quindi gli eventi eccezionali. Tale teoria è stata ben accolta in quanto sembra essere supportata dal secondo comma dell'art. 41 c.p.

Le tre teorie in esame, tuttavia, non risolvono il problema causale nell'ipotesi in cui non si conosca in anticipo che una certa condotta è causa di un dato evento. Pertanto , in tal caso il criterio di identificazione del nesso causale è quello enunciato dalla Teoria della causalità scientifica secondo la quale il nesso di causa va indagato sulla base delle specifiche conoscenze scientifiche nei diversi settori delle attività umana.

Teorie a confronto

Teoria della conditio sine qua non o dell'equivalenza delle cause

L'azione A è causa dell'evento B quando, tenendo conto di tutte le circostanze in concreto si può dire che senza A l'evento B non si sarebbe verificato.

Teoria della causalità adeguata

L'azione A è causa dell'evento B quando senza l'azione A l'evento B non si sarebbe verificato e l'evento B rappresenta una conseguenza prevedibile dell'azione A

Teoria della causalità umana

L'azione A è causa dell'evento B quando senza l'azione A l'evento B non si sarebbe verificato e il verificarsi dell'evento B non è dovuto al concorso di fattori eccezionali

Teoria della causalità scientifica

Si accerta se una condotta sulla base di una legge scientifica può essere causa di un evento. Una volta accertata l'esistenza di una legge scientifica, si deve vedere se nel caso concreto questo rapporto causale assume rilievo per il diritto penale.

Causalità omissiva

Tradizionalmente, per distinguere azione ed omissione si ricorre al c.d. criterio normativo della regola cautelare violata, in base al quale, qualora si viola una norma che pone un divieto si verte nell'ambito della condotta attiva, qualora invece ad essere violata è una norma che pone un comando ci si trova di fronte ad un'omissione.

In linea generale la condotta è attiva se il processo causale è stato attivato dal soggetto agente o è stato comunque da lui accelerato, mentre è omissiva se il processo causale è già in corso e il soggetto non è intervenuto per bloccarlo o rallentarlo.

L'art. 40 c.p. fa esplicito riferimento non solo alla condotta attiva ma anche alla condotta omissiva.

Il non impedire ciò che si ha la capacità fisiopsichica e l'obbligo giuridico di impedire è la caratteristica comune della causalità attiva e della causalità omissiva.

Entrambe sono accertate con il medesimo metodo logico, il controfattuale che scaturisce dalla verifica della condizione necessaria dell'evento o dalla condizione che l'avrebbe in concreto impedito.

Il principio esposto dall'art. 40, comma 2, c.p. e cioè che non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, va interpretato in termini solidaristici, alla luce dell'art. 2 Cost., il quale, ispirandosi al principio del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (Cass. pen. Sez. IV, 4 febbraio 2015, n. 11136).

Il giudizio controfattuale deve essere compiuto evitando di contaminare il giudizio con la considerazione di cause alternative ipotetiche diverse da quelle che l'azione dovuta è in grado di contrastare, ostacolare o impedire.

L'omissione è un avvenimento del passato, una condizione statica che influenza il corso degli avvenimenti; non ogni omissione è equiparata all'azione ma soltanto una determinata tipologia di omissioni cioè quella relazionata a un'azione che si ha l'obbligo giuridico di compiere, quindi il presupposto essenziale della causalità omissiva è la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento.

Nel caso della causalità omissiva non basta il riscontro di un semplice aumento del rischio in dipendenza dell'omissione ma occorre la certezza logico-razionale che l'evento non si sarebbe realizzato in quel momento e in quelle medesime circostanze.

Il giudice dovrà fare ricorso ad un procedimento di aggiunta mentale ipotizzando realizzata la condotta mancata da parte dell'omittente e rilevando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato.

Perché possa assumere rilevanza per il diritto penale, l'omissione deve essere causale in fatto e contraria ad una norma giuridica in diritto.

I reati omissivi si dividono in propri e impropri; nei primi il reato si perfeziona con la mera omissione della condotta dovuta, sono reati di mera condotta nei quali non esiste un evento in senso materiale. Nei reati omissivi impropri invece, si verifica un evento di pericolo o di danno in conseguenza dell'omissione della condotta dovuta.

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto.

(Cass. pen., Sez.IV,19 marzo 2015, n. 22378)

In evidenza

Le Sezioni unite hanno confermato il principio secondo cui lo stato logico del rapporto di causalità è identico per l'azione e per l'omissione

La sentenza Franzese

Le Sezioni unite (sentenza 30328/2002, Franzese) accolgono la teoria condizionalistica o della equivalenza delle cause, come unico criterio idoneo a consentire l'imputazione oggettiva dell'evento lesivo al soggetto agente. Precisano, però, che il giudizio controfattuale, indispensabile per stabilire se la condotta umana è stata o meno condizione necessaria dell'evento, non va effettuato sulla base della libera convinzione del giudice o della sua intuizione, essendo invece necessaria la sussunzione del singolo evento, opportunamente ridescritto nelle sue modalità tipiche e ripetibili, sotto leggi scientifiche esplicative dei fenomeni. Solo in questo modo, infatti, si ritiene possa essere scongiurato il rischio che il richiamo alla condicio sine qua non si risolva in un ossequio puramente formale degli artt. 40 e 41 c.p., dando luogo invece a continui arbitri da parte del potere giudiziario; esprimono, inoltre, il netto rifiuto alla possibilità di ricorrere al criterio dell'aumento o della mancata diminuzione del rischio.

In evidenza

Le Sezioni unite mettono in guardia dall'errore, spesso compiuto dalla giurisprudenza, di confondere la componente omissiva dei reati colposi con l'omissione vera e propria e di qualificare così come omissioni delle condotte commissive colpose.

Nella SentenzaFranzese si sostiene con chiarezza che, ai fini dell'accertamento del nesso causale, a prescindere dalla diversità che connota azione ed omissione, vi è un unico criterio metodologico da seguire, rappresentato proprio dalla teoria condizionalistica integrata dalla sussunzione sotto leggi scientifiche.

Uno dei maggiori pregi della sentenza Franzese è stato individuato proprio nella scelta di distinguere tra il concetto di causa, inteso come condicio sine qua non, e i metodi per la sua verifica processuale; infatti, le Sezioni unite affermano che l'unica certezza raggiungibile dal giudice è quella processuale, ossia quella certezza che si raggiunge tramite il ricorso ai criteri di valutazione della prova previsti dall'ordinamento penale e, all'esito dei quali, si possa affermare che il rapporto causale sussiste o meno in termini di alto grado di credibilità razionale o di elevata probabilità logica.

Il giudice è chiamato a considerare tutte le emergenze processuali acquisite e a valutarle impiegando criteri di ordine logico, presupponendo la completezza e il rigore delle indagini processuali stesse. Inoltre, il giudice è chiamato ad accertare la correttezza e la pertinenza della legge di copertura rispetto al caso concreto, nonché l'effettiva riconducibilità di quest'ultimo alla legge stessa.

Le Sezioni unite hanno inoltre specificato che il criterio in base al quale ritenere o meno accertata la responsabilità dell'imputato è, secondo il nostro ordinamento, quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio, affermando che ciò che acquista rilevanza, è la valutazione del materiale probatorio relativo alle circostanze del caso concreto nonché l'esclusione di fattori causali alternativi, valutazione che consente il raggiungimento di quell'alta probabilità logica o certezza processuale.

In evidenza

L'unica certezza raggiungibile dal giudice è quella processuale, ossia quella certezza che si raggiunge tramite il ricorso ai criteri di valutazione della prova previsti dall'ordinamento penale e, all'esito dei quali, si possa affermare che il rapporto causale sussiste o meno in termini di alto grado di credibilità razionale o di elevata probabilità logica.

Responsabilità medica

Il nesso causale è l'elemento fondamentale per accertare la responsabilità professionale del medico. Affinché si possa parlare di responsabilità medica, bisogna provare il nesso causale e cioè bisogna dimostrare che quelle lesioni o quella morte sono causa dell'errore del medico o meglio della sua attività medica.

L'accertamento del rapporto di causalità nei casi di responsabilità professionale colposa medica ha sempre posto particolari problemi interpretativi sia in dottrina che in giurisprudenza.

Da un lato, infatti, l'opera del medico si innesta di norma su un quadro clinico già compromesso, sicché sorge il problema di stabilire se una condotta alternativa del sanitario avrebbe potuto davvero evitare il peggioramento della malattia; dall'altro lato la malattia è spesso un fenomeno multifattoriale, concausato da predisposizioni soggettive o concause esterne rispetto all'operato del medico. Di qui la difficoltà di stabilire se il peggioramento delle condizioni di salute possa effettivamente ascriversi eziologicamente alla condotta del sanitario, o se esso piuttosto non si sarebbe verificato in ogni caso.

Le Sezioni unite, con la sentenza Franzese, hanno chiarito che non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.

Il giudice, quindi, sarà sempre tenuto ad accertare positivamente, attraverso un ragionamento adeguato e logicamente coerente, che se l'azione doverosa omessa fosse stata realizzata, si sarebbe impedita la verificazione dell'evento di reato che, solo così, può essere oggettivamente imputato alla condotta omissiva dell'agente, quando il nesso tra omissione ed evento non sia interrotto da cause estrinseche del tutto anomale ed eccezionali che si collochino al di fuori della normale e ragionevole prevedibilità.

Il primo effetto pratico, quindi, della sentenza delle Sezioni unite è stato certamente quello di riaffermare la centralità del giudice nella valutazione delle singole responsabilità mediche. Alla luce della sentenza Franzese la giurisprudenza ha, peraltro, potuto approfondire ulteriormente i profili di responsabilità del sanitario.

In particolare si fa riferimento all'obbligo di garanzia, in forza del quale il sanitario assume l'obbligo di curare nel modo migliore il paziente e la cui violazione rappresenta la conditio sine qua non della responsabilità a titolo di colpa; alla prevedibilità di un evento potenzialmente dannoso per il paziente, tale da imporre al sanitario di mettere in atto qualsiasi attività al fine di evitare il suo verificarsi ed alla regola di condotta che deve guidare la valutazione del giudicante sull'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del sanitario e l'evento dannoso.

Quindi in tema di causalità commissiva tra atto medico e danno al paziente, i principi affermati dal giudice di legittimità sono che il nesso eziologico va accertato col criterio della “causalità adeguata” che vi è sussistente ogni qual volta sia “ragionevole” ritenere che la condotta del medico abbia causato il danno e quando vi sia in tal senso anche solo una mera probabilità scientifica, corroborata però da ulteriori elementi oggettivi. La giurisprudenza, poi, è unanime nel ritenere che è configurabile il nesso causale fra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e puntualmente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi .

Nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilità causale dell'evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo d'imputazione, di talché, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale. (Cass. pen.Sez.IV,13 giugno 2014, n.30469)

Casistica

Abbandono di rifiuti

In materia di rifiuti, il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.

(Cass. pen., Sez.III,10 giugno 2014, n. 40528)

Amministratore di condominio

L'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., in virtù del quale ha l'obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l'incolumità di terzi (nella specie rappresentata dall'omesso livellamento della pavimentazione dell'edificio condominiale che aveva determinato la caduta di un passante).

(Cass. pen., Sez. IV, 12 gennaio 2012, n. 34147)

Custodia di animali

  • In tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione. (Fattispecie nella quale sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gli imputati che avevano omesso di sistemare il cane in una zona dell'abitazione diversa da quella frequentata dagli ospiti). (Cass. pen., Sez. IV, 16 dicembre 2011 n. 18814)
  • Ai fini della responsabilità per lesioni provocate dall'aggressione di un pitbull, l'abrogazione dell'elenco di razze canine ritenute pericolose di cui all'ordinanza del ministero della salute 12 dicembre 2006 - che prevedeva per i predetti cani l'obbligo di guinzaglio e museruola - intervenuta con ordinanza 3 marzo 2009, non spiega alcun rilievo in ordine all'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., trattandosi di previsione rientrante nel novero delle norme amministrative cautelari, la cui violazione integra colpa specifica, che esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie, sicché la modifica della norma precauzionale non muta la fattispecie incriminatrice - neanche sotto il profilo soggettivo, perché non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa - rispetto alla quale non può, pertanto, assumere alcuna efficacia abrogante. Inoltre, la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale. (Cass. pen., Sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 6393)

Danni alla salute da amianto

In tema di omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto, non è sufficiente per ritenere sussistente il nesso di causalità affermare che l'esposizione a polveri di amianto viene indicata da leggi scientifiche universali e probabilistiche come causa dell'asbestosi, del tumore polmonare, del mesoltelioma pleurico e delle placche pleuriche, essendo, invece, necessario accertare che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore sia insorta, si sia aggravata o si sia manifestata in un più breve periodo di latenza per effetto dell'esposizione a rischio, così come verificata. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione di un dirigente di un'azienda per non essere stato provato il nesso di causalità tra la sua condotta, omissiva delle misure a tutela dei lavoratori esposti ad amianto, e l'evento morte di un operaio, avendo il predetto dirigente assunto la posizione di garanzia per appena sei mesi ed in un periodo in cui vi era anche stata contrazione dell'orario di lavoro, rispetto alla durata complessiva dell'esposizione alle polveri di amianto del lavoratore deceduto).

(Cass. pen., Sez. IV, 28 marzo 2013, n. 30206)

Società sportiva

Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., ed è tenuto, anche per il disposto di cui all'art. 2051 c.c., a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso ad un utente dell'impianto sportivo. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza di assoluzione del presidente di una squadra di calcio, il quale, nell'allestire il campo da gioco in cui si svolgevano le partite di detta squadra, non aveva rispettato la distanza tra la linea bianca delimitatoria del campo di calcio e la palificazione di recinzione, contro la quale, a seguito di un'azione di gioco, aveva urtato un calciatore, riportando lesioni gravi).

(Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2015, n. 22037)

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