Sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto come criterio per la personalizzazione del danno biologico complessivo
10 Gennaio 2018
Al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti anche il danno morale - dolori, sofferenze, disagi -, il giudice che si avvale delle tabelle giurisprudenziali dovrà adeguatamente personalizzare il danno biologico, valutando le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso (nel caso di specie, il danno biologico complessivo è stato maggiorato tenuto conto anche del danno morale dovuto al danneggiato ai sensi dell'art. 2059 c.c. per lesione del diritto alla salute e per i disagi connessi alla contemporanea gessatura di due parti del corpo a seguito di sinistro stradale). |