Recesso dalla società semplice e durata superiore alla vita dei soci

La Redazione
12 Gennaio 2018

È pur vero che, ai sensi dell'art. 2285, comma 1, c.c., ogni socio può recedere dalla società semplice quando questa sia contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, ma tale diritto di recesso, è consentito a colui le cui aspettative di vita siano inferiori alla durata della società, cioè in relazione alle sue aspettative di vita...

È pur vero che, ai sensi dell'art. 2285, comma 1, c.c., ogni socio può recedere dalla società semplice quando questa sia contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, ma tale diritto di recesso, è consentito a colui le cui aspettative di vita siano inferiori alla durata della società, cioè in relazione alle sue aspettative di vita e non genericamente a quelle degli altri soci (nel caso di specie, il Tribunale ha negato il diritto di recesso di una socia, entrata nel 2009 nella compagine sociale all'età di 54 anni, ritenendo che la durata della società, fissata al 2030, non eccedesse la durata della sua vita, parametrata all'aspettativa di vita media).

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