Ammissione al patrocinio a spese dello Stato. I furti non sempre costituiscono fonte stabile di reddito
18 Gennaio 2018
Per stabilire se l'interessato versi o meni nelle condizioni richieste dagli articoli 76 e 92 d.P.R. 15/2002 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve considerare anche i redditi provenienti da attività criminosa, tuttavia, nella sua analisi, non può avvalersi di automatismi ma deve addentrarsi nella disamina della fattispecie concreta: «se, infatti, l'esistenza di redditi di provenienza illecita può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, il giudice deve però indicare gli elementi sulla base dei quali operare il giudizio presuntivo». Per queste ragioni, la Corte di cassazione, Sez. IV, 5 ottobre 2017 – 11 gennaio 2018, n. 836, ha accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza del tribunale di Catanzaro del 31 marzo 2014 che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego di ammissione del patrocinio a spese dello Stato, rilevando che «l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata si fonda, infatti, sull'accertamento di una pluralità di fatti delittuosi, posti in essere con modalità costanti, che hanno visto il […] coinvolto nella sottrazione, quasi sempre di portafogli, con appropriazione delle somme di denaro contenute». Puntualizzano i giudici di legittimità che il giudice può, certamente, scegliere liberamente i criteri di inferenza destinati a garantire le proprie argomentazioni probatorie e le conseguenti conclusioni sui fatti rilevanti, ma è tenuto a fornire un'idonea spiegazione della scelta effettuata. In particolare non può fondare le sue conclusioni basandosi esclusivamente su congetture, ossia su «mere possibilità, senza alcuna possibilità di riscontro empirico e, quindi, di dimostrazione», come invece è avvenuto nel caso di specie dove il giudice di merito ha affermato che non sussistevano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello stato in quanto «il ricorrente, compiendo sistematicamente furti di portafogli, abbia superato la soglia reddituale prevista dalla legge per l'ammissione al beneficio, senza che tale asserto sia supportato dalla benché minima indicazione circa il numero dei furti commessi, l'arco temporale di perpetrazione degli illeciti e l'ammontare delle somme sottratte». |