Impresa e azienda familiareFonte: Cod. Civ. Articolo 230 bis
12 Novembre 2020
Inquadramento
L'impresa familiare è istituto disciplinato dall'art. 230-bis c.c., introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, e in oggi pure dall'art. 230-ter c.c., inserito dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili e le convivenze di fatto. Le norme intendono fornire una regolamentazione minima in tutte quelle situazioni di collaborazione continuativa dei familiari nell'attività d'impresa altrui, senza che sia configurabile un rapporto tipico. Ciò per evitare che le prestazioni possano ritenersi fornite gratuitamente e senza alcun diritto per il lavoratore, nel presupposto che sarebbero rese causa affectionis vel benvolentiae. L'impresa familiare presenta un carattere residuale e la relativa disciplina non trova applicazione quando la collaborazione prestata dal familiare sia oggetto di diverso inquadramento giuridico (società, ancorché di fatto, rapporto di lavoro subordinato, associazione in partecipazione, ecc.). Molto si è discusso sulla natura dell'impresa familiare, ed in particolare se essa abbia natura negoziale, ovvero tragga origine dallo svolgimento di un'attività materiale. Vero è che non occorre alcuna formalizzazione della situazione fattuale (necessaria, invece, ai fini fiscali) e che le parti, dunque, non “costituiscono” l'impresa in senso tecnico; non può escludersi peraltro la possibilità per i familiari di regolare il rapporto, per tutto quanto non disciplinato dall'art. 230-bis e ter c.c., ove del caso anche modificando la disciplina qui prevista, senza che si snaturi l'istituto. Natura giuridica
L'orientamento nettamente prevalente afferma la natura individuale, piuttosto che collettiva, dell'impresa familiare; i collaboratori si trovano così su un piano assai vicino a quello dei lavoratori subordinati, con la distinzione tra il profilo interno del rapporto (a base associativa) ed esterno, nel quale rileva solo la figura dell'imprenditore (cfr. in termini, Cass. 20 dicembre 2019, n. 34222). È l'imprenditore, dunque, che assume in proprio diritti ed obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi, risponde illimitatamente dei debiti assunti e può essere assoggettato a fallimento. Ciò a condizione che non sia configurabile altro e diverso rapporto, quale una società di fatto, che si sostituirebbe all'istituto di cui all'art. 230-bis c.c. (e 230-ter c.c.), con conseguente applicazione dei principi generali in materia di società di persone, ed in particolare la responsabilità solidale di tutti i soci e la loro assoggettabilità a fallimento. Può risultare non agevole individuare in concreto la linea di demarcazione fra impresa familiare e società di fatto; quest'ultima richiede la prova puntuale dell'esteriorizzazione del vincolo sociale e dell'accettazione da parte del familiare del rischio di impresa (e dunque, il solo rilascio di fideiussioni o il pagamento di creditori dell'impresa da parte del familiare potrebbero trovare causa nell'affectio, senza la presunzione di un vincolo sociale). Nel contempo, si discute se sia configurabile un'impresa familiare, in presenza di prestazioni svolte in favore del coniuge, parente o affine, che già eserciti un'attività commerciale in società con terzi. La soluzione non può che essere negativa, ove si tratti di società di capitali (posto che sussiste un centro di imputazione dell'attività d'impresa, certamente diverso dalla persona del socio). Se invece l'impresa sia svolta da una società di persone, ma pure di fatto, la questione è più articolata. Parte della giurisprudenza e della dottrina affermano che sussisterebbe la eadem ratio delle fattispecie in cui la prestazione venga svolta a favore di impresa individuale (Cass. 23 settembre 2004, n. 19116; Cass. 19 ottobre 2000, n. 13861, in Foro it. 2001, I, 1226); in diversa prospettiva si è affermata l'incoerenza, nell'ambito di una medesima compagine sociale, di due rapporti, con soggetti differenti, con conseguente impossibilità di applicare la disciplina di cui all'art. 230-bis c.c. (Cass. 6 agosto 2003, n. 11881, in Fam. e dir. 2004, 197). Il contrasto è stato superato dall'intervento delle Sezioni Unite, che hanno osservato come il concetto di lavoro familiare sia estraneo alle imprese collettive in genere e sociali in particolare, proprio per l'osservata incompatibilità, nell'ambito della medesima compagine, di due rapporti, uno fondato sul contratto sociale e l'altro tra il socio ed i suoi familiari, derivante dal vincolo familiare o di affinità (Cass., S.U., 6 novembre 2014, n. 23676, in Nuova giur. comm. 2015, 4, 350; in termini, Cass. civ., sez. lav. 13 ottobre 2015, n. 20552). I familiari
L'art. 230-bis c.c. individua con precisione i familiari, che collaborando stabilmente con l'imprenditore, beneficiano della relativa disciplina: si tratta del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo. L'elenco è tassativo. Esso peraltro deve essere integrato con quanto in oggi disposto dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili e le convivenze di fatto. L'art. 1, comma 13, della legge in esame estende, tra l'altro, alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, la disciplina di cui all'art. 230-bis. Dell'impresa familiare potranno dunque far parte persone legate al titolare non solo dal vincolo coniugale, ma pure da un'unione civile. Non è richiesta la convivenza con l'imprenditore; proprio per questo motivo si è discusso se anche il coniuge separato possa far parte dell'impresa familiare, ovvero a continuare a farne parte, se già prestava la sua prestazione prima della separazione. La giurisprudenza ha assunto una posizione piuttosto cauta, imponendo una valutazione caso per caso, valutandosi anche il titolo della separazione, in funzione della permanenza o meno di una verosimile coesione fra i coniugi (Cass. civ., 29 dicembre 1984, n. 6069). La convivenza è invece necessaria quando la prestazione lavorativa sia espletata dal convivente di fatto, giusta la previsione dell'art. 230-ter c.c., con il divorzio viene meno il matrimonio e, dunque, il coniuge divorziato non potrà far parte dell'impresa familiare. Di contro, anche i minorenni possono far parte dell'impresa familiare, nel rispetto peraltro della specifica normativa sull'accesso al lavoro del minore. Questione alquanto dibattuta riguardava (fino all'introduzione dell'art. 230-ter c.c.) la possibilità di configurare il convivente more uxorio quale componente dell'impresa familiare. La prevalente giurisprudenza di legittimità la nega (Cass. 18 ottobre 1976, n. 3585, in Giur. it. 1977, I, 1949; Cass. 29 novembre 2004, n. 22405; in senso contrario Cass. 15 marzo 2006, n. 5632); quella di merito talora lo ammette (Trib. Torino 24 novembre 1990, in Giur.it. 1991, I, 2, 574; contra Trib. Milano 5 ottobre 1988, in Lavor80 1989, 206). Ad oggi anche il convivente di fatto è un partecipante all'impresa, ancorchè titolare di diritti inferiori a quello degli altri soggetti, come si vedrà, con una indubbia disparità di trattamento. La natura stessa dell'impresa familiare esclude che possano assumere rilevanza, ai fini dell'art. 230-bis c.c., le attività dei familiari, rese in favore di soggetti, che non siano imprenditori (liberi professionisti o lavoratori dipendenti) Impresa familiare e azienda coniugale
Diversa dall'impresa familiare è l'azienda coniugale, di cui l'art. 177 c.c. tratta, quanto al regime patrimoniale di comunione legale, sia al comma 1, lett. d) (ove è previsto che cadano in comunione le aziende cogestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio), sia al comma 2 (che riconduce alla comunione gli utili e gli incrementi delle aziende cogestite, ma appartenenti ad uno dei coniugi già prima delle nozze). La comunione legale è il regime patrimoniale legale anche dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, di cui alla più volte richiamata l. 76/2016, onde le questioni sono esattamente le stesse. Come è noto, l'azienda rappresenta un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio d'impresa (art. 2555 c.c.); ne consegue che il termine “azienda” risulta utilizzato in modo impreciso; la cogestione infatti riguarda l'impresa e non l'azienda. Sta di fatto che il legislatore ha inteso far riferimento all'aspetto statico dell'oggetto della comunione. Il regime di comunione legale rappresenta il regime patrimoniale legale anche della coppia civilmente unita; per parte loro, in forza del comma 53 dell'art. 1 della l. 76/2016, i conviventi di fatto possono, tramite specifico contratto, aderire anch'essi a tale regime. L'elemento unificante delle due fattispecie di aziende è costituito dalla gestione comune; essa si rinviene quando i coniugi (o soggetti ad essi equiparati) partecipano ai poteri decisionali, con assunzione di responsabilità, il che non si verifica se uno dei coniugi si limiti ad una prestazione di lavoro o ad una collaborazione. In questo caso potrà se mai configurarsi un'impresa familiare, quando l'apporto del coniuge abbia carattere continuativo; se invece uno dei due limitasse il contributo al versamento di capitali o alla prestazione di garanzie, potrebbe configurarsi una società di fatto, nei termini esaminati. Dunque, nell'impresa familiare, la gestione è sempre dell'imprenditore; nell'impresa coniugale si richiede la cogestione, quale presupposto per la caduta in comunione dell'azienda, piuttosto che dei suoi utili ed incrementi. Quel che differenzia l'azienda coniugale rispetto all'impresa familiare è il fatto che, relativamente alla prima, l'attività d'impresa deve essere esercitata esclusivamente dai coniugi, pena in difetto la costituzione di un rapporto societario. Può pensarsi pure al diverso caso di un'azienda appartenente al patrimonio coniugale, ma non esercitata sotto forma di impresa coniugale (es. i coniugi hanno concesso quell'azienda in affitto a terzi). In questo caso nemmeno potrà parlarsi di esercizio di impresa da parte di uno dei coniugi. Potrebbe però accadere che i coniugi abbiano destinato l'azienda comune alla gestione individuale di uno solo: sussisterebbe allora impresa familiare in presenza dei presupposti di cui all'art. 230-bis c.c.. Per l'amministrazione dell'azienda coniugale si ritengono generalmente applicabili le disposizioni sull'amministrazione della comunione legale. Impresa familiare e comunione tacita familiare
In base all'ultimo comma dell'art. 230-bis c.c. la comunione tacita familiare è regolata dagli usi, purché non contrastante con la nuova disciplina. L'individuazione delle linea di demarcazione fra impresa familiare e comunione tacita è oggetto di autonoma trattazione.
Già si è detto che la l. 76/2016, all'art. 1 comma 46, ha introdotto l'art. 230-ter c.c., quanto all'impresa tra conviventi. Preliminarmente, l'art. 1 comma 36 della cit. l. 76/2016 dispone che la convivenza sia giuridicamente rilevante quando si instauri tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. I conviventi possono essere due persone dello stesso sesso o di sesso diverso, ma non devono aver contratto matrimonio o un'unione civile, né tanto meno essere parenti. Il regime dell'impresa tra conviventi è strutturato sulla base di quello dell'impresa familiare, ancorchè i diritti siano inferiori a quelli contemplati dall'art. 230-bis c.c., come si vedrà Rientra nell'ambito degli artt. 230-bis e ter c.c. in primis il lavoro prestato all'interno di un'impresa; rileva qualsiasi tipo di impresa individuale, a prescindere dalle dimensioni e dall'attività svolta. Già si è visto peraltro che anche l'attività svolta in favore di un socio di società di persone potrebbe dar luogo ad un'impresa familiare. In più occasioni la giurisprudenza ha affrontato il particolate tema della compatibilità fra impresa familiare ed esercizio di attività farmaceutica, posto che il farmacista è nel contempo professionista intellettuale ed imprenditore; muovendo dalla prevalenza di quest'ultimo profilo, si ritiene ammissibile la costituzione di impresa familiare nell'esercizio di questa attività (Cass. 27 gennaio 2000, n. 901; Cass. 26 maggio 1999, n. 5221). Le prestazioni di lavoro del familiare devono corrispondere a quelle che potrebbero essere rese da un estraneo alla famiglia, lavoratore dipendente o autonomo. Qualunque tipo di lavoro può essere rilevante; intellettuale, manuale, direttivo o esecutivo. L'art. 230-bis c.c. richiede che la collaborazione del familiare sia svolta in modo continuativo. Si vuol far riferimento alla regolarità nell'esecuzione della prestazione, il che non si verifica in presenza di prestazioni saltuarie o occasionali. La continuità non richiede peraltro anche l'esclusività della prestazione di lavoro, né la prevalenza rispetto ad altre attività (necessaria invece sotto l'aspetto fiscale): la collaborazione del familiare potrà pertanto essere part-time, per svolgere quegli altre attività. È da escludere che norme di leggi speciali, che prevedono incompatibilità nello svolgimento di altra attività lavorativa (es. per gli impiegati pubblici o per certi professionisti intellettuali) possano trovare applicazione all'impresa familiare, stante l'intuitus familiae ad essa sotteso. A sua volta, invece, l'art. 230-ter c.c. richiede la stabilità della prestazione lavorativa del convivente di fatto. E' da ritenere che la differenza di terminologia non sia peraltro più di tanto rilevante. Il lavoro domestico
L'art. 230-bis c.c. equipara il lavoro nell'impresa a quello prestato nella famiglia. Onde evitare equivoci, pare utile evidenziare come detto lavoro non si identifichi con quello domestico in senso stretto, dovendosi invece far riferimento ad un tipo di lavoro che si rifletta sull'andamento dell'impresa (Cass., S.U., 4 gennaio 1995, n. 89, in Foro it. 1995, I, 105; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27839, in Foro it. 2006, I, 2070). Si tratta, in altri termini di un lavoro strumentale non alla generica utilità della famiglia, bensì alle esigenze dell'attività aziendale, su cui deve avere concreti riflessi. Del resto, il legislatore del 1975 aveva avuto prevalente riguardo alla situazione dell'impresa agricola, in cui è più frequente la commistione fra lavoro domestico e lavoro propriamente d'impresa. L'art. 230-ter c.c. invece nulla dispone in ordine al lavoro nella famiglia, facendo riferimento solo a quello prestato nell'impresa; si è di fronte ad una disparità di trattamento, poco comprensibile, ove si consideri che al convivente si richiede la coabitazione con l'imprenditore. Il diritto al mantenimento
La partecipazione all'impresa attribuisce ai familiari, contemplati nell'art. 230-bis c.c., specifici diritti e poteri di natura patrimoniale e di intervento nelle scelte gestionali. Il primo diritto è quello al mantenimento, che spetta a tutti i familiari (ma non necessariamente di identica entità), secondo la condizione patrimoniale della famiglia; in ciò si differenzia dal diritto agli utili e agli incrementi aziendali, di natura variabile perché proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. I familiari dell'imprenditore che partecipano all'impresa familiare possono essere già titolari del diritto al mantenimento, per altro e diverso titolo: rapporto di coniugio (art. 143 c.c.),assegno di separazione (art. 156 c.c.), vincolo di filiazione (art. 147 c.c.); è allora da escludere che possa cumulare altra forma di mantenimento per il lavoro prestato nell'impresa, posto che altrimenti i medesimi bisogni verrebbero ad essere soddisfatti due volte. La determinazione del mantenimento è demandata alle decisioni della maggioranza dei partecipanti all'impresa, trattandosi pur sempre di una decisione afferente l'impiego di utili. Nessun diritto al mantenimento è invece previsto dall'art. 203-ter c.c. per il convivente di fatto: si tratta di un'ulteriore disparità di trattamento difficilmente giustificabile. Il diritto agli utili e agli incrementi
Al familiare lavoratore spetta, in forza dell'art. 230-bis c.c., il diritto agli utili dell'impresa e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato. Il diritto compete anche al convivente di fatto, giusta il disposto dell'art. 230-ter c.c.. Si tratta di diritti esigibili al momento della cessazione dell'impresa o della partecipazione del singolo lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2011, n. 5448), e condizionati dai risultati raggiunti dall'impresa (Cass. civ., sez.lav. 16 marzo 2016, n. 5224). In assenza di un patto di distribuzione periodica, gli utili sono destinati al reimpiego in azienda (Cass. civ. sez. lav. 7 dicembre 2015, n. 24650). Non è certo agevole in concreto individuare il criterio di riparto, considerato il fatto che alla formazione degli utili dell'impresa concorrono pure fattori differenti dal lavoro dei familiari e che devono trovare adeguata remunerazione: capitale investito, lavoro prestato direttamente dall'imprenditore o da terzi estranei, ecc.. Elementi indiziari possono dedursi dalla normativa fiscale che, come si vedrà, prevede la determinazione preventiva delle quote di partecipazione all'impresa familiare, ai fini dell'imputazione del relativo reddito a ciascun familiare (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27966; Cass. 15 novembre 2017, n. 27108). . La gestione dell'impresa fa capo all'imprenditore. L'art. 230-bis comma 1 c.c. riconosce peraltro ai partecipanti all'impresa il diritto di decidere, a maggioranza, in ordine alle scelte gestionali di maggior importanza per la vita dell'impresa stessa, specificamente indicate (impiego degli utili e degli incrementi, atti di gestione straordinaria, indirizzi produttivi e cessazione dell'impresa). Nessun partecipazione all'impresa è invece attribuita al convivente di fatto dall'art. 230-ter c.c. (si tratta di altra disparità di trattamento che discrimina la famiglia di fatto rispetto a quella fondata sul matrimonio, ovvero su un'unione civile). Proprio la previsione dell'art. 230-bis c.c. ha dato luogo a contrasti sulla natura, individuale o collettiva, dell'impresa familiare. Considerato che, come già si è visto, l'orientamento prevalente propende per la natura individuale, consegue che i poteri di amministrazione dei familiari rimangono confinati nella sfera interna dell'impresa e sono irrilevanti per i terzi, che vengono in contatto con l'imprenditore. Gli atti posti in essere da quest'ultimo, in contrasto con quanto deciso dalla maggioranza dei familiari, ovvero senza nemmeno consultarli, rimarranno comunque validi ed efficaci; i familiari ben potranno chiedere peraltro il risarcimento dei danni (di natura contrattuale), che dovessero aver risentito, per quando non sia agevole la relativa quantificazione. Hanno diritto di concorrere alle decisioni tutti i familiari che partecipano all'impresa (anche se di età minore, in questo caso rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale). Ogni familiare dispone di un voto, a prescindere dalla qualità e quantità del lavoro prestato; la maggioranza si computa per teste e non per quote. Non partecipa alle decisioni l'imprenditore. Nessuna formalità è richiesta per la formazione della volontà assembleare. L'impresa familiare si estingue per un duplice ordine di motivi, a seconda che venga meno la stessa attività d'impresa, ovvero il rapporto tra l'imprenditore ed i familiari. Rientrano nel primo gruppo eventi quali la morte del titolare, il fallimento, il perimento dell'azienda, la revoca della concessione necessaria per l'attività d'impresa, ma pure la cessazione volontaria dell'impresa stessa (deliberata o meno dai familiari). Nel secondo gruppo si annoverano eventi che riguardano il singolo lavoratore (morte, impossibilità sopravvenuta di svolgere il lavoro per età avanzata, invalidità, ma pure per recesso dell'imprenditore o del lavoratore). Rileva altresì il divorzio, lo scioglimento dell'unione civile fra persone dello stesso sesso, ovvero la cessazione della convivenza di fatto. Al momento della cessazione del lavoro, il familiare ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione, ossia alla sua quota di utili e di incrementi individuata in funzione della quantità e qualità del lavoro prestato. L'art. 230-bis comma 4 c.c. prevede che la liquidazione sia fatta in denaro, ma nulla esclude che le parti possano accordarsi diversamente. Il diritto alla liquidazione della partecipazione non è riconosciuto al convivente di fatto dall'art. 230-ter c.c.. L'art. 230-bis comma 4 c.c. dispone che il diritto di partecipazione sia intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore dei familiari già partecipanti all'impresa e con il consenso di tutti. È stata così impedita l'intrusione di estranei nell'impresa familiare, anche se non è agevole l'applicazione pratica della previsione. Analoga previsione non vale per il convivente di fatto. L'interesse dei familiari al mantenimento della propria posizione nell'impresa è tutelato con la concessione della prelazione legale sull'azienda, in caso di suo trasferimento o di divisione ereditaria (art. 230-bis comma 5 c.c.). Il profilo procedimentale della prelazione è disciplinato mediante il rinvio, nei limiti di compatibilità, all'art. 732 c.c.: l'imprenditore, che intende alienare l'azienda, deve notificare ai familiari la proposta di alienazione, indicandone il prezzo. Controversa è la natura della prelazione, se, reale ovvero obbligatoria, e se dunque sia ammissibile l'istituto del retratto, qualora la prelazione medesima non venga rispettata; in dottrina si registrano entrambe le tesi; in giurisprudenza prevale invece la tesi della natura reale: v. Cass. 19 ottobre 2008, n. 27475, in Fam. dir. 2009, 579, Cass. 21 aprile 2017, n. 10147, ove si precisa che il retratto non trova ostacolo nella mancanza di un sistema legale di pubblicità dell'impresa familiare. Quanto al limite temporale del perdurare del diritto di prelazione e riscatto, si ritiene che, ex art. 732 c.c., debba aversi riguardo al momento della liquidazione della quota, che coincide con il consolidarsi del credito del partecipante a percepire la quota di utili e di incrementi patrimoniali. . Nessun diritto di prelazione e riscatto è attribuito dall'art. 230-ter c.c. al convivente di fatto. Profili processuali
La già evidenziata natura individuale dell'impresa familiare comporta che sia esclusa una fattispecie di litisconsorzio necessario tra l'imprenditore ed i suoi collaboratori (Cass. 20 dicembre 2019, n. 34222; Cass. 22 dicembre 2017, n. 30842).Le controversie aventi ad oggetto diritti derivanti dalla partecipazione all'impresa familiare sono di competenza del giudice del lavoro, in base all'art. 409, n. 3), c.p.c.; si è infatti in presenza di un'attività di c.d. parasubordinazione. Più in particolare, si è precisato che, in presenza di un'impresa familiare, non sussiste alcuna presunzione che, per l'acquisto di un immobile da parte di un familiare, siano stati utilizzati utili derivanti dall'impresa (Cass. 18 dicembre 2018, n. 32698). Profili fiscali
Nei confronti dell'impresa familiare trova applicazione il principio di tassazione per trasparenza (analogo a quello delle società di persone), in virtù del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun familiare, a prescindere dall'effettiva percezione del reddito e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. La disciplina fiscale dell'impresa familiare è contenuta nell'art. 5, commi 4 e 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; si precisa che i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, siano imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; ciò purché l'indicazione nominativa dei familiari e del loro rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore al periodo d'imposta, e sottoscritta dall'imprenditore e dai familiari. Si rende altresì necessario che l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili risulti dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore e che ciascun familiare, nella propria dichiarazione dei redditi, attesti di aver prestato la sua attività di lavoro in modo continuativo e prevalente. È di tutta evidenza come eventuali perdite conseguite dall'imprenditore non possano essere attribuite ai collaboratori, ma sono di esclusiva pertinenza del titolare. Più specificamente, il reddito percepito dal titolare costituisce un reddito d'impresa, mentre quello del partecipante è di puro lavoro; ne consegue che, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa, rimanendo esclusa un'attribuzione pro quota agli altri familiari (Cass. 20 dicembre 2019, n. 34222). Casistica
*Scheda aggiornata alla Legge sulle Unioni Civili |