Patto di famiglia

15 Giugno 2015

Con la l. 14 febbraio 2006, n. 55 il legislatore, su spinta della Comunità Europea, ha inserito nel codice civile (nel Libro Secondo, al Titolo IV, dedicato alla divisione ereditaria) il capo V-bis e gli artt. 768-bis – 768-octies c.c., introducendo il “patto di famiglia”.
Inquadramento

Con la l. 14 febbraio 2006, n. 55 il legislatore, su spinta della Comunità Europea, ha inserito nel codice civile (nel Libro Secondo, al Titolo IV, dedicato alla divisione ereditaria) il capo V-bis e gli artt. 768-bis768-octies c.c., introducendo il “patto di famiglia”.

In evidenza

Il patto di famiglia è il contratto con il quale un soggetto (c.d. disponente), imprenditore o socio, trasferisce in tutto o in parte la sua azienda o le sue partecipazioni sociali ad uno o più discendenti (c.d. assegnatari), e questi ultimi, contestualmente o con atto successivo, liquidano tutti coloro che sarebbero legittimari del disponente qualora alla conclusione del patto di famiglia si aprisse la sua successione. La liquidazione può avvenire in denaro o con beni in natura, in misura pari alla rispettiva quota riservata ai legittimari non assegnatari ex artt. 536 ss. c.c..

Il contratto realizza una forma contrattuale di successione anticipata e autonoma: non potranno essere esperiti i rimedi della riduzione e della collazione con riferimento a quanto ricevuto dai contraenti.

L'esigenza che la nuova normativa intende soddisfare è duplice: da un lato si intende preservare il valore e la capacità produttiva dell'impresa, a fronte del c.d. “passaggio generazionale” (annoverato tra le possibili cause di crisi aziendale); d'altro lato si vuole regolamentare una forma di trasmissione inter vivos dell'impresa che non possa essere rimessa in discussione al momento della morte del disponente.

Ex art. 768-bis c.c. il contratto è da stipularsi «compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie». Si preservano cioè i diritti spettanti ai partecipanti dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.) e si ribadisce l'inderogabilità delle norme di sistema del diritto commerciale (la distinzione tra tipi sociali, il divieto del patto leonino ecc.) e le regole in tema di circolazione delle partecipazioni.

La novella ha anche modificato l'art. 458 c.c. in tema di patti successori, prevedendo espressamente che il patto di famiglia sia estraneo e fatto salvo dal divieto contenuto in tale norma. Secondo alcuni il legislatore avrebbe introdotto una deroga espressa al divieto, poiché il contratto in esame configurerebbe un patto successorio dispositivo (della successione del disponente da parte dei suoi legittimari) o, più precisamente, rinunziativo (i non assegnatari possono rinunciare alla liquidazione, così privandosi di beni che potrebbero loro spettare sulla successione del donante; inoltre ogni assegnazione ex pacto è immune a riduzione e collazione, in deroga all'art. 557 c.c.). Altri autori hanno affermato che la novella dell'art. 458 c.c. è superflua, perché nessuno dei rilevati argomenti porterebbe a configurare, di per sé solo, un patto successorio - in quanto il patto di famiglia produce esclusivamente effetti immediati (Todeschini Premuda A., Il patto di famiglia, in Amadio G., Patti S., La divisione ereditaria, Milano, 2013, 243).

Natura giuridica

La dottrina si è interrogata approfonditamente sulla natura giuridica del patto di famiglia. Si deve evidenziare che, a seconda dell'orientamento che si accoglie sul punto, discendono ripercussioni rilevanti in tema di struttura ed effetti del negozio.

Un primo orientamento inquadra l'istituto quale donazione modale (Caccavale C., Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in Notariato 2006, 3, 289) in ragione dei connotati della gratuità e dell'anticipazione di una futura successione; l'onere sarebbe ravvisato nel dovere del legittimario assegnatario di liquidare gli altri legittimari di un valore pari alla loro porzione riservata. La tesi è stata criticata, in quanto nel patto di famiglia manca il c.d. animus donandi del disponente: il negozio non è diretto meramente all'arricchimento di uno dei discendenti, bensì ad una più complessa forma di sistemazione patrimoniale.

Per una seconda tesi (La Porta U., Il patto di famiglia, Torino, 2007, 10 ss.) il patto di famiglia sarebbe qualificabile come contratto a favore del terzo: il legittimario assegnatario sarebbe il promittente, lo stipulante sarebbe il disponente e i legittimari non assegnatari sarebbero i terzi, a favore dei quali è imposta una prestazione a carico dell'assegnatario. In contrario si è affermato che nel patto di famiglia il legittimario non assegnatario acquista i propri diritti solo esprimendo il proprio consenso (art. 768-quater c.c.).

Un terzo orientamento attribuisce al patto di famiglia una funzione divisoria (ex multis Amadio G., Patto di famiglia e funzione divisionale, in Riv. Notariato, 2006, 4, 867 ss.): il disponente estromette l'azienda o le partecipazioni sociali dalla futura comunione ereditaria, favorendo e semplificando le operazioni divisionali. In favore milita la collocazione della nuova disciplina proprio nel Capo IV del Libro Secondo del codice civile, dedicato alla divisione ereditaria. Ulteriormente, in analogia con la disciplina dell'art. 720 c.c., si afferma che il meccanismo divisionale può realizzarsi anche senza che ad alcuni dei condividenti siano assegnati beni del patrimonio comune: anche in questo caso l'assegnatario riceve il cespite ed è tenuto a liquidare gli altri legittimari pro quota.

Si ritiene corretto, in conclusione, parlare di un nuovo contratto tipico, con caratteristiche, natura e disciplina sue proprie, al quale riconoscere una prevalente dinamica divisoria, che realizza «una sorta di “anticipata successione”» (Trib. Reggio Emilia 19 luglio 2012, n. 257). Gode però di una disciplina propria ed autonoma, idonea a spiegarne alcuni profili di differenziazione dalla divisione (come quello della adesione successiva dei legittimari sopravvenuti).

Secondo le due tesi della natura donativa e della natura di contratto a favore del terzo, il patto di famiglia avrebbe natura bilaterale (configurando un contratto tra disponente ed assegnatario): i legittimari non assegnatari potrebbero non intervenire all'atto. Secondo la tesi preferibile e più aderente al dettato della norma, la partecipazione dei legittimari non assegnatari è necessaria ad validitatem: l'art. 768-quater c.c. dispone che «al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione (…)». La più recente dottrina ammetterebbe però una “procedimentalizzazione” nella formazione del patto di famiglia (stipulando cioè un contratto tra disponente ed assegnatario, aperto all'adesione dei non assegnatari).

Orientamenti a confronto

Natura e struttura del patto di famiglia

Il patto di famiglia è una donazione modale: pertanto ha struttura bilaterale ed è del tutto irrilevante e facoltativo l'intervento dei legittimari non assegnatari

Caccavale C., Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, cit.;

Di Sapio A., Osservazioni sul patto di famiglia (brogliaccio per una lettura disincantata), in Diritto di Famiglia e delle Persone, 2007, 1, 289 ss.

Il patto di famiglia è un contratto a favore del terzo: ha dunque struttura bilaterale, ma l'intervento dei legittimari non assegnatari in atto ha l'effetto di rendere irrevocabile la stipulazione in loro favore ex art. 1411 c.c.

La Porta U., Il patto di famiglia, cit.

Il patto di famiglia è un contratto tipico, con prevalente funzione divisoria. Occorre quindi, in coerenza con l'art. 768-quater c.c., l'intervento di tutti i legittimari per la conclusione del contratto

Amadio G., Patto di famiglia e funzione divisionale, cit.;

Volpe F., Patto di famiglia. Artt. 768 bis – 768 octies c.c., in Schlesinger P. (fondato da), Busnelli F.D. (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Milano, 2012, 21;

Trib. Reggio Emilia 19 luglio 2012, n. 257

La forma

Il patto deve rivestire la forma dell'atto pubblico notarile ai sensi dell'art. 768-ter c.c.

Da quanto anzi detto si deve desumere che, trattandosi di un contratto autonomo e tipico, non è necessaria la presenza dei testimoni, non imposta specificamente da alcuna norma di legge. Resta comunque preferibile l'inserimento in atto dei testimoni (richiesto dal notaio ex art. 48 della Legge Notarile) per ragioni di prudenza, ricordando che diverse voci affermano si tratti di un sottotipo di donazione modale.

Medesime considerazioni portano a disapplicare l'art. 782 comma 2 c.c. (norma che prevede, per la validità della donazione di cose mobili, che esse siano specificate singolarmente con indicazione del loro valore, nell'atto di donazione o in una “nota” ad esso allegata). Per l'opinione qui accolta il patto non configura una donazione di azienda, e in ogni caso l'applicabilità di tale norma alla donazione di azienda è fortemente discutibile, stante la natura giuridica di universitas e non di pluralità di cose separate.

È comunque frequente ed opportuna la previsione e allegazione di una perizia diretta a determinare la consistenza e il valore dei cespiti oggetto di contratto (che può essere sostituita da una semplice dichiarazione d'accordo tra le parti).

I soggetti

Occorre premettere che, con l'intervento della l. 20 maggio 2016 n. 76, il legislatore ha introdotto l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, e, a norma dell'art. 1, commi 20 e 21, della predetta legge, ha parificato la posizione del c.d. unito civilmente a quella del coniuge anche per quanto concerne il patto di famiglia. Pertanto all'unito civilmente spettano i medesimi diritti riconosciuti al coniuge, essendo anch'egli un legittimario; nel testo si continuerà a parlare, per semplicità, di “coniuge”, intendendo però con tale espressione anche l'unito civile.

L'esistenza di un'unione civile non impedisce che ricorrano i presupposti per l'applicazione del patto di famiglia: è sufficiente il disponente/unito civilmente sia imprenditore o titolare di partecipazioni societarie e abbia un discendente, di sangue o adottivo.

L'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali dev'essere un discendente del disponente. Questi può essere uno dei figli, ma anche il nipote o il pronipote del disponente, indipendentemente dall'eventuale premorienza del suo ascendente (attuale legittimario dell'imprenditore). In questi ultimi casi occorre però che il genitore dell'assegnatario partecipi e sottoscriva il patto in veste di legittimario non assegnatario.

Non può essere assegnatario il coniuge (né i fratelli, gli ascendenti o altri familiari ed estranei): sarebbe in tal caso violata la ratio legis, che è quella di favorire il passaggio generazionale dell'azienda.

Quanto invece ai legittimari non assegnatari, devono partecipare all'atto il coniuge ed i figli del disponente. Si ritiene invece che non debbano intervenire all'atto gli ascendenti del disponente: costoro non sarebbero contemplati neppure nel disposto (residuale) dell'art. 768-sexies c.c., in quanto non sarebbero “sopravvenuti” nel senso che al termine attribuisce la legge (Oberto G., Il patto di famiglia, Padova, 2006, 84 ss.).

Quanto ai discendenti di grado ulteriore occorre distinguere: se uno dei figli (viventi) del disponente ha a sua volta dei figli, costoro non dovranno intervenire al patto. Il negozio è loro opponibile, dato che (in caso di premorienza o rinunzia del genitore) succederebbero al disponente iure rappresentationis ex art. 467 c.c.. Invece i nipoti ex filio del disponente, il cui genitore è deceduto prima della data del patto, dovranno intervenire: la legge attribuisce loro la veste di legittimari ai sensi dell'art. 536 comma 3 c.c..

Il tema più complesso è il ruolo del coniuge. Certamente il coniuge non separato e il separato senza addebito dovranno intervenire al patto. Invece al coniuge separato con addebito, ex art. 548 comma 2 c.c. non è riservata una quota di legittima, e dunque non può partecipare al patto, mancandone il presupposto fondamentale (la qualifica di soggetto cui la legge riserva una quota di legittima). Identico ragionamento porta ad escludere dal novero dei comparenti il coniuge divorziato.

Qualora però il disponente divorzi dal coniuge dopo la stipulazione del patto, e successivamente si risposi, è discusso se e in che modo il nuovo coniuge possa vantare i diritti di cui all'art. 768-sexies c.c. Alcuni sostengono che il divorziato debba restituire le somme a suo tempo ricevute a beneficio del nuovo coniuge, avendo perso la qualifica di legittimario (Gazzoni F., Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, in Giust. Civ., 4-5, 217 ss.); altra tesi afferma che questa interpretazione risulta antiletterale, e che pertanto dovrebbe applicarsi rigorosamente l'art. 768-sexies c.c.: obbligati in solido alla liquidazione del nuovo coniuge sono tutti coloro che erano assegnatari o beneficiari della liquidazione al momento del patto di famiglia (compreso il divorziato). Il tema resta oggetto di dubbio, e merita attenzione, nell'attesa di una presa di posizione da parte della giurisprudenza.

Ulteriore tema contrastato è quello dei figli nascituri: non è chiaro se questi possano dirsi legittimari, a norma dell'art. 462 commi 1 e 2 c.c., e quindi debbano partecipare alla stipulazione, debitamente rappresentati. Pare potersi affermare la tesi negativa: l'art. 768-quater c.c.e l'art. 1 comma 2 c.c. conducono a ritenere che non può essere considerato parte del patto di famiglia, poiché fino alla nascita la legge non gli riconosce alcun diritto, non essendo il patto di famiglia una donazione.

Proprio sul tema dei soggetti, e nello specifico degli incapaci, è intervenuta l'unica pronuncia edita sul patto di famiglia: il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 19 luglio 2012, n. 257 ha affermato: «Competente a decidere sull'istanza di autorizzazione dell'incapace a partecipare ad un patto di famiglia è il Tribunale, ex art. 375 c.c. su parere del Giudice tutelare: infatti, benché la partecipazione al patto di famiglia non comporti immediati effetti traslativi sul patrimonio del legittimario incapace, di fatto questi aliena all'assegnatario la porzione di legittima, a lui altrimenti spettante, sull'azienda di famiglia». Il giudice sembra leggere una forma di sinallagma tra quota di legittima e liquidazione, ma la chiara conclusione in tema di autorizzazioni di volontaria giurisdizione deve essere condivisa.

L'oggetto

La norma dell'art. 768-bis c.c. individua quale oggetto del contratto l'azienda (in tutto o in parte) o le quote di partecipazioni societarie (ancora, in tutto o in parte).

Secondo una voce (Di Bitonto C., Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa, in Società, 2006, 803) si dovrebbe intendere l'espressione legislativa in senso ampio e non esclusivo, ricomprendendo cioè ogni forma di titolarità d'impresa, anche se “di minoranza”.

Per la tesi più rigorosa e orientata alla ratio legis (Baralis G., Attribuzione ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali. Il patto di famiglia: un delicato equilibrio fra “ragione” dell'impresa e “ragioni” dei legittimari, in A.A. V.V., Patti di famiglia per l'impresa, nei Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2006, 224) occorre che oggetto del contratto siano diritti idonei ad attribuire all'assegnatario il controllo dell'impresa (in tal senso milita anche la normativa fiscale, che prevede l'esenzione dell'imposta di successione se a mezzo del contratto è integrato il controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. – così l'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990). Ciò si giustifica sia in base alla lettera della norma, che parla di “imprenditore” – e quindi intende garantire all'assegnatario “l'esercizio” dell'attività economica – sia alla luce dello scopo della novella del 2006 (imposto dal diritto comunitario) che è quello di garantire un effettivo passaggio generazionale nell'impresa.

Quanto alle partecipazioni sociali, la dottrina maggioritaria ha escluso che possano formare oggetto del patto di famiglia partecipazioni di mero investimento (Petrelli G., La nuova disciplina del “patto di famiglia”, in Riv. Notariato 2006, 2, 416).

Il punto è come individuare, in concreto, la nozione di “partecipazione di controllo” rilevante ai fini del patto di famiglia. Sono ambiti sicuri sia la cessione di una partecipazione maggioritaria, sia la cessione di una partecipazione che, unita a quella già intestata all'assegnatario, conduce a garantirgli la maggioranza. Ma, ad avviso di ampia parte della dottrina, il controllo dovrebbe essere inteso in accezione più ampia, e cioè nel senso di «assicurare un potere di concorso e influenza nella gestione dell'impresa collettiva» (Oberto G., Lezioni sul patto di famiglia, cit.). Si dovrebbe pertanto ritenere ammissibile il trasferimento, a mezzo di patto di famiglia, di una quota di partecipazione in s.r.l. con annessi diritti particolari ex art. 2468 c.c. (che per previsione statutaria possano circolare insieme alla quota di partecipazione) – quali la nomina di un amministratore, o la facoltà di essere amministratore.

Quanto all'azienda, è da escludersi che il patto possa avere ad oggetto singoli beni aziendali, mentre l'espressione “in parte” usata dal legislatore ammette inequivocamente che oggetto del contratto possa essere anche solo uno dei rami dell'azienda. Per quanto sia discusso la dottrina ammette anche l'assegnazione della sola nuda proprietà dell'azienda, riservandosi il disponente l'usufrutto vitalizio: sebbene il controllo non transiti immediatamente in capo all'assegnatario, si genera comunque un trasferimento definitivo che regola compiutamente le sorti successorie dell'azienda. Le stesse considerazioni non valgono, quindi, per l'assegnazione del solo usufrutto, che deve escludersi (Rizzi G., I patti di famiglia, Padova, 2006, 66). Più discusso è se possa formare oggetto di patto di famiglia un'azienda concessa in usufrutto o in affitto a terzi: pur mancando in senso stretto la qualifica di “imprenditore” in capo al disponente, diversi autori affermano la tesi positiva (Gazzoni F., Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, cit., 220). Non possono invece formare oggetto di patto di famiglia le partecipazioni del socio accomandante, i pacchetti azionari di mero investimento e le quote di società di godimento.

La liquidazione dei legittimari non assegnatari.

L'art. 768-quater c.c. dispone che l'assegnatario deve «liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.».

Le quote richiamate dalla norma sono da intendersi come le quote di legittima riservate ai figli e al coniuge non assegnatari, mentre la base di calcolo è rappresentata dal valore che le parti attribuiscono all'azienda (o alle partecipazioni) oggetto di attribuzione all'assegnatario.

Si aggiunge che effetto centrale del patto di famiglia è la cristallizzazione dei valori alla data del contratto, che sono resi stabili e definitivi per effetto di legge (non più ridiscutibili in sede successoria).

Quanto alla natura della liquidazione, la Corte di Cassazione ha di recente (Cass. sez. trib., 24 dicembre 2020, n. 29506) mutato orientamento rispetto al passato (Cass. sez. trib., 19 dicembre 2018, che qualificava la liquidazione come liberalità del beneficiario a favore dei legittimari non assegnatari) riconducendola ad una liberalità proveniente dallo stesso disponente.

Se è convenuta la liquidazione in denaro, è possibile tanto un pagamento immediato quanto una dilazione o un differimento del pagamento nel tempo.

La stessa norma ammette che i legittimari non assegnatari possano rinunziare (anche parzialmente) al loro diritto di liquidazione, che sorge ex lege. Se questa rinunzia è sorretta da un intento liberale, dovrà essere considerata una donazione indiretta (art. 809 c.c.) del legittimario non assegnatario rinunziante verso il legittimario assegnatario. Ciò non toglie che si possa dare, ad esempio, una causa solvendi della rinunzia, qualora il legittimario assegnatario sia creditore del non assegnatario.

La liquidazione può avvenire in tutto o in parte in natura. Il fatto che ciò sia previsto dalla norma stessa esclude che si debba parlare di novazione o di datio in solutum: è una alternativa prevista espressamente dalla legge, e come tale non richiede un doppio passaggio o un contratto ulteriore.

Uno dei temi più discussi concerne la possibilità che la liquidazione avvenga ad opera del disponente e non (come richiesto dalla legge) dal legittimario assegnatario. Nonostante le divergenze interpretative, si può affermare che se il disponente si sostituisce all'assegnatario nell'adempimento dell'obbligo di liquidazione, la fattispecie si deve inquadrare nell'adempimento del terzo - art. 1180 c.c.. Ciò significa che, nella maggior parte dei casi, emergerà un negozio accessorio e ulteriore, che si innesta sul patto di famiglia, e che configura una liberalità indiretta del disponente a vantaggio dell'assegnatario (Gazzoni F., Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, cit.) e non degli altri partecipanti, che ricevono solo ciò che loro spetta per legge).

Se di liberalità indiretta (art. 809 c.c.) si tratta, essa non può beneficiare dell'esenzione da riduzione e collazione di cui all'art. 768-quater comma 4 c.c. (perché non è elemento naturale del patto di famiglia). Ciò significa che il legittimario assegnatario, in sede di successione del disponente, dovrà imputare ex se e considerare ai fini della collazione la liberalità indiretta ricevuta dall'ascendente – che ha pagato di tasca propria un suo debito (sul punto Boggiali D., Patto di famiglia stipulato congiuntamente dai coniugi a favore del figlio, Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito 86-2009/I).

La dottrina prevalente nota infatti che se il disponente potesse, in sede di patto di famiglia, effettuare ogni tipo di attribuzione esente da riduzione e collazione, si avrebbe una deroga totale al divieto dei patti successori; deroga che andrebbe però a beneficio esclusivo di chi riveste la qualifica di imprenditore, ledendosi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (l'interpretazione rischierebbe di consentire, per mezzo del patto di famiglia, accesso libero ai patti successori solo per coloro che possano disporre di partecipazioni societarie o aziende).

Riflessi sull'apertura della successione del disponente

L'art. 768-quater comma 3 c.c. prevede: «I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti» e va coniugato con il quarto comma, che prevede «quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione».

Si deve quindi correttamente intendere il significato del termine “sono imputati alle quote di legittima”; sul punto vi è acceso dibattito tra i commentatori.

Escludo che si imponga un'imputazione ex se (ai sensi dell'art. 564 comma 2 c.c.) solo ed esclusivamente ai legittimari non assegnatari: per quanto la lettera della norma si riferisca solo a questi soggetti, è evidente che si genererebbe una disparità di trattamento immotivata tra chi riceve in assegnazione l'azienda o le partecipazioni e chi è semplicemente liquidato in denaro o in natura.

L'opinione più diffusa (Petrelli G., La nuova disciplina del “patto di famiglia”, cit., 451) ammette che la norma tratti dell'imputazione di cui all'art. 564 comma 2 c.c., ma afferma che tale onere gravi tanto sui legittimari assegnatari quanto sui non assegnatari. Si spiega la formulazione della legge in base al fatto che i legittimari non assegnatari, in questo caso, devono eccezionalmente imputare alla loro quota di legittima quanto ricevuto non dal disponente/de cuius, bensì da un terzo, cioè il legittimario assegnatario che li ha liquidati. Si avrebbe dunque una eccezione procedurale al meccanismo dell'imputazione ex se, imposta dal legislatore.

Si discute se le attribuzioni effettuate con il patto di famiglia debbano essere considerate anche ai fini della riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c.. Non sarebbe cioè possibile imputare alla propria quota di legittima quanto ricevuto se ciò che si deve imputare non viene “rimesso in gioco” con il calcolo della riunione fittizia (Capozzi G., Successioni e donazioni, III Ed., Milano, 2009, 526).

Una parte autorevole della dottrina si è però discostata da queste conclusioni (Tassinari F., Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali. Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari, in Patti di famiglia per l'impresa, cit., 160). Da un lato infatti imputazione ex se e riunione fittizia sono operazioni che fanno riferimento al valore dei beni all'apertura della successione, mentre le attribuzioni ex pacto dovrebbero essere “cristallizzate” e considerate secondo i valori vigenti al momento della conclusione del negozio. Da un altro lato si è ricordato che, ex art. 564 comma 5 c.c. «ogni cosa che (…) è esente da collazione, è pure esente da imputazione»: le assegnazioni discendenti dal patto sono certamente esenti da collazione (art. 768-quater comma 4 c.c.) e pertanto dovrebbero parimenti essere esenti da imputazione ex se, al contrario di quanto anzi affermato.

Considerando il patto di famiglia come una vera e propria successione anticipata, non comunicante con la successione mortis causa del disponente, si è letta l'imputazione richiesta dall'art. 768-quater comma 3 c.c. come riferita ad una legittima “relativa” (cioè ad una frazione che considera come base di calcolo i valori dell'azienda o delle partecipazioni, e non l'asse ereditario). Sia gli assegnatari che i non assegnatari dovrebbero cioè imputare quanto ricevuto ex pacto alla porzione loro riservata con riferimento alla successione anticipata del patto di famiglia. In tal modo davvero il patto di famiglia sarebbe definitivamente stabile, e l'attribuzione dell'impresa non potrebbe mai essere rimessa in discussione in sede successoria. L'imputazione richiesta dalla norma in commento non sarebbe quindi un'imputazione ex se, ma un'imputazione (in senso atecnico) della pars quanta alla pars quota, tipico dei fenomeni divisori.

I legittimari sopravvenuti

L'art. 768-sexies c.c. disciplina i diritti dei c.d. legittimari sopravvenuti, cioè coloro che sono nati o hanno assunto la veste di legittimari dopo la stipulazione del patto di famiglia.

La legge dispone solo per il periodo successivo alla morte del disponente: mentre egli è ancora in vita sarebbe possibile una adesione dei legittimari sopravvenuti al contratto, con le correlative modificazioni,ex art. 768-septies c.c..

Dopo la morte del disponente, i legittimari sopravvenuti che non abbiano ancora aderito al patto di famiglia hanno diritto di ottenere dai partecipanti al contratto il pagamento di una somma pari alla loro quota di legittima “relativa” (in relazione al valore del bene d'impresa attribuito a suo tempo all'assegnatario). Sorge un credito pecuniario, stabilito in base ai valori dei beni cristallizzati alla data del rogito, ma aumentati degli interessi legali. Non si assiste dunque ad alcuna rideterminazione del valore dei beni oggetto del patto di famiglia. Debitori sono tutti i partecipanti al contratto diversi dal disponente, tenuti in solido al pagamento del legittimario sopravvenuto. Anche se sul punto la lettera della legge non è chiara, pare di poter dire che gli interessi legali decorrono dalla data della stipulazione del patto, e non dall'apertura della successione.

La norma utilizza il termine “possono”: per alcuni (Oberto G., Il patto di famiglia, cit., 128) ciò significa che, se i legittimari sopravvenuti non intendono accontentarsi della liquidazione, potrebbero alternativamente agire in riduzione, non essendo loro opponibile il patto e quindi non applicabile l'esenzione da collazione e riduzione di cui all'art. 768-quater c.c.. Per la tesi più diffusa, che mira alla stabilizzazione totale degli effetti del patto, il «possono» è da intendersi invece, più semplicemente, come “hanno diritto di”.

Discussa è anche la portata del secondo comma, che rinviando all'art. 768-quinquies c.c. sembra applicare, in caso di inadempimento delle obbligazioni verso il legittimario sopravvenuto, la sanzione dell'annullabilità del patto. Tale soluzione, conforme alla lettera, non soddisfa né sotto un profilo pratico (mettendo a rischio la stabilità del patto) né sotto il profilo sistematico (l'annullabilità è un rimedio ad un vizio genetico, e non all'inadempimento). D'altro canto le interpretazioni alternative non paiono suffragate dal dettato normativo: non si può ritenere che la norma si riferisca al mancato funzionamento del sistema previsto dal secondo comma dell'art. 768-quater c.c. per vizi nella formazione del contratto (ad esempio una scorretta valutazione dei beni), né che l'annullabilità sia l'alternativa concessa ai legittimari sopravvenuti nel caso non si vogliano contentare della liquidazione (in tal senso, invece, La Porta U., Il patto di famiglia, 31).

Impugnative, conciliazione e scioglimento del patto

L' art. 768-quinquies c.c. ammette l'annullabilità del patto di famiglia per vizi del consenso, in base alle regole del contratto in generale, ma restringe il termine di prescrizione dell'azione da cinque anni ad un anno. Il termine di prescrizione, secondo la regola generale, decorre da quando si scopre l'errore o cessa la violenza (art. 1442 c.c.) e non dalla stipulazione del patto.

Possono impugnare il contratto solo i partecipanti al patto, e dunque non i legittimari sopravvenuti, che hanno diritti autonomi in forza dell'art. 768-sexies c.c..

L'accoglimento della domanda non pregiudica i diritti acquistati medio tempore dai terzi (art. 1427 c.c.); d'altro canto è pacificamente ammissibile la convalida del negozio annullabile (art. 1444 c.c.).

L'annullabilità non è, come pure è stato sostenuto (Delfini F., Art. 768 quinquies, in De Nova G., Delfini F., Rampolla S., Venditti A. (a cura di), Il patto di famiglia: Legge 14 febbraio 2006 n. 55, Milano, 2006, 33 ss.), l'unica impugnazione ammissibile: nonostante la norma non le richiami, sono certamente esperibili le azioni dirette a sancire la nullità del patto, così come la rescissione (ultra quartum) e l'annullabilità per incapacità di uno dei partecipanti.

L'art. 768-octies c.c. prevede la devoluzione preliminare delle controversie derivanti dal patto di famiglia ad uno degli organismi di conciliazione (oggi “organismi di mediazione” – su cui da ultimo l. 9 agosto 2013, n. 98 in conversione del d.l. 21 giugno 2013, n. 69). Il ricorso alla mediazione è letto dal legislatore come una facilitazione alla composizione delle controversie, soprattutto quando sorgono in ambito familiare. Si nota infatti che è materia di conciliazione obbligatoria anche la divisione.

Sembra preferibile ritenere la disposizione di legge non derogabile dal contratto, neanche ricorrendo ad una clausola arbitrale. Il contratto potrà al più prevedere, dopo l'infruttuoso tentativo di conciliazione, la remissione della controversia ad arbitri (invece che al giudice ordinario).

L'art. 768-septies c.c. prevede che il patto possa essere sciolto o modificato: a) con un contratto successivo, tra le medesime parti e nella medesima forma; b) mediante il riconoscimento del diritto di recesso, con una dichiarazione in forma notarile.

La prima fattispecie richiama il tema del mutuo dissenso (art. 1372 c.c.): l'ordinamento riconosce già all'art. 1321 c.c. la legittimità di contratti modificativi ed estintivi di rapporti preesistenti. Anzi, è proprio attraverso un contratto modificativo di cui all'art. 768-septies c.c. che un legittimario sopravvenuto può, durante la vita del disponente, intervenire e aderire al patto.

Quanto invece al recesso, occorre sottolineare che la sua introduzione è meramente eventuale e convenzionale: non è un elemento naturale del contratto. Il recesso, da un certo punto di vista, milita in senso opposto alla stabilità del patto, dunque è opportuno introdurlo con cautela e non renderlo mera clausola di stile.

In altri termini è ragionevole che il diritto di recesso sia riconosciuto al disponente o all'assegnatario, mentre – per quanto legittimo – è più critico se attribuito indistintamente anche ai legittimari non assegnatari o senza una precisa predeterminazione delle cause che possano legittimare la cessazione degli effetti del contratto.

Non è prevista nella lettera della legge la necessità che ricorra, per il recesso, una giusta causa, anche se, come si è detto, la materia del recesso ad nutum è oggetto di discussione in dottrina.

Occorre certamente, infine, la previsione di un termine ultimo per l'esercizio del diritto di recesso «salvo in ogni caso, il termine ultimo della morte del disponente» (così Volpe F., Patto di famiglia. Artt. 768 bis – 768 octies c.c., cit., 385).

In caso di morte dell'assegnatario o di legittimari non assegnatari prima del decesso del disponente, il diritto di recesso si trasmette ai suoi eredi, a meno che ciò non sia escluso dal contratto.

*Scheda aggiornata alla Legge sulle Unioni Civili

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