Atto di riliquidazione: non è un provvedimento impositivo

La Redazione
19 Gennaio 2018

L'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 si applica, come dice la rubrica, agli avvisi di accertamento, non già all'intimazione di pagamento impugnata, disciplinata dall'art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, che non prevede obblighi motivazionali...

L'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 si applica, come dice la rubrica, agli avvisi di accertamento, non già all'intimazione di pagamento impugnata, disciplinata dall'art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, che non prevede obblighi motivazionali, se non la rideterminazione degli importi dovuti in base ad un avviso di accertamento, ex art. 68 D.Lgs. n. 546/1992.

L'atto di riliquidazione, a seguito di sentenza, non ha le caratteristiche di un provvedimento impositivo, in quanto si traduce in un atto esecutivo di un provvedimento impositivo rideterminato non dall'Agenzia, ma dai giudici, e su cui, quindi, l'Agenzia non esercita alcuna potestà impositiva.

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