Fusione per incorporazione e dichiarazione di fallimento

La Redazione
24 Aprile 2017

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 l.fall., il ricorso per la dichiarazione di fallimento di una società già incorporata per fusione ed il relativo decreto di convocazione vanno notificati all'ente incorporante.

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 l.fall., il ricorso per la dichiarazione di fallimento di una società già incorporata per fusione ed il relativo decreto di convocazione vanno notificati all'ente incorporante che, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., assume i diritti e gli obblighi della prima e ne prosegue tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, pur conservando la suddetta società la propria identità per l'eventuale dichiarazione di fallimento.

Il fallimento dell'incorporata comporterebbe il fallimento del solo patrimonio conferito nella società incorporata, senza assoggettamento a fallimento della società incorporante, con una conseguente separazione patrimoniale del patrimonio dell'incorporata da quella dell'incorporante.

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