Escluso per il condomino l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dal condominio per il compenso del professionista

Redazione scientifica
08 Febbraio 2018

È nulla la deliberazione assembleare che preveda, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti condomino e condominio, l'obbligo di contribuzione alle spese sostenute da quest'ultimo per il compenso del difensore nominato nel processo.

Professionista da pagare. La questione registra il coinvolgimento del condominio e due condomini, i quali vedono attribuirsi ingiustamente pro quota le spese relative alla gestione scale, pulizie, manutenzione ordinaria, nonché quelle per i compensi di professionisti e tecnici di parte del condominio. La delibera di approvazione del consuntivo viene impugnata dai suddetti condomini. La Corte territoriale riteneva che il dissenso ex art. 1132 c.c. fosse implicito, cosicché il condominio ricorre per cassazione allegando la falsa applicazione dell'articolo suddetto - in quanto esso postula l'invio di un atto recettizio da parte del condomino dissenziente di modo da separarne la responsabilità - e deducendo l'erronea applicazione dell'art. 1137 c.c., per non avere impugnato delibere condominiali contrarie alla legge o regolamento di condominio.

Nullità della deliberazione. Secondo il ragionamento della Suprema Corte, i giudici del gravame hanno fatto corretta applicazione dell'orientamento secondo cui è nulla la deliberazione condominiale che, in seguito al giudizio in cui sono contrapposti condominio e singolo condomino, preveda anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dal condominio per il compenso del difensore nominato nel processo.

È dunque una deliberazione nulla per impossibilità nell'«oggetto», poiché prevede l'obbligo di contribuzione ad una serie di spese per prestazioni rese a tutela di un «interesse opposto» alle ragioni personali del singolo condomino.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

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