Madre detenuta e con anomalie caratteriali: dichiarato lo stato di adottabilità del figlio
25 Gennaio 2018
Il caso. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio minore di una coppia posta nell'impossibilità di esercitare la responsabilità genitoriale, in quanto sottoposta a misura detentiva di lunga durata non idonea a garantire al minore uno stabile ambiente familiare. Avverso tale provvedimento la madre ha presentato ricorso per cassazione, ritenendo che i Giudici avessero dichiarato lo stato di adottabilità del figlio senza darle la possibilità di dimostrare le proprie competenze genitoriali e senza considerare il proficuo percorso terapeutico da lei intrapreso.
La lunga detenzione e le anomalie della personalità escludono la capacità genitoriale. La Suprema Corte ricorda che, per costante orientamento di legittimità, «la prioritaria esigenza del figlio di vivere nell'ambito della propria famiglia di origine può essere sacrificata in presenza di pregiudizio grave e non transeunte per un equilibrato ed armonioso sviluppo della sua personalità, quando la famiglia d'origine non sia in grado di garantirgli la necessaria assistenza e stabilità affettiva». La valutazione circa lo stato di adottabilità deve perseguire il superiore interesse del minore e non può fondarsi su anomalie non sufficientemente gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale, a meno che non risulti compromessa la loro capacità di assicurare al minore una crescita serena ed un equilibrato sviluppo psicofisico (cfr. Cass., n. 28230/2013 e Cass., n. 18563/2012). A parere della Cassazione, la Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi valutando sia i gravissimi comportamenti delittuosi posti in essere dalla ricorrente nonostante fosse consapevole della propria gravidanza, sia le anomalie del suo carattere e della sua personalità che, seppur non integranti una patologia psichiatrica definita, comportano comunque un giudizio negativo circa la sua capacità genitoriale, dovendosi escludere che la stessa possa garantire al bambino un sereno sviluppo psicofisico. I Giudici, inoltre, hanno riconosciuto che il percorso terapeutico seguito dalla ricorrente potrebbe in futuro condurla ad acquisire le competenze necessarie per sviluppare un rapporto equilibrato con il proprio figlio ma i tempi di attesa non sono compatibili con le esigenze del bambino. Deve considerarsi, poi, rileva la Suprema Corte, lo stato di lunga detenzione della ricorrente che costituisce, nel caso di specie, «una causa di forza maggiore non transitoria che oggettivamente impedisce un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali, incidendo negativamente sul diritto del bambino di vivere in un contesto familiare unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita». Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso. |