Alle S.U. l’obbligo di forma scritta per i contratti stipulati dalle aziende speciali partecipate

La Redazione
15 Febbraio 2018

Stabilire se la volontà contrattuale delle aziende speciali, partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici, debba essere necessariamente trasfusa in forma scritta costituisce questione di massima e particolare importanza.

Stabilire se la volontà contrattuale delle aziende speciali, partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici, debba essere necessariamente trasfusa in forma scritta costituisce questione di massima e particolare importanza: con queste motivazioni, l'ordinanza interlocutoria n. 3566 della Cassazione sottopone al Primo Presidente l'opportunità di rimettere tale questione al giudizio delle Sezioni Unite.

Il caso. Due aziende speciali partecipate si opponevano al decreto ingiuntivo emesso a favore dell'Enel per il pagamento di importi relativi a forniture di gas, sostenendo che il mutamento del costo del gas fornito era avvenuto in assenza di un accordo scritto tra le parti. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo che la società partecipata, nella sua qualità di ente pubblico, fosse vincolata all'utilizzo della forma scritta, ad substantiam, per la conclusione dei propri contratti, mancante invece nel caso di specie. La Corte d'Appello riformava la sentenza di primo grado, equiparando le aziende speciali agli enti pubblici economici, sulla base di un precedente a Sezioni Unite della Cassazione, con conseguente inapplicabilità del relativo regime di forma contrattuale. Una delle due aziende speciali proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

La natura dell'azienda speciale e la forma della sua volontà contrattuale. Nell'individuare la disciplina applicabile ai particolari enti di cui si tratta, la S.C. richiama un primo orientamento, ai sensi del quale l'azienda speciale, quale ente pubblico strumentale all'ente locale, pur agendo iure privatorum, è soggetta alla regola che esige la forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A. (così: Cass. n. 9219/2014); più in generale, la forma scritta deve ritenersi requisito di validità del contratto, ogni volta in cui la P.A. agisca secondo i canoni del diritto privato.

Questo orientamento, tuttavia, deve essere necessariamente coordinato con la progressiva ridefinizione della natura e delle funzioni delle aziende speciali operata dalla Cassazione stessa, nella direzione di una “privatizzazione” dei rapporti. In successive pronunce, infatti, si è affermato che la s.p.a. con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia (Cass. n. 5685/2011; Cass. n. 7799/2005). Inoltre, l'intervento del legislatore con il T.U. sulle società a partecipazione pubblica (inapplicabile ratione temporis al caso di specie) sembra confermare la riconduzione della materia de qua alla disciplina civilistica: l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016 afferma, infatti, che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicato alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto privato”.

L'intervento delle Sezioni Unite. Alla luce di un quadro che appare mutato, si rende, dunque, necessario l'intervento delle Sezioni Unite, per stabilire la questione di massima, di particolare importanza, se la volontà contrattuale delle aziende speciali partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici debba (o meno) essere necessariamente trasfusa in forma scritta.

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