Movimenti bancari dei soci imputabili alla società di persone

La Redazione
16 Febbraio 2018

Nelle società di persone a ristretta base familiare, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci possono essere riferite alla società e l'Amministrazione finanziaria può contestare movimenti bancari sospetti come ricavi non dichiarati della società e non dei soci.

Nelle società di persone a ristretta base familiare, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci possono essere riferite alla società e l'Amministrazione finanziaria può contestare movimenti bancari sospetti come ricavi non dichiarati della società e non dei soci. È il principio ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 3785 del 15 febbraio.

Il caso. L'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di una società in accomandita semplice, per il recupero a tassazione di ricavi non dichiarati, dopo aver rinvenuto movimenti bancari della società e dei singoli soci. La Ctp e la Ctr accoglievano il ricorso della contribuente (la società) ravvisando che le movimentazioni sui conti correnti, attribuite alla società, si riferivano invece ad attività personale dei soci. L'Agenzia delle Entrate ricorreva, dunque, per cassazione.

I movimenti bancari dei soci sono riferibili alla società. La Cassazione nell'accogliere il ricorso richiama un orientamento costante, ai sensi del quale in tema di accertamento relativo a società di persona a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 51, comma 2, nn. 2 e 7 D.P.R. n. 633/1972, le risultanze dei conti correnti bancari in testati ai soci, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate, salva la facoltà di provare la diversa origine delle entrate (così: Cass. n. 24698/2016; Cass. n. 16697/2016; Cass. n. 2781/2015). I movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti, anche terzi, legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali, possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico.

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