Ex marito muore nel corso del giudizio sull'assegno divorzile: cessa la materia del contendere?
21 Febbraio 2018
Il caso. Parte ricorrente muore dopo aver presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato l'assegno divorzile a suo carico; i suoi difensori, pertanto, chiedono di dichiarare cessata la materia del contendere. A tale richiesta si oppone l'ex moglie.
Morto il coniuge cessa la materia del contendere anche sulle domande accessorie. La Suprema Corte ritiene di dover estendere anche alle domande accessorie che sono «autonomamente sub judice» al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l'assegno divorzile il principio affermato dal più recente orientamento di legittimità secondo cui la morte di uno dei coniugi, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Se, infatti, è vero che, come avvenuto nel caso di specie, la pronuncia del divorzio, con sentenza non definitiva, «non è più tangibile per effetto del suo passaggio in giudicato», tuttavia la pendenza del giudizio sulle domande accessorie al momento della morte «non può costituire una causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio».
L'obbligo di mantenimento è personalissimo e non trasmissibile. Solo ragioni di complessità istruttoria potrebbero giustificare una pronuncia differita sulle domande accessorie, ma tali ragioni non possono rappresentare una deroga al principio per cui l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile in quanto si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente collegata a uno status personale e all'esistenza della persona cui lo status stesso si riferisce. Di conseguenza, deve ritenersi improseguibile nei confronti degli eredi del coniuge defunto l'azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in quanto non è possibile per gli stessi subentrare nella posizione processuale del de cuius al fine di far accertare l'insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e ottenere la restituzione di somme versate sul presupposto di provvedimenti interinali o non definitivi. Per questi motivi, la Suprema Corte dichiara cessata al materia del contendere. |