Procedimenti de potestate per due fratelli radicati in momenti diversi: anche la competenza ne risente
19 Febbraio 2018
Il caso. Il Tribunale per i minorenni aveva disposto la sospensione di un padre e una madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di uno solo dei loro due figli, con collocamento dello stesso presso una comunità terapeutica e la nomina di un tutore. Successivamente all'instaurarsi del giudizio di separazione tra i genitori, il procedimento ex art. 333 c.c. era stato esteso dal PM anche al secondo figlio della coppia, affidato ai Servizi Sociali. Avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello aveva confermato la competenza del Tribunale per i minorenni per i procedimenti relativi ai minori, la madre ha presentato istanza di regolamento di competenza.
Competente il T.O. per il procedimento ex art. 333 c.c. instaurato dopo la separazione. La Suprema Corte rileva che, nel caso di specie, deve escludersi la possibilità di ravvisare nelle richieste avanzate dal PM per il secondo figlio un mero sviluppo della domanda originariamente proposta nei confronti del fratello poiché si tratta a tutti gli effetti di una domanda autonoma sia sotto il profilo soggettivo (in quanto riguardante un minore diverso), sia sotto quello oggettivo (per il diverso livello di gravità del provvedimento invocato e la differenza di pregiudizio tra i due procedimenti). Siccome all'epoca in cui furono avanzate le richieste del PM risultava già pendente il giudizio di separazione tra i genitori dei due minori, tali richieste avrebbero dovuto essere presentate dinanzi al Tribunale ordinario ex art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo modificato dall'art. 3, l. n. 219/2012. Diversamente deve concludersi per il procedimento instaurato per primo, introdotto in epoca anteriore non solo alla proposizione della domanda di separazione ma anche all'entrata in vigore della l. n. 219/2012 e destinato, quindi, a proseguire legittimamente dinanzi al Tribunale per i minorenni.
Ratio del principio della concentrazione delle tutele. Non è condivisibile, nella fattispecie in esame, la tesi secondo cui l'unitarietà della vicenda sottoposta al Tribunale per i minorenni imporrebbe la concentrazione delle tutele dinanzi al Giudice specializzato in modo da evitare decisioni contrastanti in ordine alla capacità genitoriale delle parti e assicurare la coerenza dei provvedimenti da adottare. La ratio del principio della concentrazione delle tutele, infatti, deve essere individuata nella connessione oggettiva e soggettiva tra le domande di separazione o divorzio e quelle di cui agli artt. 330 e 333 c.c., nella possibile interferenza tra i provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli e quelli ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale e nella necessità di garantire la coerenza delle relative determinazioni. Posta la concreta diversità delle posizioni dei due fratelli, la Corte, ritenendo necessaria una distinta trattazione, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza del Tribunale ordinario in ordine alla domanda proposta nei confronti del secondo figlio delle parti. |