Sostituzione processuale

Roberta Metafora
05 Marzo 2018

Parte è chi nel proprio nome domanda, nonché chi contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Solo eccezionalmente, nei casi previsti dalla legge, è possibile far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. In tal caso, si è in presenza della cd. sostituzione processuale, la quale costituisce una deroga alla regola generale appena indicata.
Inquadramento

Si afferma comunemente che parte è chi nel proprio nome domanda, nonché chi contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.

Pertanto, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, occorre esaminare la domanda giudiziale, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.

Solo eccezionalmente, nei casi previsti dalla legge, è possibile far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. In tal caso, si è in presenza della cd. sostituzione processuale, la quale costituisce una deroga alla regola generale appena indicata.

Tipicità della sostituzione processuale

Dal carattere eccezionale dell'istituto in questione deriva la sua tipicità, essendo ammissibile solo nei casi previsti dalla legge.

La tipicità ed eccezionalità della sostituzione processuale si spiega in virtù del principio, di rilievo costituzionale, della normale correlazione tra titolarità dell'azione e titolarità del diritto sostanziale dedotto nel giudizio: difatti, la sostituzione processuale comporta una deroga a tale principio, dissociando l'una dall'altra. Ciò è possibile soltanto in base ad una ragionata valutazione degli interessi in gioco che solo il legislatore è in grado di compiere. Da ciò se ne ricava in primo luogo che le ipotesi di sostituzione processuale non possono essere creazione della giurisprudenza (Verde, 184).

In evidenza

In secondo luogo, deve escludersi nel nostro ordinamento la sostituzione processuale volontaria, cioè la possibilità di ammettere la disposizione convenzionale della legittimazione ad agire e, di conseguenza, anche la rappresentanza processuale indiretta. Quanto appena affermato comporta che sussiste un difetto di legitimatio ad causam, come tale rilevabile d'ufficio, qualora un soggetto, al di fuori dei casi previsti dalla legge, agisca in nome proprio per far valere un diritto altrui (App. Firenze, 1 dicembre 1966).

Invero, non vi è una ratio unica alla base delle diverse disposizioni di legge che prevedono la sostituzione processuale; in generale e senza pretesa di completezza, può in via di prima approssimazione affermarsi che la previsione dell'art. 81 c.p.c., talvolta, è la conseguenza dell'emersione nell'ambito dei rapporti giuridici privati di elementi pubblicistici (così accade per la legittimazione straordinaria riconosciuta al P.M.: Consolo, 570); altre volte, la sostituzione processuale è conseguenza della circostanza che vi è un soggetto, il quale è titolare di un diritto connesso con quello oggetto del processo, nel senso che la soddisfazione del suo interesse dipende dalla soddisfazione del diritto altrui oggetto della domanda giudiziale (Mandrioli, Delle parti, in Comm., I, 2, Torino, 1973, 926; Andrioli, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, 571).

Sostituzione processuale e legittimazione straordinaria

Si è soliti in dottrina affermare che i casi di sostituzione processuale altro non siano che ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire (Balena, 57).

Secondo un diverso insegnamento, invece, di legittimazione straordinaria, nel senso di legittimazione di un dato soggetto a stare in un giudizio relativo ad un rapporto giuridico cui egli sia estraneo, senza sostituzione processuale, sarebbe consentito parlare anche nei casi di intervento adesivo ex art. 105, comma 2, ed intervento coatto ad istanza di parte ex art. 106 (Attardi, 320 ss.).

Più in generale, poi, quando un soggetto è autorizzato dalla legge a stare in giudizio in nome proprio per far valere un diritto altrui, si determina un litisconsorzio necessario, nel senso che, poiché la sentenza deve poter spiegare i suoi effetti diretti anche nei confronti del legittimato ordinario (sostituito-titolare del diritto), il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa impongono che al processo debba partecipare anche tale soggetto, il cui diritto è fatto valere in giudizio dal legittimato straordinario (sostituto processuale) in nome proprio (Proto Pisani, 1088 e 1111; Consolo, 113, il quale afferma che, affinché la sentenza tra il sostituto e la controparte possa esplicare efficacia di giudicato anche nei confronti del titolare del diritto controverso senza peraltro ledere il suo diritto di difesa, occorre ammettere la necessità del litisconsorzio anche nei confronti del sostituito).

Il codice di rito prevede tuttavia delle ipotesi che si discostano dalla regola generale per cui il sostituto deve essere necessariamente parte: si tratta di quelle contemplate dagli artt. 108 e 111.

In queste ipotesi, rispettivamente di estromissione del garantito e di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la legge prevede espressamente che il processo possa iniziare o essere proseguito da parte o nei soli confronti del legittimato straordinario.

Per parte della dottrina, si è in presenza di ipotesi di sostituzione processuale cd. pura, in cui, mentre il sostituto processuale è soggetto degli atti processuali e degli effetti del processo, il sostituito è soggetto degli effetti (diretti) della sentenza senza essere soggetto né degli atti processuali né degli effetti del processo (Proto Pisani, Parte (diritto processuale civile), EdD, XXXI, Milano, 1981, 927; Consolo, 114).

Questo risultato è possibile perché è il sostituito stesso che può chiedere di essere estromesso (nel caso dell'articolo 108) oppure può sempre intervenire o essere chiamato in causa e, quindi, esercitare il suo diritto di difesa. In ogni caso, può agire contro il garante facendo valere in nuovo processo la garanzia per la subita evizione oppure può impugnare la sentenza a lui opponibile (nel caso dell'art. 111).

Merita di essere segnalata però la posizione di autorevole dottrina, la quale, partendo dall'osservazione che tali casi di sostituzione operano dal lato passivo, nota come in tali ipotesi sono le parti originarie e soprattutto la parte che sarà estromessa a consentire che il processo prosegua con la partecipazione di chi è subentrato (garantito, successore), cosicché quest'ultimo finisce col gestire il processo non solo per conto, ma anche in nome dell'estromesso. Pertanto, secondo questo indirizzo, deve escludersi che dette ipotesi configurino casi di sostituzione processuale, dovendosi affermare il principio che l'art. 81 riguarda un fenomeno che il legislatore ha regolato pensando alla sostituzione dal lato dell'attore, non essendo possibile concepire una sostituzione processuale dal lato del convenuto (Verde, 186).

Differenza con la rappresentanza

Seppure anche nella rappresentanza si verifica un fenomeno di sostituzione di un soggetto ad un altro nel compimento di una attività giuridica, rappresentanza e sostituzione processuale restano due distinti istituti, giacché nel primo, a differenza del secondo, il rappresentante sta in giudizio in nome e per conto del titolare del diritto; ciò a differenza del sostituto, il quale agisce in nome proprio e per conto del sostituito.

Tale differenza fa sì che mentre l'attività giuridica svolta dal rappresentante viene immediatamente e direttamente imputata alla sfera giuridica del rappresentato, gli effetti degli atti processuali compiuti dal sostituto sono riferibili a quest'ultimo e solo gli effetti di merito verranno imputati al sostituito, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Attardi, 322 ss.; Luiso, Diritto processuale civile, I, Milano 2009, 217).

La distinzione tra la rappresentanza e la sostituzione processuale permette anche di delineare i confini fra il non legittimato straordinario e il falsus procurator. Se un soggetto fa valere in giudizio in nome altrui un diritto altrui si comporterà quale rappresentante, per cui laddove egli abbia agito in difetto di procura si avrà una causa in cui il difetto non è di legittimazione ad agire, ma di capacità di agire in giudizio; il giudice, pertanto, sulla domanda in questione, mancando la capacità rappresentativa dell'attore, dovrà pronunciare una sentenza processuale, ma non per difetto della legittimazione di agire. Pronuncerà una sentenza di rito in cui accetta il difetto di legittimazione ad agire solo nelle ipotesi in cui taluno pretenda di far valere in nome proprio i diritti di un altro soggetto al di fuori dei casi previsti dalla legge di sostituzione processuale.

La verifica dell'esistenza della legittimazione straordinaria

Secondo parte della dottrina, la verifica della legittimazione straordinaria, a differenza della legittimazione ordinaria, va effettuata sulla base dell'accertamento effettivo della titolarità da parte del terzo del diritto dipendente in forza del quale il legislatore lo legittima a dedurre in giudizio un diritto altrui (Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2002, 313; contra Balena, 58).

Laddove il sostituto agisca al di fuori dei casi previsiti dalla legge, il relativo difetto di legittimazione sartà rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Andrioli, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, 571). Come è stato appena rilevato, si tratta di un vizio insanabile che comporta l'immediata chiusura del processo in rito.

Casi di sostituzione processuale

Oltre alle particolari ipotesi contemplate dagli artt. 108 e 111, nonché a quelle riportate nella bussola “Legitimatio ad causam”, è possibile menzionare le seguenti ipotesi di sostituzione processuale.

CASISTICA

L'art. 93, comma 1, prevede che il difensore con procura può chiedere che il giudice nella stessa sentenza in cui condanna le spese distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara avere anticipato. Quando il difensore chiede la distrazione anche a favore degli altri difensori si comporta quale sostituto processuale.

Verde, 187.

Il custode dei beni pignorati assume la veste di sostituto processuale, con la conseguenza che l'eventuale cessazione del suo potere di stare in giudizio per conto di altri non fa venir meno automaticamente la legittimazione sostitutiva, né, conseguentemente, i relativi poteri d'impulso processuale conferiti al suo difensore, ove non sia possibile attuare un idoneo meccanismo d'interruzione e riassunzione del giudizio in capo al nuovo legittimato processuale.

Cass. civ., 31 marzo 2006, n. 7693.

Tra le ipotesi di legittimazione straordinaria va senz'altro fatta rientrare quella del Consigliere di parità, quale organo portatore di un interesse generale alla parità tra uomo e donna (ma estesa anche alla lotta alle discriminazioni basate su handicap, età, orientamenti sessuali o convinzioni personali) nei luoghi di lavoro. A tale soggetto, l'art. 37 d.lgs. n. 198/06 attribuisce la legittimazione ad agire per la repressione delle condotte discriminatorie aventi rilevanza collettiva, lasciando impregiudicato il diritto del lavoratore di agire individualmente.

Cuomo Ulloa, in Denti, La giustizia civile, Bologna, 2004, 124.

Rientra altresì nel novero delle ipotesi di cui all'art. 81 l'azione esercitata dal comandante della nave ex art. 437 cod. nav. per tutelare il diritto del vettore al pagamento del nolo.

Trib. Massa Carrara, 31 agosto 1995, in Dir. trib., 1996, 861.

Secondo la giurisprudenza, il Ministero dell'interno, quale istituzione intermediaria per il recupero degli alimenti a norma delle Convenzioni di New York 20.6.1956, dell'Aja 15.4.1958 e 2.10.1973, agisce come sostituto processuale, ex art. 81, del titolare del diritto agli alimenti.

Cass. civ., 23 gennaio 1997, n. 701; Cass. civ., 1 luglio 1993, n. 7148.

Anche il Ministero del tesoro riveste la qualità di sostituto processuale dell'Inps o delle Regioni in tutte le controversie relative ai risultati della verifica della permanenza dei requisiti sanitari previsti nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile; la decisione emessa nei confronti del ministero-sostituto fa tuttavia stato anche nei confronti del sostituito, che rimane la parte sostanziale del rapporto.

Cass. civ., 14 gennaio 2003, n. 446; Cass. civ., 20 febbraio 2006, n. 3595.

Rientrano nel novero dell'art. 81, le ipotesi di cui agli artt. 1595, comma 1, e 1676 c.c. (cd. azioni dirette).

Balena, Contributo allo studio delle azioni dirette, 17; Costantino, 8.

Ipotesi dubbie

Sussistono tuttavia alcune ipotesi in cui si dubita dell'applicabilità dell'art. 81.

IPOTESI DUBBIE

Per quanto concerne la legittimazione concessa dall'art. 2601 c.c. alla associazione di categoria per l'azione di repressione della concorrenza sleale, si è affermato che detta azione è esercitata iure proprio dall'associazione e che pure i singoli, ugualmente legittimati, agiscono iure proprio e non come sostituti processuali dell'associazione.

App. Perugia, 20 ottobre 1990, Riv. dir. ind., 1991, II, 199; App. Roma, 30 gennaio 1995, Giur. dir. ind., 1995, 825.

Dubbio è se l'ipotesi prevista dall'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) in materia di assicurazioni r.c.a. Tale disposizione prevede al suo 1° comma che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, nella quale ipotesi la necessaria partecipazione del danneggiante al processo, imposta dal successivo terzo comma, si giustifica in base all'esigenza di tutelare l'assicuratore da un'eventuale azione di rivalsa.

Per la soluzione negativa Nappi, in Consolo-Luiso, Commentario al codice di procedura civile, II, Milano, 2013, 188; configura l'azione quale ipotesi di sostituzione processuale, Consolo, 572.

Infine, sulla riconducibilità delle azioni a tutela degli interessi collettivi e diffusi e sull'azione di classe, v. L. Caputo, Class actions, in www.ilProcessoCivile.it.

La posizione processuale del sostituto

Se non vi è dubbio che il sostituto in qualità di parte processuale può compiere tutte le attività di rilievo meramente processuale, quale l'allegazione di fatti, la deduzione di mezzi di prova, la formulazione di eccezioni, la richiesta di misure cautelari ed anticipatorie, ecc. (v. Cass. civ., 16 maggio 2006 n. 11372, che ha riconosciuto al sostituto processuale il potere di disconoscere la sottoscrizione del sostituito, rendendo possibile alla controparte la presentazione dell'istanza di verificazione), sussistono invece opinioni divergenti sulla possibilità di riconoscere al sostituto il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto dedotto in giudizio.

Senz'altro deve escludersi che sostituto possa: 1) conciliare o transigere; 2) rendere confessione; 3) deferire o riferire giuramento, trattandosi di attività comportanti la disposizione del diritto sostanziale.

Parte della dottrina afferma, tuttavia, che se è vero che il sostituto non può deferire o riferire giuramento (giacche da tale attività dipende l'esito della lite), deve invece ammettersi che il sostituto possa prestare giuramento in considerazione del carattere vincolato dell'attività di chi lo presta. Più in generale, si afferma che il sostituto potrà compiere tutti gli atti processuali purché questi non comportino disposizione del diritto sostanziale del sostituto; tra essi può dunque rientrare anche la rinunzia agli atti del giudizio nella fase di primo grado (non anche nei gradi di impugnazione, considerando che in tali fasi alla rinunzia si connette il formarsi del giudicato sulla sentenza impugnata): così Verde, 188.

Riferimenti
  • Attardi, Diritto processuale civile, I, Padova, 1999;
  • Balena, Contributo allo studio delle azioni dirette, Bari, 1990;
  • Id., Istituzioni di diritto processuale civile, I, I principi, Bari, 2015;
  • Cecchella, Sostituzione processuale, in Dig. civ., XVIII, Torino, 1998, 638;
  • Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, voll. I e II, Torino, 2017;
  • Costantino, Legittimazione ad agire, in Enc. giur., XVIII, Roma 1990;
  • Cuomo Ulloa, in Denti, La giustizia civile, Bologna, 2004;
  • Proto Pisani, Dell'esercizio dell'azione, Comm., I, 2, Torino 1973;
  • Id., Parte (diritto processuale civile), in Enc. dir., XXXI, Milano 1981;
  • Verde, Diritto processuale civile, 1, Parte generale, Bologna, 2015.
Sommario