Legittima la norma speciale in tema di prescrizione per favorire i rapporti pendenti
11 Aprile 2018
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della L. n. 350/2003, per violazione dell'art. 3 Costituzione, nella parte in cui prevede il termine del 30 giugno 1997 come data rilevante ai fini della maturazione o meno della prescrizione del diritto al rimborso.
Tale norma, in realtà, non modificava i termini prescrizionali ordinari, ma consentiva all'Amministrazione finanziaria, nell'ottica di agevolare la definizione delle pendenze con i contribuenti e i relativi rimborsi, di non tener conto di eventuali prescrizioni. Essa era finalizzata a chiudere tutte le posizioni, sia nelle quali il contribuente avesse proposto ricorso avverso il rifiuto espresso o tacito, ma non fosse stata emessa ancora sentenza definitiva, sia nel caso in cui il ricorso non fosse stato ancora proposto, sicchè la stessa era coerente con i principi dell'ordinamento tributario ed, in quanto speciale, insuscettibile di ultra attività. |