Il nuovo regime di tassazione degli utili e dei capital gain
16 Aprile 2018
Premessa
La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 999 ss. L. n. 205/2017) ha modificato il regime di tassazione dei dividendi e dei capital gain (redditi diversi di natura finanziaria), con l'obiettivo di unificare per tutti i tipi di partecipazioni (qualificate e non) l'imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote marginali IRPEF su una base imponibile parziale (49,72% o 58,14%, a seconda della data di cessione della partecipazione). La riforma riguarda anche le partecipazioni in società non residenti, eccezion fatta per quelle in società a regime fiscale privilegiato, che continuano ad essere tassate in misura integrale (con esclusione delle partecipazioni non qualificate in quotate escluse). Nonostante l'intento di uniformare il tutto, vi sono difformità tra il regime delle plusvalenze e quello dei dividendi. La normativa previgente
L'art. 67, comma 1, del TUIR prevedeva due diverse tassazioni dei redditi diversi da cessione di partecipazioni:
Tale classificazione aveva effetti anche sulla tassazione dei dividendi, dato che l'art. 47, comma 1, TUIR, prevedeva che gli stessi concorressero alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare lordo, mentre l'art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, prevedeva una ritenuta a titolo di imposta del 26% sui dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate. Si assisteva, pertanto, ad una tassazione non omogenea tra partecipazioni qualificate e non: i) le prime concorrevano a formare il reddito solo in parte (49,72% o 58,14%, a seconda della data), per poi essere tassate con aliquota marginale IRPEF; ii) le seconde assoggettate a ritenuta d'imposta del 26%.
La nuova disciplina
Con la modifica dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/1997, si assoggettano ad imposta sostitutiva del 26% sia le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, sia quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate. La modifica al terzo comma del citato art. 5, elimina la previsione che richiedeva la separata indicazione, in dichiarazione dei redditi, delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate/non qualificate. L'abrogazione del terzo comma e la modifica del quinto comma dell'art. 68 del TUIR comportano che le plusvalenze derivanti da partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, per cui è possibile compensare plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate/non qualificate.
Con la modifica dell'art. 27, comma 1, Dpr 600/1973 la ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 26%, da parte del soggetto IRES erogatore di dividendi, sarà applicata sia alle partecipazioni non qualificate (come già accadeva), che alle partecipazioni qualificate. Le nuove disposizioni sono applicabili come segue:
Per quanto concerne gli utili, la norma prevede -coerentemente alle precedenti modifiche- una stratificazione, per cui, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società o enti soggetti all'IRES, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al D.M. 26 maggio 2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto. Sul punto si attende un chiarimento, almeno in via interpretativa, in quanto per le delibere adottate prima della norma che introduce un periodo transitorio (2018-2022, ma limitatamente alle delibere adottate dall' 1 gennaio 2018), come quelle adottate durante il 2017 ma con pagamento del dividendo nel 2018, si avrebbe una tassazione al 26% (applicabile agli utili incassati dall'1 gennaio 2018), anche per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate detenute al di fuori dell'esercizio di attività di impresa. In proposito va ricordato che, poiché la Legge di stabilità 2016 ha ridotto l'aliquota IRES dal 27,5% al 24%, con decorrenza dal 2017, è stata rideterminata in aumento, dal 49,72% al 58,14%, la percentuale di concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei soci, per i dividendi e le plusvalenze, al fine di mantenere invariata la tassazione teorica complessiva in capo al socio persona fisica.
La norma, infine, per ragioni di coordinamento interviene anche sull'ambito di applicazione dell'art. 6 D.Lgs. n. 461/1997 prevedendo che, sempre a partire dal 1° gennaio 2019, il regime del risparmio amministrato sia estendibile anche al possesso delle partecipazioni qualificate: per le persone fisiche potrebbe essere una grande semplificazione operativa, in quanto le partecipazioni qualificate da essi possedute potrebbero essere inserite in un dossier titoli optando, come si è visto, per il regime amministrato, così da demandare all'intermediario finanziario la gestione della relativa posizione fiscale, liberandosi dall'adempimento dichiarativo dei capital gains e della liquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta.
La distinzione fra partecipazioni qualificate e non rimane di interesse per i non residenti, dato che l'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 461/1997, prevede che non sono imponibili le plusvalenze, nonché i redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies), del comma 1, dell'art. 67 TUIR (ossia per le non qualificate), quando percepite da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Ambito soggettivo della riforma ed efficacia temporale della norma
Entrando nel dettaglio della nuova disciplina, si nota che vi sono delle non marginali differenze con riferimento ai soggetti interessati dalla modifica:
Un'altra differenza consiste nell'efficacia temporale della norma: le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate sono assoggettate al nuovo per le cessioni effettuate e realizzate dal 1 gennaio 2019 (sino a tale data, le plusvalenze realizzate sono imponibili nella misura del 49,72%, se realizzate entro il 31 dicembre 2017 e 58,14% se realizzate dal 2018).
Immutata la disciplina delle cessioni di partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato: senza l'esimente prevista dall'art. 87, comma 1, lett. c), Tuir, si applica la tassazione piena del capital gain.
Individuazione della decorrenza per la cessione delle partecipazioni
Secondo un consolidato orientamento (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014, che sul punto richiama la Circolare n. 165/E del 24 giugno 1998), le plusvalenze da capital gain si considerano realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione delle partecipazioni, anche se poi il periodo d'imposta in cui la plusvalenza è tassata è quello in cui viene percepito il corrispettivo: per esempio, se la cessione della partecipazione qualificata è effettuata entro il 31 dicembre 2017, ed entro tale data è stato percepito il corrispettivo, la plusvalenza rimane tassata nel limite del 49,72% (e viene tassata nel periodo d'imposta 2017); se, invece, la cessione è effettuata nel 2017 ma il corrispettivo viene incassato nel 2018, essa continua a scontare il “vecchio” regime impositivo, ancorchè sia da assoggettare a tassazione nel 2018. Seguendo lo stesso esempio, avremo che, in caso di cessione della partecipazione qualificata nel 2018, con percezione nello stesso anno del corrispettivo, la plusvalenza è imponibile nel limite del 58,14% (con tassazione nel 2018); se, invece, la cessione è effettuata nel 2018 ed il corrispettivo incassato nel 2019, essa continua ad essere tassata nel limite del 58,14% del relativo ammontare, pur se nel 2019. Ergo i primi effetti della nuova disciplina decorrono per le cessioni di partecipazioni effettuate dal 1° gennaio 2019 in avanti.
Rimane, poi, valido il disposto di cui all'art. 68, comma 7 lettera f), TUIR, per cui - in caso di dilazione o rateazione del corrispettivo - la plusvalenza viene ripartita pro rata temporis nei diversi periodi d'imposta di incasso delle somme, applicando il regime impositivo proprio (tassazione IRPEF nel limite del 49,72%, tassazione IRPEF nel limite del 58,14% o imposta sostitutiva del 26%) in vigore all'atto della cessione.
|