Quando il verbale delle operazioni di intercettazioni può dirsi viziato?

Luigi Giordano
17 Aprile 2018

Quali vizi del verbale delle operazioni comportano la nullità o l'inutilizzabilità delle intercettazioni? L'art. 271 c.p.p. dispone che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p.

Quali vizi del verbale delle operazioni comportano la nullità o l'inutilizzabilità delle intercettazioni?

L'art. 271 c.p.p. dispone che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p.

La disposizione, in particolare, sanziona le operazioni di intercettazioni che siano effettuate in violazione delle previsioni di cui ai soli commi 1 e 3 dell'art. 268 c.p.p. che prescrivono la necessità della registrazione e della redazione del verbale delle operazioni e della esecuzione esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, disciplinando i casi di deroga.

La violazione degli altri obblighi formali previsti dall'art. 268 c.p.p. e, in particolare, dall'art. 89 disp. att. c.p.p., ove non incidano in modo sostanziale sull'obbligo di redazione del verbale e sulla certa individuazione degli impianti utilizzati, non è, dunque, causa di inutilizzabilità o di nullità del verbale delle operazioni, non essendo espressamente prevista tale sanzione, né di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, atteso il mancato richiamo operato nell'art. 271 c.p.p. a tali disposizioni (Cass. pen., n. 8836/2009, secondo cui l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 89 disp. att. c.p.p. in tema di verbali e nastri registrati delle intercettazioni non determina l'inutilizzabilità degli esiti dell'attività captativa legittimamente disposta ed eseguita).

In tal senso, si è affermato che non è affetto da invalidità o da inesistenza il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale, in considerazione della rilevanza nell'ordinamento giuridico del documento elettronico e della possibilità di dare in esso atto dell'inizio, delle modalità di svolgimento e della chiusura delle attività di captazione delle conversazioni (Cass. pen., n. 8442/2013, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la redazione di verbali in file realizzati mediante applicativo word, che devono ritenersi esistenti e validi anche se sia rimasto nella sola versione elettronica, seppur appare più funzionale e sicuro procedere alla stampa – e alla sottoscrizione "grafica" – osservando che, per effetto della legge 18 marzo 2008, n. 48, il documento informatico non è da ritenersi una copia, una riproduzione, una trasposizione virtuale di un documento materiale, ma un documento in sé, che assicura la certezza e la affidabilità dei dati informatici relativi ai rapporti giuridici. Il verbale informatico ben può contenere, a norma dell'art. 89 disp. att. c.p.p., l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e cessazione della intercettazione, i nominativi degli operatori).

Si ammette pacificamente la possibilità di correzione del verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche che contenga indicazioni erronee, da parte del medesimo pubblico ufficiale che lo ha redatto (Cass. pen., n. 33079/2011).

La giurisprudenza, inoltre, esclude che costituiscano causa di nullità del verbale delle operazioni di intercettazione le irregolarità nella annotazione dell'inizio o fine delle intercettazioni, della data e luogo di svolgimento e l'illeggibilità della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. L'art. 142 c.p.p., del resto, sanziona con la nullità il verbale solo «se vi è incertezza assoluta sulle persone che sono intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto».

In particolare, si afferma che, ai sensi dell'art. 271, comma 1, c.p.p., non determina l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione:

  • la irregolare indicazione di inizio e fine delle operazioni nei verbali ex art. 267, comma 5, c.p.p., che riguardano la durata complessiva dell'attività di intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati (Cass. n. 33231/2015);
  • la mancata indicazione della data e del luogo di formazione dello stesso e la illegibilità della firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto (Cass. pen., n. 21054/2010);
  • la mancata indicazione, nei verbali di inizio e fine delle operazioni, dei nominativi degli ufficiali di P.G. che hanno preso parte alle stesse (Cass. pen., n. 20418/2015);
  • la circostanza che il verbale delle operazioni eseguite venga redatto in un luogo diverso da quello in cui viene effettuata la registrazione, non potendo la sanzione processuale essere estesa all'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 89 disp. att. c.p.p., tra cui non è compresa l'identificazione del luogo di redazione del verbale con quello in cui le registrazioni sono state materialmente eseguite (Cass. pen., n. 4111/2007).

Di contro, quando tali carenze nelle annotazioni contenute nel verbale ridondano in una obiettiva incertezza sul luogo di effettivo svolgimento delle operazioni, rilevante ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., si è in presenza di una ipotesi di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni, deducibile dall'imputato anche nel giudizio abbreviato. In particolare, la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità delle intercettazioni per la mancanza dei verbali di inizio delle operazioni ed il contrasto tra i verbali di chiusura delle medesime operazioni, nei quali si dava atto della avvenuta registrazione delle conversazioni presso la caserma dei Carabinieri, e la certificazione del funzionario responsabile nella quale si attestava che le attività di captazione erano state eseguite presso la Procura della Repubblica (Cass. pen., n. 40209/2014).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.