La costituzione in giudizio cartacea preclude il prosieguo telematico per tutte le parti processuali

05 Febbraio 2018

Se il ricorrente si è costituito con modalità cartacee non può più utilizzare quelle telematiche, le quali sarebbero inibite anche al resistente; a queste conclusioni sono prevenuti i giudici delle Commissioni Regionali e Provinciali con le recenti sentenze n. 245 del 12 ottobre 2017 della CTP Reggio Emilia e n. 1981 del 21 dicembre 2017 della CTP Foggia.

Se il ricorrente si è costituito con modalità cartacee non può più utilizzare quelle telematiche, le quali sarebbero inibite anche al resistente; a queste conclusioni sono prevenuti i giudici delle Commissioni Regionali e Provinciali con le recenti sentenze n. 245 del 12 ottobre 2017 della CTP Reggio Emilia e n. 1981 del 21 dicembre 2017 della CTP Foggia, così interpretando il disposto degli artt. 2, 9 e 10 del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento del PTT).

Già la CTR Toscana con sentenza del 31 maggio 2017 n. 1377 aveva respinto l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate ritenendo che, come eccepito dall'appellato, la modalità telematica non poteva essere utilizzata in quanto nel grado precedente la costituzione era avvenuta con le modalità cartacee; avevano difatti ritenuto i Giudici di appello che la scelta dell'utilizzo della modalità telematica, secondo l'art. 2 del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, andasse effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado, e poiché nel caso in esame così non era stato, la notifica dell'appello non poteva essere effettuata a mezzo PEC e doveva ritenersi inesistente, determinando il passato in giudicato della sentenza di primo grado (v. A. Parente, Inammissibile la notifica dell'appello a mezzo PEC se il ricorso in primo grado era cartaceo, in IlProcessotelematico.it).

I Giudici della CTP Reggio Emilia e, più recentemente, quelli della CTP Foggia hanno invece ritenuto non costituito l'ufficio che aveva utilizzato per il deposito delle controdeduzioni la modalità telematica a mezzo S.I.Gi.T., con la motivazione che avendo la parte ricorrente scelto il deposito tradizionale, ossia cartaceo, secondo il combinato disposto degli artt. 9 e 10, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, anche il resistente era tenuto a seguire il medesimo mezzo dalla prima utilizzato.

Tutte le decisioni su cennate vanno nel verso di ritenere che i richiamati articoli 2, 9 e 10 del Regolamento del PTT intendano che l'obbligo di utilizzare per il deposito degli atti processuali il canale telematico, una volta scelto effettuando la notifica del ricorso con PEC, come pacificamente e incontrovertibilmente disposto dagli stessi per tutti i gradi del giudizio, sia valido anche in senso inverso, ossia che la scelta cartacea in primo grado divenga obbligatoria anche nel prosieguo, impedendo il passaggio a quella telematica nel grado successivo.

Ma i giudici delle menzionate Commissioni si sono spinti oltre ed hanno inteso come vincolante per il resistente la scelta effettuata dal ricorrente, poiché tale sarebbe da intendersi il contenuto del terzo comma del citato art. 10.

Pur ammettendo una possibile ambiguità di testo nell'anzidetto art. 10, tutte le sentenze non possono non sollevare perlomeno qualche dubbio sulla corretta interpretazione delle disposizioni normative invocate, in particolare quelle delle due CTP, le quali sembrano ignorare le disposizioni del successivo art. 12 del Regolamento, il quale, in presenza di un fascicolo informatico (possibile solo con la costituzione telematica di una delle parti) obbliga la segreteria della Commissione all'acquisizione a quest'ultimo come documenti informatici mediante scansione di quelli prodotti cartaceamente dall'altra parte processuale, operazione intesa, pertanto, ammessa e disciplinata.

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