Notificazione alla residenza

Mauro Di Marzio
15 Maggio 2018

La previsione dell'art. 138 c.p.c., circa la possibilità di notifica nelle mani proprie del destinatario, si integra con la disciplina, contenuta nell'art. 139 c.p.c., concernente la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.
Inquadramento

La funzione del procedimento di notificazione, diretto a portare l'atto processuale a conoscenza legale del destinatario, non potrebbe compiutamente realizzarsi se il legislatore richiedesse sempre ed in ogni caso l'effettuazione della notificazione a mani proprie del notificando, secondo quanto previsto dall'art. 138 c.p.c., quantunque questi venga ricercato laddove è del tutto naturale che venga trovato, ma risulti assente da quel luogo soltanto temporaneamente per ragioni meramente contingenti. In tal caso, infatti, il conseguimento dello scopo tipico del procedimento di notificazione diverrebbe eccessivamente difficoltoso, dal momento che il notificando, nonostante ogni adeguato sforzo del notificante, potrebbe non essere attinto dalla notificazione più e più volte, sicché il peso della sua infruttuosa ricerca finirebbe per ricadere sull'altra parte, risultando infine sproporzionato. Ecco, dunque, che la previsione dell'art. 138 c.p.c., circa la possibilità di notifica nelle mani proprie del destinatario, si integra con la disciplina, contenuta nell'art. 139 c.p.c., concernente la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

Il menzionato art. 139 c.p.c. (su cui v., in generale, Punzi, Notificazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978; Balena, Notificazione e comunicazione, in Dig. disc. priv., XII, Torino, 1995), non applicabile alle persone residenti all'estero, che abbiano in Italia il solo domicilio (Cass. civ. 25 settembre 2013, n. 21896), stabilisce che, se non avviene nel modo previsto nell'art.138 c.p.c., ossia a mani proprie:

  • la notificazione deve essere fatta nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio;
  • se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace;
  • in mancanza delle persone indicate, persone di famiglia o addette alla casa, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla;
  • in tal caso il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata (tale previsione è stata introdotta nel testo vigente dall'art. 174 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a far data dal 1° gennaio 2004: il portiere e il vicino sottoscrivono una ricevuta e non più l'originale dell'atto dal momento che il menzionato d.lgs. prevede la consegna in busta sigillata);
  • quando non è noto il Comune di residenza, la notificazione si fa nel Comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel Comune di domicilio, osservate in quanto possibile le disposizioni precedenti.
Caratteri generali della notificazione alla residenza

È dunque previsto dalla legge che la notificazione possa essere effettuata a mani di persona diversa dal destinatario purché sussistano due precise condizioni:

a) che la notificazione venga effettuata in un luogo normalmente frequentato dal notificando, perché egli vi abita o vi lavora;

b) che la notificazione venga effettuata a mani di persona legata al notificando da particolari vincoli, di famiglia, di lavoro/collaborazione, o anche soltanto di fatto, i quali consentano di presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il consegnatario dell'atto porterà il medesimo a conoscenza del notificando (Cass. civ. 18 ottobre 1984, n. 5267). Perciò, quando l'atto sia consegnato a mani di un familiare deve presumersi che sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. civ. 9 settembre 2013, n. 20651).

In tale quadro l'art. 139 c.p.c. stabilisce anzitutto che, se non avviene in mani proprie, la notificazione deve essere fatta, gradatamente, nel Comune di residenza di dimora o domicilio, ricercando il notificando in ciascun Comune, alternativamente, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, mediante consegna di copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, ovvero, gradatamente, al portiere o ad un vicino di casa che accetti di riceverla.

Poiché, inoltre, il vincolo tra il notificando e il familiare ovvero l'addetto è di regola più stretto ed affidabile del rapporto intercorrente tra il medesimo notificando ed il portiere o il vicino, è previsto che, quando la consegna dell'atto avvenga a mani di questi ultimi, l'ufficiale giudiziario, a mo' di ulteriore cautela, debba dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Merita qui sottolineare che la diversità di disciplina al riguardo prevista rispetto alla più garantista notificazione a mezzo del servizio postale non suscita dubbi di costituzionalità. È difatti manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 139, comma 2, c.p.c., censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede presidi analoghi a quelli stabiliti per la notificazione a mezzo posta. Premesso che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, nel caso di specie tale discrezionalità è stata ragionevolmente esercitata, attesa l'intrinseca diversità tra la notificazione a mezzo posta e quella eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario ed in considerazione della natura di pubblico ufficiale spettante a quest'ultimo (da ult. Corte cost. 13 aprile 2011, n. 130).

In sintesi nella disciplina in esame si combinano ordini preferenziali gerarchici ed ordini preferenziali alternativi.

La notificazione deve seguire l'ordine gerarchico per quanto attiene ai potenzialmente diversi Comuni in cui può essere eseguita ed alle persone del portiere e del vicino:

i) la notificazione deve essere in primo luogo eseguita nel Comune di residenza e, solo se esso è ignoto — oggettivamente ignoto, non già soggettivamente sconosciuto da parte del notificante — può essere eseguita presso il Comune di dimora, potendo infine essere eseguita presso il Comune di domicilio soltanto se sia ignoto anche quest'ultimo; si tratta — vale ribadire — di un ordine gerarchico tassativamente previsto, la violazione del quale dà luogo a nullità della notificazione (Cass. civ. 28 agosto 2008, n. 21778; Cass. civ. 2 ottobre 2008, n. 24544; Cass. civ. 28 gennaio 2005, n. 1753; Cass. civ. 5 agosto 2002, n. 11734; Cass. civ. 2 luglio 1997, n. 5945; Cass. civ. 21 dicembre 1991, n. 13849);

ii) la notificazione deve essere in primo luogo eseguita a mani del familiare o dell'addetto e, solo in mancanza di essi, può essere eseguita a mani del portiere, potendo infine essere eseguita a mani del vicino solo in mancanza del portiere; in caso di notifica nelle mani del portiere o del vicino di casa, l'ufficiale giudiziario deve in particolare dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita (Cass. civ. 27 settembre 2013, n. 22151; Cass. civ. 9 gennaio 2013, n. 371; Cass. civ. 12 aprile 2011, n. 8284).

La notificazione deve seguire un ordine meramente alternativo per quanto attiene ai possibili luoghi collocati in ambito comunale ed al primo gruppo di persone considerate dalla norma:

a) nell'ambito di ciascun comune la notificazione può essere indifferentemente eseguita tanto nella casa di abitazione del notificando, quanto laddove egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (Cass. civ. 1° febbraio 2010, n. 2266; in precedenza tra le altre Cass. civ. 13 agosto 2004, n. 15755; Cass. civ. 10 maggio 2000, n. 5957; Cass. civ. 8 maggio 1998, n. 4691; Cass. civ. 21 dicembre 1991, n. 13849; Cass. civ. 15 settembre 1981, n. 5103; Cass. civ. 14 novembre 1978, n. 5246; Cass. civ. 19 febbraio 1976, n. 543; Cass. civ. 18 febbraio 1975, n. 644) sicché l'ufficiale giudiziario può notificare l'atto presso l'ufficio senza aver preventivamente tentato la notificazione presso l'abitazione e viceversa; non si rinvengono precedenti in contrario fondati sulla nuova formulazione dell'art. 138, come modificato dall'art. 174, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale richiede che la consegna dell'atto debba avvenire, «di regola», a mani proprie del destinatario presso la casa di abitazione, e, solo in caso di impossibilità, ovunque il destinatario venga reperito, precetto, quest'ultimo, dal quale sembra doversi desumere che le operazioni di ricerca del destinatario, all'interno del Comune di residenza, dimora o domicilio, in funzione di tutela del diritto alla riservatezza, debbano avvenire in primo luogo presso la casa di abitazione;

b) la notificazione, poi, può essere indifferentemente eseguita a mani di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, sicché l'ufficiale giudiziario può notificare l'atto all'addetto senza verificare preventivamente la presenza di un familiare e viceversa.

Accanto alle persone menzionate, inoltre, la notificazione può essere eseguita (salvo non debba essere eseguita, nell'ipotesi contemplata dall'art. 141 c.p.c. in cui detta notificazione è obbligatoria) a mani del domiciliatario, ossia di soggetto che lo stesso notificando ha per propria volontà incaricato di ricevere le notificazioni (Cass. civ. 26 maggio 1999, n. 5109; Cass. civ. 19 gennaio 1989, n. 245; Cass. civ. 7 maggio 1984, n. 2772; Cass. civ. 4 settembre 1980, n. 5097).

L'ordine gerarchico dei comuni

Si è detto che la notificazione va tassativamente eseguita anzitutto presso il Comune di residenza, poi presso quello di dimora, poi presso quello di domicilio. E si è altresì affermato che, nell'ambito di ciascun Comune, il notificando può essere indifferentemente ricercato nella casa di abitazione ovvero laddove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Occorre ora aggiungere, inoltre, che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora (i.e. della residenza: v. art. 43, comma 2, c.c.), che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. civ. 3 agosto 2017, n. 19387). Il principio si fonda sul rilievo probatorio meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche. E dunque, è stato stabilito che la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria, ma tale prova non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario (Cass. civ. 30 novembre 2012, n. 21570). In particolare, costituisce idonea fonte di convincimento, per confermare o superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio; il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata (Cass. civ. 20 agosto 2015, n. 17021).

Va quindi ulteriormente rammentato che residenza e domicilio ben possono essere radicate nel medesimo Comune, nel qual caso il criterio preferenziale sopra indicato non opera più e la notifica può essere effettuata, in via alternativa, o presso la residenza o presso il domicilio (Cass. civ. 21 dicembre 1991, n. 13849). Lo stesso criterio di alternatività opera in ipotesi di domicilio speciale eletto a norma dell'art. 47 c.c., nel senso che il notificante può scegliere tra il domicilio eletto e gli altri luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c. (Cass. civ. 21 dicembre 1991, n. 13849).

Ai fini dell'applicazione del criterio gerarchico contemplato dalla norma, assume rilievo decisivo l'elemento dell'ignoranza cui fa riferimento l'art. 139, comma 6, c.p.c.: essa non è l'ignoranza meramente soggettiva del notificante, bensì un'ignoranza con carattere di oggettività, ossia quella che residua nonostante l'effettuazione delle ricerche della relativa informazione esperibili secondo l'ordinaria diligenza, le quali devono precedere, e non seguire, la notificazione stessa (Cass. civ. 3 novembre 2006, n. 23587). Ai fini della validità della notifica fatta in un Comune diverso da quello di residenza, il notificante ha dunque l'onere di provare di aver preventivamente compiuto le opportune ricerche, presso gli uffici anagrafici o in altre direzioni, quale il luogo di lavoro, in cui reperire le informazioni utili, volte ad accertare il comune di residenza del notificando, e di non esservi riuscito senza colpa alcuna, a onta delle adeguate indagini esperite, dovendo ritenersi, in difetto di tale prova, che la notificazione eseguita in un Comune diverso è affetta da nullità (Cass. civ. 6 maggio 2015, n. 8984).

La notificazione, eseguita in un comune diverso da quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., esclusa l'ipotesi della effettuazione mani proprie del destinatario ai sensi del precedente art. 138, è affetta da nullità, restando irrilevante ogni ulteriore indagine sulla qualifica della persona — quantunque si tratti, cioè, di uno dei consegnatari che la norma elenca — alla quale l'atto sia stato consegnato (Cass. civ. 5 ottobre 1998, n. 9875; Cass. civ. 12 giugno 1992, n. 7234; Cass. civ. 12 giugno 1986, n. 3925). È viceversa da escludere che la violazione del criterio gerarchico in esame costituisca ipotesi di inesistenza giuridica, il che comporta la normale operatività dei meccanismi di sanatoria contemplati dall'ordinamento (Cass. civ. 16 giugno 1984, n. 3604; Cass. civ. 8 marzo 1980, n. 1544; Cass. civ. 7 marzo 1986, n. 1511).

Esaminando la casistica, merita quindi aggiungere che la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza: è quindi valida la notificazione a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza (Cass. civ. 17 settembre 1998, n. 9279) ovvero la notificazione nel comune di residenza, con analoghe formalità, a persona ricoverata altrove presso una casa di cura per malattie mentali (Cass. civ. 6 dicembre 1975, n. 4050).

Quanto al rilievo della residenza dichiarata in contratto, detta dichiarazione costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche, aventi valore meramente presuntivo (Cass. civ. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. civ. 13 giugno 2008, n. 15938; Cass. civ. 12 novembre 2003, n. 17040; Cass. civ. 23 giugno 1977, n. 2660).

I luoghi

Passando all'esame dei luoghi presso i quali la notificazione può essere effettuata (casa di abitazione, ufficio, luogo di esercizio dell'industria o del commercio) entro l'ambito di ciascun comune (di residenza, dimora o domicilio), vale osservare che è nulla (non inesistente: Cass. civ. 11 febbraio 1980, n. 971) la notificazione qualora la consegna avvenga in luoghi diversi da quelli indicati dall'art. 139 c.p.c.: ed in tal caso è irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato (Cass. civ. 12 aprile 1996, n. 3445). Può darsi il caso, poi, della relata di notificazione mancante dell'indicazione del luogo presso cui la notificazione è stata eseguita: in tal caso, esclusa la nullità, è da presumersi fino a prova contraria, gravante sul destinatario, che la notificazione sia stata effettuata in uno dei luoghi normativamente considerati (Cass. civ. 29 settembre 2005, n. 19079; Cass. civ. 17 dicembre 1986, n. 737; Cass. civ. 24 gennaio 2007, n. 1550). Non è cioè nulla ma solo irregolare la relata di notifica in cui risulti omesso il luogo in cui la notificazione si perfeziona (Cass. civ. 2 aprile 2012, n. 5257).

Il reclamo in tema di elezioni dell'ordine di avvocati può essere notificato presso la sede del COA, in quanto per il consigliere eletto ed esercente le correlative funzioni presso detto consiglio, tale luogo costituisce, ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.p.c., "ufficio", che, avendo la propria origine etimologica nel termine “opificium”, deve essere ricondotto al luogo dove si realizza l'opera che si ha il compito di svolgere e, pertanto, non si identifica solo con l'ufficio creato, organizzato o diretto dal destinatario per la trattazione di affari propri, ma anche con quello in cui presta servizio od esercita la sua attività lavorativa, senza che sia necessaria una presenza fisica abituale e continua nel luogo di lavoro, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione con lo stesso che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato (Cass. civ., Sez. Un., 14 novembre 2017, n. 26857).

I consegnatari

L'art. 139 c.p.c., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario. La qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria (Cass. civ. 24 agosto 2016, n. 17288; Cass. civ. 17 dicembre 2014, n.26501; Cass. civ. 17 maggio 2013, n. 12181; Cass. civ. 20 giugno 2007, n. 14366). Le situazioni, però, vanno riguardate caso per caso. Talora si è affermato che tale prova può essere data soltanto provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (Cass. civ. 14 novembre 2017, n. 26928, che ha ritenuto valida la notifica effettuata al cognato del destinatario che si trovava nella residenza del destinatario medesimo). Ed è stato ribadito che non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela (Cass. civ. 12 marzo 2012, n. 3906). È stato tuttavia anche affermato che, ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell'atto (Cass. civ. 15 dicembre 2016, n. 25876).

Non occorre che il familiare sia convivente. La consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass. civ. 11 aprile 2012, n. 5729).

Naturalmente, laddove la notifica sia stata effettuata a mani di un familiare del destinatario, presso la residenza del familiare, non trova applicazione la presunzione di convivenza non meramente occasionale con conseguente nullità della notifica stessa (Cass. civ. 25 ottobre 2017, n. 25391; Cass. civ. 24 settembre 2015, n. 18989; Cass. civ. 17 aprile 2015, n. 7830; Cass. civ. 5 aprile 2011, n. 7750).

La consegna al portiere

Si è già detto che notificazione deve essere in primo luogo eseguita a mani del familiare o dell'addetto e, solo in mancanza di essi, può essere eseguita a mani del portiere: deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell'avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo, mentre non può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere, non risultando alcunché dalla notifica (Cass. civ. 12 aprile 2011, n. 8284). In caso di notifica a mani del portiere, come si è pure visto, l'ufficiale giudiziario deve inviare al destinatario della notifica l'apposita raccomandata prevista dal comma 4 dell'art. 139 c.p.c.. Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass. civ., Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18992, che ha dunque disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione).

Nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come «incaricato al ritiro», senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c. (Cass. civ. 1 dicembre 2017, n. 28902; Cass. civ. 20 ottobre 2017, n. 24933, concernente fattispecie relativa al ritiro della copia notificata di una sentenza da parte de portiere dello stabile in cui si trovava il domicilio dell'avvocato, Cass. civ. 20 luglio 2016, n. 14933).

In tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. civ. 9 agosto 2017, n. 19795).

Riferimenti

Matteini Chiari-Di Marzio, Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014.

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