Liberazione anticipata

Leonardo Degl'Innocenti
Leonardo Degl'Innocenti
Francesco Faldi
17 Maggio 2018

La liberazione anticipata è il beneficio penitenziario che consente al condannato, non necessariamente detenuto, di ottenere la riduzione della pena da espiare.L'ordinamento prevede tre diverse figure di liberazione anticipata: a) la liberazione anticipata ordinaria disciplinata dall'art. 54 ord. penit. che consiste nella detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata concedibile al condannato che ha dato prova di partecipare all'opera di rieducazione; b) la liberazione anticipata speciale disciplinata dall'art. 4 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 che consiste nella detrazione di 75 giorni per ogni semestre di pena scontata; c) la liberazione anticipata riparatoria (o risarcitoria) di cui all'art. 35-ter ord. penit.
Inquadramento

La liberazione anticipata è il beneficio penitenziario che consente al condannato, non necessariamente detenuto, di ottenere la riduzione della pena da espiare.

L'ordinamento prevede tre diverse figure di liberazione anticipata:

a) la liberazione anticipata ordinaria disciplinata dall'art. 54 ord. penit. che consiste nella detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata concedibile al condannato che ha dato prova di partecipare all'opera di rieducazione;

b) la liberazione anticipata speciale disciplinata dall'art. 4 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 che consiste nella detrazione di 75 giorni per ogni semestre di pena scontata;

c) la liberazione anticipata riparatoria (o risarcitoria) di cui all'art. 35-ter ord. penit. introdotto con il decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 11 concedibile dal magistrato di sorveglianza a titolo di risarcimento del danno derivante da una carcerazione sofferta in condizioni tali da violare l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (che come noto vieta di sottoporre le persone detenute a trattamenti inumani e degradanti) e che consiste nella «riduzione della pena detentiva ancora da espiare, pari nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio». L'istituto de quo costituisce la risposta del Legislatore alle sollecitazioni provenienti dalla Corte europea (sentenza 8 gennaio 2013 Torreggiani c. Italia) e, successivamente, dalla pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 279 del 2013), affinché fosse garantita una riparazione effettiva delle violazioni della citata norma convenzionale. La giurisprudenza ha individuato le peculiarità del rimedio di cui all'art. 35-ter ord. penit. «nella ispirazione solidaristica e nella connotazione pubblicistica dell'istituto introdotto nell'ordinamento con finalità non risarcitorie, ma riparatorie e di riequilibrio ed in parte compensatrici della lesione della libertà rivelatasi ingiusta» (Cass. pen., Sez. unite, 21 dicembre 2017, n. 3775, Tuttolomondo).

Le Sezioni unite con la sentenza da ultimo richiamata hanno, tra l'altro, affermato:

a) il principio secondo cui il rimedio risarcitorio è esperibile anche in riferimento a condotte lesive verificatesi prima dell'entrata in vigore dell'art. 35-ter ord. penit. in quanto la legge istitutiva del rimedio non ha riconosciuto «un diritto soggettivo in precedenza inesistente. È infatti l'art. 3 della Convenzione Edu a riconoscere il diritto del detenuto a ottenere che l'espiazione della pena non avvenga mediante trattamenti inumani o degradanti, fonte resa esecutiva con la legge di ratifica 4 agosto 1955, n. 848, che ha esteso e rafforzato la previsione contenuta nell'art. 27 della Costituzione. D'altra parte non può non evidenziarsi che la previsione convenzionale sul divieto di pene degradanti, come interpretata dalla Corte Edu, si inscrive nel quadro dei principi costituzionali che presiedono al sistema punitivo complessivamente inteso, qualificato dal canone della legalità della pena, dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dal finalismo rieducativo. E la finalità rieducativa della pena risulta frustrata in radice da condizioni di vita intramuraria inumane e degradanti»;

b) che«la prescrizione del diritto leso dalla detenzione inumana e degradante, azionabile dal detenuto ai sensi dell'art. 35-ter ord. penit. per i pregiudizi subiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 92 del 2014, decorre dal 28 giugno 2014», e ciò in quanto «il rimedio risarcitorio in esame non era infatti prospettabile prima dell'entrata in vigore della novella del 2014. E l'assenza di un previgente strumento di tutela, accessibile ed effettivo - idoneo a far cessare la detenzione in condizioni inumane e degradanti anche mediante forme di compensazione in forma specifica - integra un impedimento all'esercizio del diritto rilevante ai sensi del generale principio di cui all'art. 2935 c.c., in base al quale la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Occorre evidenziare che le tre figure di liberazione anticipata non sono riconducibili ad una categoria unitaria e ciò in quanto la liberazione anticipata riparatoria si differenzia dalle altre due forme sia sotto il profilo dei presupposti che sotto quello delle finalità. Infatti tanto la liberazione anticipata ordinaria che quella speciale presuppongono che il condannato abbia dimostrato di aver partecipato all'opera di rieducazione e sono finalizzate a favorirne il recupero sociale; viceversa la liberazione anticipata riparatoria trova il suo presupposto nella sottoposizione del condannato a condizioni detentive tali da violare l'art. 3 della Convenzione europea e persegue la finalità di risarcire il condannato per il pregiudizio (riconducibile al genus del danno non patrimoniale) subito a causa di tale violazione. Ne consegue che la riduzione di pena concessa ai sensi dell'art. 35-ter ord. penit. non potrebbe assumere rilievo ai fini di cui all'art. 54, comma 3, ord. penit. in forza del quale «agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 (i.e. 45 giorni per ogni semestre) si considera come pena espiata» e ciò anche con riguardo alle persone condannate all'ergastolo, per le quali il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea potrà essere attuata soltanto mediante la corresponsione di una somma di denaro (nella misura di 8 euro per ogni giorno nel quale il detenuto ha subito il pregiudizio) come indicato dal comma 2 dell'art. 35-ter (che, per altro, non riguarda il caso delle persone condannate all'ergastolo). Tale soluzione sembra avvalorata anche dalla Corte costituzionale che con la sentenzan. 204 del 2016 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell'art. 35-ter ord. penit. A favore della concedibilità in caso di persone condannate all'ergastolo del solo risarcimento pecuniario potrebbe infatti essere valorizzato il seguente passaggio della motivazione della sentenza:

«tuttavia, l'ultimo periodo dell'art. 35-ter, comma 2, della legge del 1975 stabilisce che il risarcimento del danno in forma pecuniaria spetta anche nel caso in cui non è ammessa la riduzione di pena, perché il periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane è stato inferiore a quindici giorni, e perciò prevede espressamente la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento economico, pure in mancanza di qualsiasi collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo. È perciò direttamente nella lettera della disposizione impugnata che l'interprete rinviene il criterio logico per risolvere il caso sottoposto all'attenzione del giudice rimettente. Il legislatore, introducendo il ristoro economico, si è preoccupato di coordinarlo con il rimedio della riduzione di pena, specificando, per mezzo delle espressioni letterali ricordate dallo stesso rimettente, quando e come al secondo subentra il primo. È a questo scopo che il comma 2 dell'art. 35-ter reca indicazioni linguistiche di mero appoggio al comma 1. Con tali indicazioni la disposizione ha anche la funzione di stabilire la priorità del rimedio costituito dalla riduzione di pena. Priorità che non può significare però preclusione nel caso in cui non ci sia alcuna detrazione da operare. Al di fuori dell'ipotesi del coordinamento tra i rimedi del primo e quelli del secondo comma dell'art. 35-ter impugnato resta la piena autonomia del ristoro economico, appunto confermata dall'ultimo periodo del secondo comma sopra ricordato.»

La liberazione anticipata ordinaria

La liberazione anticipata ordinaria ex art. 54 ord. penit. è concessa al detenuto (anche ammesso a espiare la pena in regime di semilibertà o di detenzione domiciliare) che abbia dimostrato di aver partecipato all'opera di rieducazione.

In evidenza

Occorre segnalare che in virtù di quanto prevede l'art. 47, comma 12-bis, ord. penit., introdotto dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277, la liberazione anticipata può essere concessa anche alle persone ammesse a espiare la pena in regime di affidamento in prova, quindi non detenute, a condizione che abbiano dato prova nel periodo di affidamento di un concreto recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori dell'evoluzione positiva della personalità. Ai fini della concessione della liberazione anticipata a favore della persona ammessa ad espiare la pena in regime di affidamento, non è quindi sufficiente che il condannato rispettato le prescrizioni imposte dal tribunale con l'ordinanza applicativa della misura alternativa ma occorre un quid pluris che il Legislatore ha individuato nella realizzazione di condotte sintomatiche della evoluzione positiva della personalità del condannato e che possono consistere, per esempio, nello svolgimento di attività di volontariato o nel risarcimento, anche parziale, del danno cagionato alla persona offesa dal reato.

Tornando alla liberazione anticipata concedibile ai detenuti e, in particolare, a coloro i quali sono soggetti all'espiazione della pena in regime carcerario, va evidenziato che l'accertamento della condizione alla quale è subordinata la concessione della riduzione di pena (partecipazione all'opera di rieducazione) deve avvenire secondo i criteri dettati dall'art. 103, comma 2, del d.P.R. 230 del 2000, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative limitative della libertà personale, quindi «con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna».

In giurisprudenza si è affermato che «in tal modo si è richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento, sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali senza sia richiesto che le finalità rieducative siano già state conseguite con il completamento dell'opera di risocializzazione: la lezione interpretativa offerta sul punto da questa Corte ha già indicato che in assenza di attività trattamentali, perché non offerte dall'istituto penitenziario, debba essere considerato ogni altro elemento comportamentale, dal quale poter desumere una revisione critica da parte del detenuto delle passate condotte e l'evoluzione della sua personalità con l'abbandono di logiche e scelte di vita devianti. Inoltre, anche per la concessione della liberazione anticipata, come per gli altri benefici di cui al capo 6 della l. 26 luglio 1975, n. 354, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma da giustificare in modo specifico, circa i presupposti richiesti

dall'ordinamento e le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti» (Cass. pen., Sez. I, 10 maggio 2017, n. 29023, Acerrano, inedita).

In evidenza

Secondo un certo orientamento «la prova della partecipazione all'opera di rieducazione di cui all'art. 54 ord. penit. deve essere tanto più convincente quanto più grave è il reato in espiazione e deve essere correlata alla sua natura» (Cass. pen., Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 30905, Gambino, inedita, nella cui motivazione si osserva che «il trascorso personale del prevenuto» che aveva assunto un ruolo di primo piano nella consorteria mafiosa di appartenenza, «imponeva, ai fini del beneficio richiesto, una più profonda adesione alle finalità di recupero, che andasse al di là di una mera partecipazione alle attività di rieducazione svolte negli istituti carcerari e si manifestasse in una convinta repulsa del passato»).

Sempre con riferimento alla posizione del detenuto riconosciuto colpevole del delitto di associazione di tipo mafioso Cass. pen., Sez. I, 26 novembre 2017, dep. 6 marzo 2018, n. 10207, Brunetto, inedita, ha statuito che: «lo stato di detenzione di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio, atteso che la perdurante appartenenza al gruppo di una persona, della quale sia provata l'affiliazione, può essere ritenuta in qualunque momento ove manchi la notizia di una intervenuta dissociazione»cosicché risulta corretta la decisione del tribunale di sorveglianza che «ha ritenuto che la permanenza dello stato di associato del B. era sintomatica del fatto che la regolarità della condotta del detenuto nei periodi valutati positivamente aveva avuto un carattere meramente formale, mancando la adesione reale al trattamento che il beneficio della liberazione anticipata presuppone».

Con riferimento alla condotta intramuraria assume rilievo il profilo relativo all'incidenza che le decisioni adottate dall'autorità penitenziaria nell'esercizio del potere disciplinare sulle valutazioni che il magistrato di sorveglianza è chiamato ad effettuare ai fini della concessione (o del diniego) della riduzione di pena. La Suprema Corte ha affermato che il giudice, ai fini del diniego della liberazione anticipata, è legittimato a prendere in considerazione e a tenere conto del contenuto dei rapporti disciplinari redatti a carico del detenuto, a prescindere dagli eventuali vizi formali del relativo procedimento, atteso che, «per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione» (Cass. pen., 28 novembre 2002, Fedele, in C.E.D. Cass., n. 224972; Cass. pen., Sez. I, 26 giugno 2008, n. 28588, Morano; Cass. pen., Sez. I, 16 dicembre 2008, n. 13013, Bellocco). D'altra parte si è affermato che «in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal

detenuto» (Cass. pen., Sez. I, 10 novembre 2017 dep. 9 marzo 2018, n. 10648 Cesarano, inedita; Cass. pen., Sez. I, 22 dicembre 2017, dep. 13 marzo 2018, n.11332, Cacciola: nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata in quanto nel periodo da valutare la condotta intramuraria serbata dal detenuto risultava inficiata dalla commissione dell'infrazione disciplinare di cui all'art 77, n. 15 d.P.R. 230 del 2000 che tipizza come illecito disciplinare «l'atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari»).

Segue. I semestri da valutare

Ai fini della concessione della liberazione anticipata possono essere valutati soltanto semestri di carcerazione, o comunque di espiazione pena, imputabili alla pena in esecuzione eventualmente anche a titolo di fungibilità o di presofferto, semestri che possono essere formati anche dalla unione di periodi di detenzione discontinui e separati tra loro da intervalli di tempo più o meno lunghi (Cass. pen., Sez. I, 12 dicembre 2017, dep. 6 marzo 2018, n. 10213, Improta, inedita), dovendosi per altro osservare che tanto maggiore è il lasso di tempo intercorrente tra i singoli periodi da unire per la formazione del semestre, quanto più difficile sarà accertare l'effettiva sussistenza della partecipazione all'opera di rieducazione.

In ordine all'ambito temporale da prendere in considerazione ai fini della concessione o meno della liberazione anticipata la Corte di cassazione ha più volte affermato che la disamina comportamentale deve essere condotta in modo frazionato per ciascun semestre di espiazione della pena detentiva al quale l'istanza si riferisce, potendo comportare la concessione del beneficio per alcuni semestri e il diniego per altri, anche se «il comportamento tenuto dal condannato in alcuni specifici semestri in valutazione può riverberare la sua valenza negativa ai periodi precedenti se sia grave ed assuma valore sintomatico della mancata partecipazione in modo pieno, incondizionato e convincente all'opera di rieducazione per tutto il periodo in esame» (Cass. pen., Sez. I, 10 maggio 2017, n. 29203, Acerrano, cit.); si può dunque affermare che in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (Cass. pen., Sez. I, 16 marzo 2018, n. 14478, Muraca, inedita; Cass. pen., Sez. I, 10 novembre 2017, dep. il 9 marzo 2018, n. 10653, Bombaci, inedita; Cass. pen., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 8503, Miccio, inedita; Cass. pen., Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 24449, Bastone). Si pensi, per esemplificare, a comportamenti di rilevante gravità come l'introduzione in istituto e la conseguente cessione a terzi di sostanze stupefacenti; oppure la partecipazione ad una rissa nella quale un detenuto abbia riportato lesioni gravi o gravissime.

La possibilità di derogare al criterio della valutazione frazionata per semestri assume rilievo soprattutto in caso di detenzione unica e non ininterrotta, acquistando rilevanza i periodi, trascorsi in libertà, che si frappongono fra le diverse carcerazioni, cosicché gli eventuali reati commessi in tale lasso di tempo possono essere presi in considerazione anche se i periodi di detenzione in carcere siano esenti da illeciti disciplinari, poiché in tema di liberazione anticipata, quando il giudizio investe globalmente più semestri di detenzione, ai quali si siano alternati periodi di libertà del condannato, nel corso dei quali egli ha continuato a delinquere commettendo gravi reati, il riferimento al comportamento mantenuto in ambiente extra-carcerario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto interessato che non può essere esclusivamente legata al comportamento tenuto in stato di detenzione (Cass. Sez.I, 23.10.2008, n.41090, Benvenga, inedita). In quest'ottica la Suprema Corte ha affermato che «quando il beneficio è concesso in relazione a periodo di custodia cautelare costituisce condizione ostativa alla sua concessione il fatto che il richiedente, in epoca successiva alla concessione della custodia, abbia commesso un reato essendo ciò indice di mancata, proficua partecipazione all'opera di rieducazione.... Infatti qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione» (Cass. pen., 24 novembre 2017, dep. 15 marzo 2018, n. 11794, Fidanzati, inedita).

Si è inoltre affermato che, in caso di commissione di un fatto penalmente rilevante, il giudice di sorveglianza non è tenuto ad attendere la definizione del procedimento instaurato a carico del condannato che ha chiesto la riduzione di pena e ciò in quanto «ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali procedimenti penali devono essere valutati sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame. Occorre altresì rimarcare che, nel procedimento di sorveglianza ben possono essere valutati i fatti storicamente accertati, che dimostrino l'insussistenza delle condizioni per fruire di una misura alternativa, e ciò a prescindere dal giudizio di colpevolezza in ordine a tali fatti, qualora per gli stessi penda procedimento penale, e senza quindi che sia necessari attendere la definizione di quest'ultimo» (Cass. pen., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 8499/2018, Santi Amantini).

Secondo Cass. pen., Sez. I, 13 giugno 2017, dep. 5 febbraio 2018, n. 5310, Riso, inedita, la liberazione anticipata può essere negata anche nel caso in cui il condannato sia stato assolto dal reato che aveva determinato la valutazione negativa del semestre. Nel caso di specie il reo era stato assolto dal delitto di minaccia a pubblico ufficiale avendo pronunciato nei confronti degli operanti che stavano procedendo ad un controllo sull'autovettura, la frase “via ammazzo tutti”, frase che era stata considerata al giudice della cognizione come mera espressione di atteggiamenti ostili non accompagnata dalla specifica prospettazione di un danno ingiusto, priva della concretezza sufficiente a renderla idonea a turbare i pubblici ufficiali nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali, così da integrare una reazione genericamente minatoria priva di rilevanza penale. Il giudice di sorveglianza, viceversa, con decisione confermata in sede di legittimità, ha negato la riduzione di pena valorizzando la condotta posta in essere dal condannato, a prescindere dalla ritenuta irrilevanza penale, come sintomatica «della mancata percezione dei fondamenti basilari del processo di risocializzazione durante l'esecuzione della pena nel quale si compendia il giudizio demandato dall'art. 54 ord. penit.».

Segue. La revoca del beneficio

L'art 54, comma 3, ord. penit. prevede la revoca della liberazione anticipata già concessa in caso di condanna per un delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione.

Per effetto della sentenza n. 186 del 1995 della Corte costituzionale la revoca del beneficio non costituisce una conseguenza automatica derivante dalla condanna, dovendo il giudice di sorveglianza verificare se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile col mantenimento del beneficio.

Sulla scorta di tale principio «spetta al Tribunale di Sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza»(Cass. pen., Sez. I, 22 dicembre 2017, n.3636/2018, Sanna, inedita; Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre .2017, n.7933/2018, Fiorini, inedita, che confermano il principio enunciato da Cass. pen., Sez. I, 7 aprile 2010, n.16784, Balsamo. Con la sentenza Sanna la Corte, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale, ha annullato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato la richiesta di revoca della liberazione anticipata avanzata in ragione del fatto che l'interessata, ammessa ad espiare la pena in regime di affidamento in prova, era stata arrestata in flagranza e poi condannata per il delitto di cui all'art 73, comma 5,d.P.R. 309/1990 e s.m.i.).

Sempre in tema di revoca della liberazione anticipata in giurisprudenza (Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre 2017, n. 7933, cit.) si è puntualizzato:

a) che la revoca riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non solo il semestre nel quale la condotta (commissione di un delitto non colposo) è stata posta in essere;

b)che nel caso in cui le pene inflitte siano state assorbite in un provvedimento di cumulo è necessario che questo sia sciolto per verificare quale condanna fosse ancora in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto, per procedere poi alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena.

Deve infine escludersi che sia possibile procedere al riesame di periodi di carcerazione o di espiazione pena già valutati con ordinanza di rigetto. Sul punto Cass. pen., Sez. I, 15 settembre 2017, n. 55178, Uccello, inedita, secondo cui: «il procedimento di sorveglianza è assoggettato alle regole proprie di ogni altro procedimento giurisdizionale, ivi compresa quella che disciplina la definitività dei provvedimenti in caso di esaurimento dell'iter delle impugnazioni ovvero di mancata impugnazione da parte degli aventi diritto. Ne consegue che, per quanto riguarda le liberazioni anticipate, le decisioni in materia, una volta divenute definitive, precludono il successivo riesame del comportamento del condannato in relazione al medesimo periodo, già in precedenza preso in considerazione (Sez. 1, 19 luglio 1993 n. 2877); in altri termini, una volta respinta o accolta l'istanza di liberazione anticipata e formatosi il giudicato, una successiva richiesta sul medesimo periodo soggiace all'effetto preclusivo del precedente giudicato, di talché è inibito riprendere in esame il comportamento del condannato relativo alla richiesta già esaminata».

La liberazione anticipata speciale

La liberazione anticipata speciale presenta le seguenti caratteristiche:

a) la riduzione di pena concedibile dal magistrato di sorveglianza è pari a 75 anziché a 45 giorni per ogni semestre di pena espiata, “maggiorazione” finalizzata a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario (principale causa della violazione dell'art. 3 della Convenzione europea) favorendo l'uscita anticipata delle persone detenute dal circuito penitenziario;

b) l'esclusione dall'ambito di applicazione della norma dei semestri espiati in regime di affidamento in prova o di detenzione domiciliare (esclusione “oggettiva” determinata dal fatto che in questi casi la pena viene espiata extra moenia e pertanto il beneficio de quo non potrebbe incidere sul fenomeno del sovraffollamento penitenziario);

c) l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale beneficio delle persone condannate per taluno dei reati indicati nell'art. 4-bis ord. penit. (esclusione “soggettiva” introdotta dalla legge di conversione e giustificata dalla maggior pericolosità che connota gli autori dei predetti delitti): trattasi dei c.d. reati ostativi rispetto ai quali sono previsti divieti e restrizioni di vario tipo in ordine alla concessione dei benefici penitenziari;

d) efficacia limitata nel tempo in quanto circoscritta al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, quindi fino al 23 dicembre 2015.

Con riguardo al punto sub c) va rilevato:

1. che l'esclusione dall'ambito di applicabilità del beneficio opera anche con riguardo alle persone, detenute in espiazione di un delitto ostativo ex art. 4-bis ord. penit., che avevano presentato la domanda di riduzione di pena anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione 10 del 2014 (vale a dire durante la vigenza del decreto) e ciò in ossequio al principio enunciato dall'art. 77, comma 3, Cost. che prevede l'inefficacia ex tunc delle norme del decreto legge non convertito.

L'inserimento del riferimento ai reati di cui all'art. 4-bis ord. penit. nella formulazione definitiva dell'art. 4 del decretolegge 146 del 2013, conseguente alla sua conversione con modifiche da parte della legge 10 del 2014, tenuto conto della soppressione del comma 4 della stessa disposizione – che disciplinava le condizioni per l'accesso al beneficio – non può che implicare la mancata conversione dello stesso decreto, nella parte in cui era originariamente previsto tale beneficio: la mancata conversione del decreto nella sua originaria formulazione, dunque, comporta l'inefficacia ex tunc – e quindi anche con riferimento ai semestri antecedenti alla conversione (Cass. pen., Sez. I,19 dicembre 2016, n. 6013, Papalia, inedita, ove si precisa che nel caso di specie non configurandosi un fenomeno di successione di leggi nel tempo, ma di «alternatività sincronica fra produzioni normative, quali sono sia la dichiarazione di illegittimità costituzionale, sia la mancata conversione di un decreto legge», non possono assumere rilievo il principio del tempus regit actum, del canone della applicazione della norma vigente al momento della domanda e della ultrattività della norma penale più favorevole; cfr. anche Cass. pen., Sez. I, 24 novembre 2017, dep. il 15.03.2018, Monterosso, inedita e Cass. pen., Sez. I, 23 giugno 2017, n. 8455, Capilli secondo cui «questa Corte ha affermato, con orientamento costante, a partire dalla sentenza n. 34073 del 27/06/2014, in C.E.D. Cass., n. 260848, che i principi in tema di caducazione ex tunc delle norme introdotte con un decreto d'urgenza non convertito in legge, e la natura di norma processuale della modifica apportata, in sede di conversione, dalla legge 10 del 2014 all'art. 4 del d.l. 146 del 2013, soggetta perciò alla regola tempus regit actum, escludono qualsiasi ultrattività della norma di diritto penitenziario originariamente contenuta nel decreto non convertito, a prescindere dal fatto che l'istanza di integrazione del beneficio della liberazione anticipata fosse stata presentata nella vigenza della norma originaria (e non convertita in legge), la cui caducazione ne esclude in radice l'idoneità a generare diritti o aspettative suscettibili di tutela; non sono prospettabili questioni di disparità di trattamento o di legittimità costituzionale della norma che esclude i condannati per reati indicati nell'art. 4-bis ord.pen. dalla disciplina che amplia la detrazione di pena semestrale, potendo il legislatore legittimamente sottoporre il regime speciale introdotto dalla novella a limiti ragionevoli determinati da situazioni alle quali si collega una connotazione di immanente e peculiare pericolosità». L'impossibilità di attribuire carattere ultrattivo ai comportamenti pregressi di adesione al trattamento penitenziario previsti dal decreto legge non convertito che a detti comportamenti ricollegava un effetto favorevole e l'inidoneità delle norme contenute in un decreto legge non convertito a inserirsi in un fenomeno di successione di leggi quale quello regolato dall'art. 2 c.p. è stata confermata anche da Cass. pen., Sez. I,27 settembre 2017, n.48570, Dell'Utri, (in Riv. Pen., 2018 pp. 63 e ss. nella motivazione della quale si precisa che «l'efficacia del decreto legge non convertito che può farsi salva è da ritenere circoscritta ai soli atti e rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, ovvero ai fatti concomitanti, e non può in alcun modo essere estesa fino al riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni precedenti solo perché la relativa domanda era ancora sub iudice al momento della conversione del decreto»; la stessa sentenza ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art 4 nella parte in cui esclude dalla possibilità di beneficiare della liberazione anticipata speciale i condannati per taluni dei reati di cui all'art 4-bis ord. penit);

2. che nel caso in cui il condannato deve espiare, in forza del cumulo materiale o giuridico, pene inflitte sia per reati ostativi (es. associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 74 del d.P.R. 309/1990) che per reati comuni (es. spaccio di sostanze stupefacenti), il magistrato di sorveglianza deve individuare la quota di pena riferibile al reato ostativo e quella al reato comune, in modo da considerare come scontata per prima la pena inflitta per il reato ostativo ed applicare il beneficio penitenziario alla quota di pena imputabile a quest'ultimo reato (c.d. scioglimento in bonam partem del cumulo: il cumulo è quindi suscettibile di essere sciolto onde determinare il momento in cui deve ritenersi avvenuta l'espiazione delle pena pecuniaria relative ai delitti ostativi, con conseguente cessazione del divieto, o della limitazione, alla fruizione dei benefici penitenziari per quanto riguarda la pena ancora da scontare; cfr. Cass. Sez. I, 6013/2016, Papalia cit.). Il magistrato di sorveglianza può dunque concedere la liberazione anticipata speciale anche al condannato per un delitto ostativo a condizione che abbia accertato che al momento della presentazione dell'istanza il condannato aveva già interamente espiato la quota di pena imputabile al reato ostativo (cfr. da ultimo Cass. pen., Sez. I,20 gennaio 2017, dep. il 13 febbraio 2018, n. 6976, Presta, inedita che ha ribadito l'obbligo per il giudice di merito di procedere allo scioglimento del cumulo, materiale o giuridico, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la concessione della liberazione anticipata speciale; Cass. pen., Sez. I, 22 novembre 2017, dep. 6 marzo 2018, n. 10210, Brescia, inedita).

Con riguardo al punto sub d) occorre evidenziare che l'art. 4 decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 si configura come una norma a carattere eccezionale e derogatoria della disciplina generale (quella dettata dall'art. 54 ord. penit.) e come tale non può che trovare applicazione per i casi e per i tempi espressamente considerati con la conseguenza che la liberazione anticipata speciale non può essere concessa con riguardo al semestre iniziato prima del 23 dicembre 2015 (termine finale di vigenza della norma speciale) ma terminato dopo tale data (c.d. semestre “a cavallo”). D'altra parte il Legislatore non ha dettato con riguardo ai semestri che vanno oltre il termine finale, pur essendo iniziati antecedentemente a esso, una disciplina ad hoc, a differenza di quanto invece espressamente previsto per il semestre “a cavallo” della data iniziale di vigenza dell'istituto (1 gennaio 2010): il comma 2 dell'art. 4 d.l. 146/2013 prevede infatti per i condannati che a decorrere dal 1 gennaio 2010 hanno già beneficiato della liberazione anticipata è riconosciuta una maggiore detrazione di 30 giorni per ogni semestre di pena espiata, purché vi sia stata continuità nella partecipazione all'opera di rieducazione, mentre il comma 3 della norma prevede che tale detrazione maggiorata si applica anche ai semestri in corso di espiazione alla data del 1 gennaio 2010 (Cass. pen., Sez. I,26 ottobre 2017, n.58080, Ramaro, inedita; Cass. pen., Sez. I,1 marzo 2018, n.9988, Turchi, inedita).