La falsa attribuzione della qualità di fidanzato integra il reato di sostituzione di persona. Una curiosa lettura dell’art. 494 c.p.
31 Maggio 2018
Il fidanzamento non è un rapporto privo di effetti giuridici pertanto integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che qualificandosi come fidanzato della persona offesa ritirava il telefono cellulare acquistato a nome di questa. La soluzione è stata adottata da Cass. pen., Sez. II, 23327/2018, motivando che: «la formulazione della norma [art. 494 c.p.] conferisce alla nozione di effetto giuridico, a tal fine rilevante, un ampio contenuto, comprensivo di conseguenze attinenti ai più vari aspetti dei rapporti sociali […] Per contro, non è condotta idonea ad integrare il reato suddetto l'essersi l'imputato attribuito una qualità da cui non è possibile fare discendere specifici effetti giuridici […]. Il fidanzamento, tuttavia, non è un rapporto privo di effetti giuridici. La promessa di matrimonio è istituto regolato dal codice civile (al titolo VI, capo I) e l'ordinamento “non richiede né una particolare forma di promessa, né una pubblicità della promessa effettuata, in quanto con la disposizione dell'art. 80 c.c. si limita a riconoscere al donante la facoltà di chiedere la restituzione dei doni effettuati a causa della promessa di matrimonio, cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza della causa del mancato matrimonio [...] L'essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni tra fidanzati è come risulta dall'accertamento in fatto del giudice di merito che i doni siano stati fatti a causa della promessa di matrimonio, si giustificano cioè per il solo fatto che tra i due è intercorsa una promessa o un fidanzamento, per cui secondo l'id quod plerumque accidit non troverebbero altra plausibile giustificazione al di fuori del fidanzamento» |