Colloqui con l’avvocato. L’intercettazione è legittima se la conversazione non ha natura professionale
06 Giugno 2018
«Il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori, non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la ratio della regola posta dall'art. 103 c.p.p., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa»
Il principio di diritto è stato affermato da Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 24451, depositata il 30 maggio 2018, che ha con queste motivazioni rigettato il ricorso presentato da due imputati per il reato di ricettazione i quali lamentavano l'inutilizzabilità dell'intercettazione della conversazione avvenuta tra uno degli imputati con un avvocato. A parere dei ricorrenti tale conversazione non avrebbe avuto contenuto amicale, come invece sostenuto dai giudici di merito, ma professionale non rilevando il fatto che il mandato defensionale non fosse stato conferito e che l'imputato non fosse all'epoca iscritto nel registro degli indagati. Per valutare l'utilizzabilità o meno dell'intercettazione di un colloquio tra avvocato e indagato, spiegano i giudici di legittimità, occorre sempre considerare:
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