Colloqui con l’avvocato. L’intercettazione è legittima se la conversazione non ha natura professionale

Redazione Scientifica
06 Giugno 2018

Il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori, non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione ...

«Il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori, non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la ratio della regola posta dall'art. 103 c.p.p., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa»

Il principio di diritto è stato affermato da Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 24451, depositata il 30 maggio 2018, che ha con queste motivazioni rigettato il ricorso presentato da due imputati per il reato di ricettazione i quali lamentavano l'inutilizzabilità dell'intercettazione della conversazione avvenuta tra uno degli imputati con un avvocato. A parere dei ricorrenti tale conversazione non avrebbe avuto contenuto amicale, come invece sostenuto dai giudici di merito, ma professionale non rilevando il fatto che il mandato defensionale non fosse stato conferito e che l'imputato non fosse all'epoca iscritto nel registro degli indagati.

Per valutare l'utilizzabilità o meno dell'intercettazione di un colloquio tra avvocato e indagato, spiegano i giudici di legittimità, occorre sempre considerare:

  1. se quanto detto dall'indagato sia finalizzato a ottenere consigli difensivi professionali o si tratti piuttosto di una mera confidenza;
  2. se quanto detto dall'avvocato abbia natura professionale ovvero consolatoria e amicale a fronte delle confidenze ricevute.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.