Specialità delle rappresentanze sindacali pubbliche rispetto all’art. 19 St. Lav.

La Redazione
12 Giugno 2018

Poiché la disciplina della contrattazione collettiva nazionale privata (art. 43, co. 1. D.Lgs. n. 165/2001) è compiuta e speciale, ove manchi uno dei dati indicati in tale disposizione, non è consentita l'applicazione in via analogica dell'art. 19 della Statuto.

La Corte di appello di Roma ha dichiarato il diritto dell'Associazione Nazionale Prima Ospedalieri (ANPO) ad essere considerata associazione sindacale rappresentativa ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale, considerando applicabile ad essa per via analogica la disposizione contenuta nell'art. 19 della L. n. 300/1970.

Avverso la sentenza, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l'ANPO dovesse essere esclusa dalla contrattazione collettiva nazionale poiché le OOSS dei datori di lavoro di diritto privato non sono vincolate nella scelta degli interlocutori contrattuali a misure obiettive di rappresentatività, a differenza dell'ARAN che invece è obbligata a negoziare con i soggetti sindacali rappresentativi.

La Corte, chiamata ad esprimersi sull'interpretazione dell'art. 43 D.Lgs. n. 165/2001, alla individuazione dei criteri di ammissione alla negoziazione collettiva nazionale ed alla possibilità di applicazione analogica dell'art. 19 dello St. Lav., ha ribadito che, stando al dato letterale dell'art. 43, le OOSS ammesse alla contrattazione collettiva nazionale sono selezionate applicando il criterio misto associativo-elettivo e che la rappresentatività nazionale invece si misura con riguardo alle Confederazioni affiliate.

Inoltre, tra le considerazione della Corte, è emerso che applicare l'art. 19 non sarebbe coerente con il sistema che disciplina la rappresentatività sindacale per la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale. Prosegue la Cassazione, l'applicazione di un dato esterno all'art. 43, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001, contenuto in una disposizione che mira a misurare la rappresentatività nel settore del lavoro privato per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, altererebbe l'intero sistema della rappresentatività delle OOSS nell'ambito della contrattazione dell'impiego pubblico.

Alla luce di queste considerazioni, nell'accogliere il ricorso i Giudici hanno affermato che “ai sensi dell'art. 43, co. 1 D.Lgs. n. 165/2001 ove manchi uno dei dati (associativo o elettorale) la misurazione della rappresentatività nel comparto o nell'area delle organizzazioni sindacali deve essere effettuata ricorrendo al solo dato esistente, il quale dovrà attestare da solo che la rappresentatività non sia inferiore al 5% nell'ambito del comparto o dell'area”.

Infine, aggiunge la Corte, “la compiutezza e la specialità della disciplina contenuta nell'art. 43, co. 1. D.Lgs. n. 165/2001 non consente, ove manchi uno dei dati indicati in tale disposizione, l'applicazione in via analogica dell'art. 19 della L. n. 300/1970”.

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