Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Luca Dell'Osta
Giuseppe Spadaro
12 Giugno 2018

La legge 4 aprile 2001, n. 154 ha apportato alcune modifiche al codice di procedura penale, al codice civile e al codice di procedura civile introducendo nel nostro ordinamento alcuni istituti, di cui si tratta nel presente contributo (non solo gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, ma anche la “nuova” misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare) che vanno letti in un'ottica di sempre maggiore tutela nei confronti del coniuge “debole” e, se presenti, dei minori che dalla situazione di abuso possano subire pregiudizio.

Inquadramento

IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

La legge 4 aprile 2001, n. 154 («Misure contro la violenza nelle relazioni familiari») ha apportato alcune modifiche al codice di procedura penale, al codice civile e al codice di procedura civile introducendo nel nostro ordinamento alcuni istituti, di cui si tratta nel presente contributo (non solo gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, ma anche la “nuova” misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare) che vanno letti in un'ottica di sempre maggiore tutela nei confronti del coniuge “debole” e, se presenti, dei minori che dalla situazione di abuso possano subire pregiudizio. Come è stato correttamente sottolineato, «l'ordine di protezione civilistico di allontanamento dalla casa familiare è teso a limitare la conflittualità nell'ambito domestico, nonché a favorire il recupero della normalità delle relazioni e ad evitare la separazione dei coniugi» (Minnella C., Ordine di protezione contro gli abusi familiari: nel bilanciamento di interessi prevale quello delle vittime di maltrattamenti, in Giur. merito, fasc. 2, 2013, 296).

Le modifiche introdotte dalla legge in questione forniscono ora al giudice penale e, in particolare, al giudice civile, una serie di strumenti flessibili che possano rispondere, con una tutela rapida ed efficace, a situazioni di abuso familiare.

La misura cautelare (cenni)

Se obiettivo di questa Bussola è un approfondimento degli aspetti di natura civilistica, appare comunque doveroso, per completezza di informazione, analizzare la l. n. 154/2001 anche nella sezione in cui apporta modifiche al codice di procedura penale e, in particolare, al titolo «Misure cautelari personali». L'art. 1 l. n. 154/2001, infatti, ha introdotto l'art. 282-bis c.p.p. («Allontanamento dalla casa familiare»), il quale prevede che il giudice penale, in presenza dei richiesti requisiti (fumus e periculum), può disporre che l'indagato si allontani immediatamente dalla casa familiare, o che non vi faccia più rientro. Il rientro può comunque essere autorizzato dal giudice che procede, il quale può anche prescrivere determinate modalità di visita (art. 282-bis comma 1 c.p.p.).

Nel caso in cui sussistano anche ulteriori esigenze di tutela della parte offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi a determinati luoghi, che sono identificati nel provvedimento applicativo della misura cautelare, e si riferiscono in particolare ai siti abitualmente frequentati dalla persona offesa, quali il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti. Il giudice può autorizzare la frequentazione di tali posti solo per motivi di lavoro, e in tal caso deve prescrivere le relative modalità e può imporre limitazioni (art. 282-bis comma 2 c.p.p).

Su richiesta del pubblico ministero, inoltre, il giudice può ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, a causa dell'allontanamento dell'indagato, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice deve parametrare l'entità della somma dovuta alle circostanze e ai redditi dell'obbligato; inoltre, nello stabilire le modalità di corresponsione del denaro, può ordinare che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, il quale potrà poi detrarlo dalla retribuzione a quest'ultimo spettante. Questa misura è particolarmente significativa in quanto – come emerge dalle relazioni parlamentari (si vedano Senato della Repubblica, Relazione della seconda commissione permanente, ddl n. 2675, 72 e 159-A, 27 novembre 1998; Camera dei deputati, Relazione al ddl n. 5979-A, XIII legislatura) – si era rilevato che, non infrequentemente, le vittime dei reati non denunciavano gli abusi subiti per timore di ritorsioni di natura economica da parte dell'abusante.

Infine, i provvedimenti che non siano il mero allontanamento dalla casa familiare possono essere assunti anche successivamente, sempre che l'allontanamento dalla casa familiare non sia stato revocato o non abbia perduto efficacia. Le statuizioni del giudice penale sull'assegno a favore delle persone conviventi cessano di avere effetti qualora sia sopravvenuta l'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c. (a seguito di tentativo fallito di conciliazione nel corso della procedura di separazione) o altro provvedimento del giudice civile che disciplini i rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi o il mantenimento dei figli (art. 282-bis comma 4 c.p.p.).

V'è un problema in ordine al potenziale conflitto tra una misura cautelare ex art. 282-bis c.p.p. disposta dal giudice penale e un ordine di protezione emanato ai sensi degli artt. 342-bis ss. c.c. dal giudice civile. La Cassazione, seppure con riferimento all'art. 282-ter c.p.p. («Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», inserito dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38), ha chiarito che divieto del bis in idem non è applicabile in relazione al provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p., il cui contenuto contrasta con quello di un ordine di protezione contro gli abusi familiari precedentemente disposto dal giudice civile e non reclamato. E questo sia perché le decisioni assunte in sede civile sono subordinate al soddisfacimento dell'onere probatorio di parte, sia perché la lettera dell'art. 649 c.p.p. prevede la sola impossibilità di sottoposizione «a nuovo giudizio penale» (Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2013, n. 16259).

Gli ordini di protezione

L'art. 342-bis c.c. (introdotto con l'art. 2 l. n. 154/2001), prevede che il giudice, su istanza di parte, possa adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui al successivo art. 342-ter c.c. qualora la condotta del coniuge o di un altro convivente sia di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente. A seguito della riforma in materia di unione civile e di convivenze di fatto (l. n. 76/2016), è ora possibile anche per una parte dell'unione civile richiedere al giudice di adottare uno o più provvedimenti di cui all'art. 342-ter c.c., esplicitamente richiamato dal comma 14 della nuova legge.

Precedentemente alla novella legislativa del 2001, l'unico modo per giungere all'allontanamento dalla casa familiare del coniuge abusante era l'instaurazione di un procedimento di separazione, durante il quale era possibile richiedere al giudice il suo allontanamento.

Attualmente, invece, l'ordinamento offre una tutela, per così dire, più “lieve” (ma solo perché non inquadrata all'interno di un procedimento penale), ossia gli ordini di protezione ex artt. 342-bis e 342-ter c.c., e una tutela più “forte”, ossia la misura cautelare ex art. 282-bis c.p.p. e di cui si è detto nel paragrafo precedente. Pare non residuino margini, invece, per l'applicazione di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c..

Scopo delle previsioni qui in commento è quello di accordare «una risposta anche alle situazioni meritevoli di attenzione da parte dell'ordinamento giuridico, perché lesive della libertà della persona offesa: la finalità dell'ordine di protezione è quindi la prevenzione del pregiudizio, essendo diretto a evitare l'aggravamento del danno se già in atto o a evitarne l'insorgenza se ancora non si sia prodotto» (così Trib. S. Angelo Lombardi 2 novembre 2011, che a sua volta cita, in termini, Trib. Napoli 2 luglio 2008).

L'art. 342-bis c.c. non precisa le caratteristiche che deve assumere la condotta del coniuge o di altro convivente sì da condurre il giudice a pronunciare un ordine di protezione, se non che deve essere causa di grave pregiudizio all'integrità fisica, o morale, o alla libertà dell'altro coniuge o convivente. L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva «o» induce a ritenere che sia sufficiente che la condotta dell'abusante integri uno solo degli eventi descritti. Inoltre, la formulazione letterale della disposizione fa credere che il giudice a cui viene richiesto l'ordine di protezione disponga della più ampia discrezionalità.

Indicazioni più precise per circoscrivere la portata della norma in esame possono essere desunti dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, e dai lavori parlamentari. Per questi ultimi, «la gamma dei comportamenti da considerare è tanto vasta da non consigliare una tipizzazione analitica: aggressione all'incolumità fisica, violenza morale e psicologica, costrizioni, minacce, maltrattamenti, abusi sessuali, privazione e menomazione della libertà di movimento o di determinazione. Per questa ragione si è preferito evitare di schematizzare l'abuso familiare in una rigida definizione e porre, invece, l'accento essenzialmente sul pregiudizio che la condotta arreca all'integrità o alla libertà fisica o morale del soggetto passivo dell'abuso. In tal modo, ogni tipo di comportamento che sia ritenuto lesivo degli interessi tutelati dal provvedimento potrà agevolmente rientrare nella previsione». Ancora, «nell'ambito del pregiudizio alla libertà o all'integrità fisica e morale dovranno comprendersi, oltre alle situazioni di danno immanente, anche i comportamenti tali da determinarne il concreto ed incombente pericolo: il pregiudizio, infatti, è agevolmente ravvisabile non soltanto quando il danno si sia già verificato, ma anche quando vi è grave pericolo che esso si verifichi. Naturalmente, l'apprezzamento della sussistenza del pericolo e della sua gravità nella fattispecie al suo esame è rimesso alla prudente valutazione del giudice» (così Senato della Repubblica, Relazione della seconda commissione permanente, ddl n. 2675, 72 e 159-A, 27 novembre 1998).

Per quanto riguarda la giurisprudenza, si faccia riferimento alla casistica in calce al presente contributo.

Rapporto di convivenza

La giurisprudenza ha inteso offrire un'interpretazione ampia del rapporto di “convivenza” che deve sussistere quale presupposto per l'emanazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Così, sono stati emanati ordini a protezione dei genitori nei confronti dei figli (Trib. S. Angelo Lombardi 2 novembre 2011 e Trib. Messina 24 settembre 2005), e comunque in tutti i casi in cui soggetto abusante e vittima occupino, in via di fatto, la stessa abitazione, «anche senza formare un unico nucleo familiare» (Trib. Prato 8 giugno 2009).

Tale interpretazione, comunque, è aderente all'art. 5 l. n. 154/2001, per cui le norme in esame si applicano «anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente».

Elemento soggettivo

Per quanto riguarda l'elemento psicologico, la giurisprudenza ritiene che non sia necessaria la sua presenza (né quella della capacità di intendere e di volere) quale autonomo presupposto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (Trib. S. Angelo Lombardi 2 novembre 2011; Trib. Rovereto 26 luglio 2007).

Il contenuto degli ordini di protezione

L'art. 342-ter c.c. chiarisce quali siano i contenuti che possono assumere gli ordini di protezione.

Un'analisi della lettera del testo induce a ritenere che vi siano alcuni contenuti necessari e altri facoltativi.

Per quanto riguarda il contenuto necessario, esso può essere enucleato in due elementi:

- l'ordine di interrompere la condotta pregiudizievole;

- l'ordine di allontanamento dalla casa familiare.

Il riferimento è al primo periodo del primo comma, che testualmente recita: «il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole».

La norma poi prosegue indicando ulteriori prescrizioni e obblighi che possono essere impartiti dal giudice «ove occorra»:

- prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (con particolare riferimento al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, o al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro – art. 342-ter comma 1 c.c.; il testo è molto simile a quello dell'art. 282-bis comma 2 c.p.p., analizzato nel primo paragrafo);

- disposizione di intervento dei servizi sociali del territorio, o di un centro di mediazione familiare, o di associazioni che hanno come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati (art. 342-ter comma 2 c.c.); la giurisprudenza ha chiarito che questo tipo di prescrizione non può essere imposto in via coercitiva, ma è produttivo di effetti solo se liberamente eseguita (Trib. Novara 1 luglio 2011);

- disposizione del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, rimangono prive di mezzi adeguati. Anche in tali circostanze, come nel caso di cui all'art. 282-bis c.p.p., il giudice fissa la modalità e i termini del versamento, e prescrive, se del caso, che la somma sia versata direttamente dal datore di lavoro, il quale può poi detrarla dalla retribuzione spettante all'obbligato.

I divieti e le prescrizioni sopra elencate possono anche essere cumulative; rientra nella discrezionalità del giudice, preso atto della situazione concreta, parametrare il contenuto del decreto di protezione sulla base delle reali esigenze delle vittime degli abusi (così Trib. S. Angelo Lombardi 2 novembre 2011).

Con il decreto in cui il giudice stabilisce l'ordine di protezione, deve essere anche indicato il termine massimo di durata, che non può essere superiore a un anno (fino alla modifica intervenuta con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38, il termine massimo era di 6 mesi), e che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dell'ordine di protezione.

In ogni caso, il decreto può essere prorogato anche oltre il termine massimo di un anno, ma solo per il tempo strettamente necessario e qualora ricorrano gravi motivi.

Procedimento

La disciplina degli ordini di protezione è regolata dal principio dell'impulso di parte (il giudice, infatti, non può intervenire d'ufficio). La relativa istanza va proposta, non necessariamente con l'ausilio di un avvocato ma anche dalla parte personalmente, con ricorso rivolto al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante. Il presidente del tribunale assegna la trattazione del ricorso a un giudice dell'ufficio, il quale, dopo aver sentito le parti, procede alla fase istruttoria nel modo che ritiene più opportuno. In particolare, ai sensi dell'art. 736-bis comma 2 c.p.c., può disporre indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, anche per mezzo della polizia tributaria.

La decisione viene assunta dal giudice in camera di consiglio con un decreto motivato, che è immediatamente esecutivo.

Il Tribunale decide in camera di consiglio in composizione monocratica. Tuttavia, qualora vi sia una situazione di urgenza, il giudice può assumere immediatamente l'ordine di protezione assunte, se del caso e ove occorra, sommarie informazioni, fissando contestualmente l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a 15 giorni, e fissando un termine non superiore a 8 giorni per la notifica del ricorso.

All'udienza di comparizione il giudice può confermare, revocare oppure modificare l'ordine di protezione che aveva precedentemente emanato inaudita altera parte.

Il decreto motivato del giudice, qualunque sia il suo contenuto, può essere reclamato davanti al tribunale – che provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, ascoltate le parti – entro i termini previsti dall'art. 739 c.p.c. (10 giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti). Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione; il decreto con cui il collegio decide sul reclamo non è più impugnabile. Tale punto è stato chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato che tale decreto «non è impugnabile per Cassazione né con ricorso ordinario – stante l'espressa previsione di non impugnabilità contenuta nell'art. 736-bis c.p.c. – né con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 11 Cost., giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività» (Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2009, n. 23633; anche Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2007, n. 625 e Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2005, n. 208).

Infine, per quanto riguarda la natura del procedimento, pare potersi escludere che il peculiare istituto qui in esame possa essere ricondotto alla tutela cautelare, dal momento che non è strumentale a una successiva fase di merito (in tal senso, come già ricordato supra, si esclude che in materia di abusi familiari possano essere disposte misure ex art. 700 c.p.c., essendo le situazioni di pregiudizio completamente tutelabili dalle previsioni di cui alla l. n. 154/2001).

Ambito di applicazione delle disposizioni

Gli ordini di protezione contro gli abusi non si applicano qualora la condotta pregiudizievole sia tenuta dal coniuge che ha proposto – o nei confronti del quale è stata proposta – domanda di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma solo nel caso in cui nel relativo procedimento si sia già svolta l'udienza di comparizione dei coniugi. In tal caso, nel corso del procedimento di separazione possono essere comunque assunti provvedimenti che abbiano i contenuti indicati nell'art. 342-ter c.c..

Gli ordini di protezione adottati perdono efficacia qualora siano stati pronunciati, nel procedimento di separazione, i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 comma 3 c.p.c..

Sanzioni penali

Il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018, in accoglimento del principio di riserva di codice contenuta nell'art. 1 del medesimo decreto, ha abrogato l'art. 6 legge 4 aprile 2001, n. 154, che prevedeva una sanzione penale in caso di inosservanza degli ordini di protezione, limitandosi a effettuare un rinvio all'art. 388 c.p., rubricato «Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice».
Con il medesimo decreto il legislatore ha quindi previsto una modifica all'art. 388 comma 2 c.p., in modo che la disciplina penale della violazione degli ordini di protezione (pena della reclusione fino a tre anni o multa da 103 a 1032 euro) sia coerentemente contenuta nell'articolo della parte speciale del codice penale che punisce, più in generale, la mancata esecuzione (dolosa) di un qualsiasi provvedimento del giudice.

Casistica

Nozione di abuso

La nozione di abuso ricomprende «reiterati atti di violenza fisica e morale (così Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2009, n. 48272; la sentenza richiamata chiarisce il discrimine tra i reati di cui agli artt. 571 e 572 c.p.).

La nozione di abuso si caratterizza per la sua atipicità, nel senso che la condotta posta in essere dal soggetto ritenuto responsabile può tanto integrare una fattispecie di reato, quanto rientrare nel complesso di atti che, benché non penalmente perseguibili, siano tuttavia idonei a determinare pregiudizio all'integrità fisica e morale e alla sfera di libertà individuale (così Trib. S. Angelo Lombardi 2 novembre 2011)

Condotta pregiudizievole

La condotta pregiudizievole deve integrare «reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla l. n. 154/2001», sì da postulare un «vulnus alla dignità dell'individuo di entità non comune, o per la particolare delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi, o per le modalità dell'offesa arrecata» (così Trib. Salerno, sez. I, 20 maggio 2009, che ha anche escluso che la condotta inosservante dell'obbligo coniugale di fedeltà, o la derivante violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, integrasse i presupposti richiesti dagli artt. 342-bis e 342-ter c.c.)

*Fonte: www.ilFamiliarista.it

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