Confisca obbligatoria per lottizzazione abusiva. Depositate le motivazioni della Grande Camera sulla violazione dell’art. 7 Cedu
02 Luglio 2018
Il 28 giugno 2018 – dopo quasi tre anni dalla celebrazione dell'udienza – è stata depositata la sentenza della Corte Edu, Grande Camera, c. Giem S.R.L. e a. c. Italia, in materia di confisca urbanistica ex art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001. La vicenda alla base dei ricorsi riguardava le confische disposte in assenza di condanna per alcuni fatti di lottizzazione abusiva commessi nelle zone di Punta Perotti in Puglia, Golfo Aranci in Sardegna, nonché nell'area del Comune di Reggio Calabria. Secondo i ricorrenti la confisca urbanistica disciplinata dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 non sarebbe dotata di sufficiente base legale Dopo aver rilevato che tutti i ricorrenti avevano subito la confisca dei loro beni pur non essendo stata emessa nei loro confronti alcuna condanna e in conformità con quanto già affermato nella sentenza Varvara contro Italia, la Grande Camera ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 7 Cedu nei confronti di tutte le società ricorrenti. La confisca urbanistica, infatti, ha natura di sanzione amministrativa solo formalmente, trattandosi – alla stregua dei criteri Engel – di una vera e propria sanzione penale e l'art. 7 Cedu vieta l'irrogazione di pene nei confronti di una persona senza l'accertamento e la declaratoria della sua responsabilità penale. L'art. 7 Cedu è stato altresì violato perché tutte le società ricorrenti non sono state sottoposte ad alcun procedimento giurisdizionale. La Corte Edu ha però precisato che qualora il procedimento si concluda con una declaratoria di intervenuta prescrizione ma dagli atti siano rilevabili tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva, tale risultanza possa comunque essere considerata una condanna ai sensi dell'art. 7 Cedu e, quindi, in tale ipotesi non sarebbe integrata alcuna violazione. Infine, è stata accertata la violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1 (diritto di proprietà) nei confronti di tutti i ricorrenti a causa della natura sproporzionata delle misure di confisca.
Si segnala che sul punto le Sezioni unite della Cassazione ammettono – in caso di estinzione del reato per prescrizone – la possibilità della confisca diretta e non anche di quella per equivalente (sentenza n. 31617 del 26 giugno 2015: «Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio». Nella stessa sentenza: «Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto»). |