Trasmissione di atti tra uffici giudiziari in allegato a mezzo Pec: qual è la data di ricezione?

11 Luglio 2018

Nel caso in cui la trasmissione di atti tra uffici giudiziari – nella specie da parte dell'Autorità giudiziaria procedente al tribunale distrettuale del riesame – avvenga in formato digitale e, specificamente, per mezzo di Pec, il momento della ricezione va fissato in quello della ricezione del messaggio da parte dell'ufficio ricevente o ...
Massima

In tema di impugnazione cautelare, qualora la trasmissione degli atti al tribunale del riesame avvenga a mezzo Pec, il termine di dieci giorni di cui all'art. 311, comma 5-bis, c.p.p., previsto per l'adozione del provvedimento a pena di inefficacia dell'ordinanza impugnata, non decorre dal momento della ricezione, all'indirizzo postale, della Pec da parte dell'ufficio giudiziario ricevente, ma da quello dell'effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti, dimostrata dalla stampa della Pec e dalla verifica della integralità degli atti trasmessi.

Fonte: ilprocessotelematico.it

Il caso

La Corte di cassazione annullava con rinvio l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania. Il tribunale del riesame di Salerno, all'esito del giudizio di rinvio, annullava il provvedimento per il reato di tentato omicidio, confermandolo, invece, per la restante imputazione di porto illegale di arma.

Avverso questa decisione, il difensore proponeva un nuovo ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, l'intervenuta inefficacia della misura cautelare. L'art. 311, comma 5-bis, c.p.p., infatti, prescrive che, se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p., il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione.

Qualora la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, gli atti erano stati inviati a mezzo Pec in data 4 ottobre 2017 al tribunale di Salerno, competente in sede distrettuale per il riesame dei provvedimenti cautelari; il giorno precedente era pervenuta al medesimo tribunale la sentenza della Corte di cassazione; l'ordinanza impugnata, invece, era stata adottata solo in data 27 ottobre 2017, dunque, ben oltre i dieci giorni previsti dalla norma citata a pena di inefficacia. A tal proposito, «a nulla rilevava la circostanza […] dello scarico e della stampa degli atti da parte del cancelliere nella successiva data del 17 ottobre 2017 […] », dovendo piuttosto farsi riferimento alla data di ricezione della sentenza della Corte di cassazione che aveva disposto il rinvio del procedimento.

La questione

La questione posta al vaglio della Suprema Corte può essere sintetizzata nel modo seguente: nel caso in cui la trasmissione di atti tra uffici giudiziari – nella specie da parte dell'Autorità giudiziaria procedente al tribunale distrettuale del riesame – avvenga in formato digitale e, specificamente, per mezzo di Pec, il momento della ricezione va fissato in quello della ricezione del messaggio da parte dell'ufficio ricevente o in quello, eventualmente diverso, della reale conoscenza degli atti, desunta dalla stampa della Pec e dalla verifica della loro integrità?

Il termine per l'adozione del nuovo provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria ricevente dopo l'annullamento con rinvio del precedente decorre dalla ricezione del messaggio o da quello, eventualmente diverso, della reale conoscenza degli atti?

Le soluzioni giuridiche

La Corte, in primo luogo, ha ribadito che, in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, c.p.p., il giudice del rinvio è tenuto a decidere, nel caso sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p., non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente ma occorre anche la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p. nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini (cfr. Cass. pen., n. 27093/2017).

Ne consegue che, nel caso di specie, certamente, il termine di cui all'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. non decorre dalla ricezione della sentenza rescindente da parte della Corte di cassazione (cioè dal 3 ottobre 2017) ma si deve fare riferimento alla ricezione degli atti inviati dal tribunale di Vallo della Lucania, e cioè dal tribunale procedente a quello del distrettuale del riesame.

Tanto premesso, le comunicazioni e le trasmissioni degli atti in materia di libertà personale devono intervenire ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. c.p.p..

La prima norma, nell'ambito della disciplina della comunicazione di atti del giudice ad altro giudice, prevede che «in caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p. […]». Il successivo comma 4 della medesima disposizione permette che la copia degli atti possa essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, «quando il funzionario di Cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale». Da queste norme si ricava che, nei casi d'urgenza o quando l'atto riguarda la libertà personale, è legittima la sua trasmissione in via telematica, rispettando le formalità di cui agli artt. 149 e 150 c.p.p. e utilizzando mezzi tecnici idonei. In tali casi, tuttavia, occorre un'attestazione di conformità agli originali degli atti trasmessi da parte del funzionario della cancelleria o della segreteria dell'autorità mittente.

L'art. 150 c.p.p., in particolare, stabilisce, per le "forme particolari" di notificazione intervenute in circostanze particolari, che sia il giudice a prescrivere, anche d'ufficio e con decreto motivato, le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

La copia degli atti trasmessi, dunque, deve essere accompagnata dall'attestazione rilasciata dal funzionario di cancelleria, in calce, della trasmissione della conformità agli originali; la comunicazione e la trasmissione degli atti deve avvenire con le modalità indicate nel decreto motivato del giudice.

Qualora la trasmissione degli atti attraverso il mezzo della Pec, non avvenga con le modalità sopra descritte, deve ritenersi che il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. non possa fissarsi nel momento di ricezione, all'indirizzo postale, della Pec da parte dell'ufficio giudiziario ricevente, ma in quello diverso di effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti, provato dalla stampa della PEC e dalla verifica della integralità degli atti trasmessi.

Se la comunicazione e la trasmissione degli atti interviene senza le prescrizioni specificatamente previste dai sopra ricordati artt. 64 disp. att. c.p.p. e 150 c.p.p., infatti, non si può ritenere legalmente conosciuta la comunicazione dell'atto al momento della ricezione dello stesso all'indirizzo di pec del ricevente.

Nel caso di specie, non sono state rispettate le predette formalità.

Il giudice non ha prescritto, con decreto motivato, le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario, né la copia degli atti trasmessi con mezzo idoneo è stata accompagnata dall'attestazione rilasciata dal funzionario di cancelleria in calce all'atto della trasmissione dell'originale dell'atto stesso.
Da tanto deriva che il momento della ricezione degli atti va fissato in quello dell'effettiva conoscenza degli stessi comprovati dalla stampa della Pec e dalla verifica della integralità degli atti trasmessi.

Per tale ragione il motivo di ricorso è stato rigettato.

Osservazioni

La sentenza in commento sottende l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 100 disp. att. c.p.p. consente la trasmissione anche solo della copia degli atti posti a sostegno di una misura cautelare nonché di quelli sopravvenuti a favore dell'indagato, permettendo (o, quanto meno non vietando) che detta trasmissione possa essere effettuata per mezzo della trasposizione degli atti in formato digitale (Cass. pen., n. 48415/2014, relativa ad una fattispecie in cui gli atti erano stati trasmessi con un CD-Rom).

In questi casi, secondo la Suprema Corte, dall'art. 64 disp. att. c.p.p. si desume la regola generale secondo cui il cancelliere (o nel caso del pubblico ministero, il segretario) deve attestare la conformità all'originale degli atti trasmessi in copia telematica.

Quest'ultimo aspetto, invero, lascia emergere il primo problema: quando la trasmissione degli atti in forma telematica avviene in forma telematica deve essere attestato che la trasposizione degli atti è stata integrale e che, nel corso dello svolgimento delle relative operazioni, non è insorto alcun problema tecnico.

Quando la trasmissione degli atti, poi, non avviene mediante la consegna di un supporto fisico (come un CD), ma per mezzo della spedizione di una mail si pone il problema della prova della data e dell'ora della ricezione. Questo aspetto, invero, è più complicato nel caso dell'impiego della posta elettronica non certificata, dipendendo, in buona sostanza, da attività che devono essere svolte dai funzionari preposti all'autorità ricevente.

Quando si usa la Pec, invece, il sistema tecnologico usato permette con certezza di individuare la data e l'ora di trasmissione e di ricezione. L'adozione della PEC, quindi, fa venire meno le problematiche relative all'attestazione di conformità dell'atto spedito rispetto all'originale e, soprattutto, alla data e all'ora di trasmissione.

La Pec, infatti, offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del mittente e del documento inviato e all'avvenuta ricezione dell'atto e, dunque, è in grado di soddisfare pienamente le esigenze di tutela della persona offesa. Anche la documentazione dell'attività compiuta, che è necessaria nel corso dell'attività processuale, è agevole: è sufficiente la produzione del rapporto di consegna al destinatario e della ricevuta di accettazione.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha individuato due ulteriori presupposti perché possa dirsi realizzata la trasmissione degli atti al momento della ricezione della Pec.

Secondo la previsione dell'art. 64, comma 4, disp. att. c.p.p., il funzionario di cancelleria deve attestare in calce all'atto trasmesso di aver inviato il testo originario o, meglio, un testo conforme all'originale, essendo stato utilizzato per l'adempimento “un mezzo tecnico idoneo” e non gli strumenti tradizionali.

Inoltre, il giudice, con il decreto che consente l'adozione del mezzo tecnico in questione, ne deve fissare le modalità d'uso. In mancanza di questi presupposti, la trasmissione degli atti, da cui decorre il termine per la successiva adozione del provvedimento sull'impugnazione, non va fissata nella data della ricezione della Pec ma in quella della reale percezione dei documenti da parte dell'ufficio ricevente.

Occorre, in altri termini, che la Pec sia “aperta”, che gli atti siano scaricati e stampati e che ne sia stata accertata l'integralità (operazione, invero, assai difficile per l'Autorità ricevente che non conosce gli atti originali e che può solo verificare che l'attività di trasposizione telematica non abbia determinato errori o difetti).

Appare opportuno aggiungere che, mentre gli uffici giudiziari possono adoperare le modalità telematiche per trasmettersi atti, un simile strumento tecnologico non può essere impiegato dalle parti del procedimento diverse dal Pubblico Ministero.

In particolare, secondo un indirizzo giurisprudenziale, è irrituale il deposito degli atti allegati al ricorso per cassazione esclusivamente su supporto informatico, poiché il Pubblico Ufficiale ricevente ha il dovere di certificare anche il numero degli stessi ed è inoltre necessario poterne oggettivamente verificare il contenuto, evitando il rischio di perdita o modificazione dei dati (Cass. pen., n. 677/2014).

Per completare l'esame del tema, è opportuno aggiungere che, ormai, in molti uffici giudiziari, la trasmissione degli atti avviene mediante il sistema Tiap. Si tratta di un applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo che permette di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali.

L'obiettivo finale raggiunto consiste nella digitalizzazione dell'intero fascicolo attraverso la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti.

Guida all'approfondimento

P. Afferrante, Riesame e diritti della difesa tra originali e copie degli atti: questioni sull'utilizzabilità di fascicoli e indici su supporto informativo, 2011, 425;

L. Giordano, È legittima la trasmissione di atti tra uffici giudiziari in allegato a e-mail non certificate?, in ilprocessotelematico.it 11 ottobre 2017;

L. Giordano, Il sistema documentale TIAP: esame delle questioni sorte a qualche anno dalla sua introduzione, in ilprocessotelematico.it 4 gennaio 2018;

L. Giordano, Atti delle indagini digitalizzati consultabili nel TIAP: nessuna violazione del diritto di difesa, in ilprocessotelematico.it 12 marzo 2018.

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