Deposito PAT oltre le ore 12: è tempestivo?

Elia Barbujani
18 Luglio 2018

Intempestiva e, pertanto, non utilizzabile ai fini della decisione, una memoria prodotta nel giudizio amministrativo, secondo il PAT, nel caso in cui sia stata depositata oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile e/o consentito, secondo i termini perentori.
Massima

“È intempestiva e, pertanto, non utilizzabile ai fini della decisione, una memoria prodotta nel giudizio amministrativo, secondo il PAT, nel caso in cui sia stata depositata l'ultimo giorno utile e/o consentito, secondo i termini perentori, nel caso in cui il deposito sia avvenuto oltre le ore 12”.

Il caso

In seguito alla proposizione del ricorso avverso il provvedimento di diffida alla prosecuzione dei lavori a seguito di SCIA, e alla fissazione dell'udienza di merito, il Comune resistente depositava una relazione documentale nei termini di cui all'art. 73 d.lgs. n. 104/2010.

Seppur in assenza del deposito di memorie, il ricorrente depositava una memoria di replica ai sensi dell'art. 73 d.lgs. n. 104/2010.

La difesa del Comune eccepiva l'irritualità e la tardività della replica prodotta dal ricorrente in quanto depositata oltre le ore 12.

La questione

La tempestività è diventata uno dei temi cardine del processo telematico. Quando gli adempimenti processuali venivano svolti in forma cartacea, il momento del deposito degli atti o dei documenti in segreteria rappresentava il perfezionamento del deposito stesso.

Venuta meno la salvifica ricezione “a mani” da parte del personale di segreteria, il processo telematico ha imposto una riflessione e, conseguentemente, la scissione, del momento di trasmissione del deposito in via telematica, dal momento di ricezione dell'atto da parte del sistema informatico della Giustizia Amministrativa.

Come noto, a differenza del PCT (nel quale sono previste quattro diverse ricevute di deposito) nel processo amministrativo telematico vengono generate 3 ricevute: il deposito si intende tempestivo al momento della generazione della ricevuta di accettazione (la prima) e diviene perfetto una volta generata la ricevuta del protocollo (la terza).

Tali regole, stabilite dal d.p.c.m. 40/2016, sono funzionali a rimuovere ogni ambiguità dal momento di imputazione di effetti giuridici, anche ai fini del computo per il decorso dei termini processuali.

Tale apparente complicazione ha comunque portato un rilevante vantaggio per il difensore: il deposito telematico può avvenire fino alle ore 24 del giorno di scadenza, laddove entro tale ora venga generata la ricevuta di accettazione (la prima).

Tale “novità”, ormai ben nota e gradita agli avvocati, ha innovato la disciplina stabilita dall'art. 4 All. 2 D.Lgs. 104/2010, in tema di orario del deposito.

Tuttavia, con l'avvento del PAT, il legislatore ha inteso integrare tale disposizione con il d.l. 31 agosto 2016 n. 168, con il quale è stato inserito un quarto comma all'art. 4 All. 2 c.p.a.

La formulazione della nuova norma ha generato alcuni dubbi tra gli operatori. Infatti, se da un lato si chiarisce che è possibile depositare telematicamente gli atti in scadenza fino alle ore 24, dall'altro si stabilisce che agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.

Rimangono, pertanto, da chiarire gli effetti giuridici che si producono in seguito al deposito di una memoria successivamente alle ore 12 del giorno di scadenza.

Le soluzioni giuridiche

Il deposito telematico entro le ore 12 è previsto solo per gli atti e documenti da depositare in vista dell'udienza, ovvero per quegli atti i cui termini di decadenza si computano “a ritroso” dalla data d'udienza fissata.

Per tale motivo, per le altre tipologie di atti (ad esempio il ricorso) è possibile depositare telematicamente entro le ore 24 anche fino all'ultimo giorno di scadenza.

Viceversa, per gli atti e documenti sottoposti al regime dell'art. 4 co. 4 All. 2 c.p.a. il vincolo delle ore 12 vale solo per l'ultimo giorno, mentre per i giorni precedenti resta la possibilità di depositare entro le ore 24.

La pronuncia in commento ha ritenuto tardiva la memoria di replica depositata oltre le ore 12, in quanto la disposizione del c.p.a. intende garantire i termini a difesa e della fissazione delle udienze. Tale tardività non può essere sanata, dal momento che i 20 giorni liberi posti dall'art. 73 c.p.a. per il deposito della memoria di replica sono qualificati come termini perentori, e quindi già decorsi al momento del deposito telematico in oggetto.

Di diverso orientamento i giudici di Palazzo Spada, che hanno tentato di ricostruire la ratio della disposizione in commento senza preclusione per l'attività di deposito.

Infatti, secondo la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 3309 del 1 giugno 2018, è sempre consentito depositare telematicamente gli atti fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito. Secondo la ricostruzione del Consiglio di Stato, il deposito telematico effettuato oltre le ore 12 del giorno di scadenza, anche nelle ipotesi di cui all'art. 4 co. 4 D.Lgs. 104/2010, non dovrebbe essere considerato tardivo.

Il termine delle ore 12, infatti, sarebbe solo posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, per le quali i termini per controdedurre decorrerebbero dal giorno successivo.

Osservazioni

La pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia si pone in aperto contrasto con l'indirizzo precedentemente affermato dal Consiglio di Stato.

Il termine delle ore 12 avrebbe, infatti, una funzione di garanzia del contraddittorio tra le parti che può essere garantita anche senza addivenire alla sanzione della tardività.

La pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia, di diverso avviso, si colloca all'interno di un non ancora sanato contrasto giurisprudenziale in seno al Consiglio di Stato.

Secondo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3136 dello scorso 24 maggio 2018 il deposito effettuato dopo le ore 12 deve essere considerato tardivo. Tra l'altro, tale pronuncia presenta alcuni scenari per individuare le conseguenze giuridiche del deposito effettuato oltre le ore 12 e risulta di particolare interesse per il difensore.

L'opposto orientamento del Consiglio di Stato intende, invece, distinguere la questione della garanzia del contraddittorio da quella della tempestività e perfezionamento del deposito telematico.

La pronuncia richiamata dice espressamente che il deposito telematico si considera perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora.

La novella introdotta dall'art. 7 d.l. n. 168/2016 si conferma di difficile interpretazione, a causa della sua formulazione criptica.

Nemmeno la nota breve del Servizio Studi del Senato n. 133 ottobre 2016 A.S. 2550 soccorre la ricostruzione dell'interprete in termini risolutivi, sebbene venga sottolineato che il deposito oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera posticipato solo ai fini dei termini a difesa e della fissazione delle udienze.

Si deve comunque ricordare che l'introduzione del quarto comma dell'art. 4 d.l. n. 168/2016 è stato frutto di un ribaltamento delle fonti del diritto, al fine di adeguare il codice del processo amministrativo al comma quarto dell'art. 9 d.p.c.m. 40/2016. Tale disposizione prevede in modo perentorio che, nei casi in commento, il deposito telematico “deve avvenire” entro le ore 12 dell'ultimo giorno consentito.

La collocazione di tale norma nel regolamento del PAT successivamente alla regola della tempestività del deposito telematico per le ricevute di accettazione generate entro le ore 24 del giorno di scadenza, sembrerebbero riconnettere il tema dell'orario a quello della tempestività del deposito.

Si tratta, chiaramente, di mere disquisizioni “filologiche” dirette a fare chiarezza nell'intricato ordine delle fonti del PAT, ma che tende a privare il processo telematico della sua finalità eminentemente pratica: rendere più veloce la giustizia amministrativa.

In tale senso, la più recente pronuncia del Consiglio di Stato sembra diretta a salvare tale principio: è evidente che nel processo cartaceo il deposito oltre le ore 12 avrebbe precluso alla controparte la possibilità di apprendere con immediatezza il contenuto della memoria.

Il processo telematico oggi consente di accedere al fascicolo telematico in ogni momento del giorno e di effettuare depositi telematici anche nei giorni festivi. Per tale motivo il deposito effettuato alle ore 13 non impedisce alla controparte di accedere agli atti processuali.

Di conseguenza, la decorrenza dei nuovi termini per controdedurre dal giorno successivo sarebbe l'unico effetto da imputare alla norma, così da consentire una piena parità tra le parti.