I medici non si attengono alle linee guida: non invocabile il principio più favorevole della colpa lieve previsto dalla Balduzzi

Redazione Scientifica
23 Luglio 2018

La quarta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 29133/2018, ribadisce quanto già espresso con le Sezioni Unite Penali: l'art. 3, comma 1, della Balduzzi è più favorevole rispetto all'art. 590-sexies c.p. introdotto dalla Legge Gelli, ma è invocabile solo se i medici si sono attenuti alle linee guida.

IL CASO Due medici, nella rispettiva qualità di dirigenti medici di medicina e chirurgica e di accettazione e urgenza, vengono condannati dal GUP del Tribunale di Taranto ex art. 589, commi 1 e 2, c.p. per avere, in cooperazione tra loro, cagionato la morte di un paziente, omettendo di somministrargli la terapia eparinica prevista dalle linee guida. La vittima infatti, a seguito di un sinistro stradale, era stata trasportata all'ospedale di Taranto con diagnosi di frattura della VII costa destra, ferita lecero-contusa in regione occipitale e contusioni multiple; ricoverato in osservazione, viene dimesso quattro giorni dopo con mera terapia antibiotica, antidolorifica al bisogno e riposo. Pochi giorni dopo, l'uomo giunge in ospedale in arresto cardiocircolatorio; l'esame autoptico evidenzia che la morte è attribuibile ad un «arresto cardiorespiratorio secondario tromboembolia acuta massiva con occlusione trombotica totale degli imbocchi di entrambe le arterie polmonari», e l'esame istologico rileva poi che il trombo era di recente formazione. I medici ricorrono per la cassazione della sentenza.

LE LINEE GUIDA DEL PADUA PREDICTION SCORE Sia le sentenze di primo che di secondo grado ritengono sussistente la condotta colposa degli imputati sulla scorta delle ricostruzioni e delle analisi del perito nominato dal GIP, un esperto ematologo che dichiara che, secondo le linee guida del Padua prediction score il paziente presentava un indice di rischio di tromboembolia pari a 4 perché aveva più di quarantanni ed era in situazione di ipomobilità (allettamento superiore ai tre gg.), e che tale punteggio avrebbe dovuto indurre i medici a somministrare al paziente la profilassi eparinica.

IMPORTANZA DELLA TERAPIA EPARINICA La terapia eparinica, continua il CTU, avrebbe con altissima probabilità bloccato l'embolia polmonare, quantomeno nella sua entità. Ritiene inoltre che non sia possibile sostenere, come affermato dagli imputati, che la terapia eparinica non potesse essere somministrata a domicilio, perché tale raccomandazione, seppur contenuta nelle linee guida, era da considerarsi di scarso significato in quanto non supportata da idonei studi clinici. Tanto più che il medico non si era nemmeno prospettato la possibilità di un evento trombotico, ma solo emorragico.

CONFERMA DELLA CASSAZIONE La Cassazione ritiene dunque condivisibile quanto deciso dalla Corte territoriale, ossia l'esclusione dell'applicabilità della disposizione dell'art. 3 d.l. n. 158/2012 perché, se è vero che durante la vigenza della Legge Balduzzi la limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve operava anche in ipotesi di errori colposi differenti dall'imperizia, presupposto applicativo era la conformità della condotta professionale alle linee guida e alle buone pratiche. Nel caso di specie tale conformità era totalmente mancante, non avendo i medici neppure approfondito lo score di rischio come accertato delle pronunce di merito, e dunque poteva essere affermata la sussistenza della colpa grave dei medici, «rilevante non solo ai sensi del d.l. 158/2012, ma anche rispetto ai criteri generali regolanti la colpa medico-professionale prima dell'entrata in vigore della legge disciplinante in modo specifico la colpa medica».

IL PRINCIPIO DELLE SEZIONI UNITE La Suprema corte chiarisce infine che non può essere posta la questione della valutazione della disciplina più favorevole ex Gelli, e ricorda quanto enunciato dalle Sezioni Unite: «In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'abrogato art. 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto» (Cass. pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017 – 22 febbraio 2018 n. 8770).

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