I termini del deposito delle memorie per l’udienza nel PAT

Redazione scientifica
17 Luglio 2018

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha chiarito come debbano intendersi gli orari indicati ai fini del deposito degli atti in scadenza (fino alle ore 24:00) e agli effetti dei termini di difesa (fino alle ore 12:00).

L'eccepita tardività del deposito della memoria. Nell'ambito di una gara per l'affidamento di alcuni servizi presso un'Azienda ospedaliera messinese, la società risultata seconda all'esito della procedura ha proposto ricorso d'appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sollevando, fra l'altro, eccezione di tardività della memoria conclusiva depositata dalla società vincitrice nell'ultimo giorno disponibile, oltre le ore 12.00.

Interpretazione dell'art. 4 dell'allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. L'eccezione di irricevibilità degli atti sollevata dalla società, pone all'attenzione del Collegio la questione relativa alla corretta interpretazione da dare all'art. 4 dell'allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a., alla luce dell'apparente discordanza contenuta nello stesso.

La norma, sottolineano i Giudici, afferma da un lato che «è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno consentito» e, per altro verso, dispone che «agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo».

A tal proposito il Consiglio afferma che l'apparente antinomia tra le due previsioni può essere spiegata ove il termine delle ore 24.00 si riferisca a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il termine delle ore 12.00 è riferito agli atti depositati in funzione di un'udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito.

Da tale chiarimento, il Collegio fa discendere la tardività del deposito della memoria della società vincitrice, considerandolo effettuato il giorno successivo al termine utile.

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