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Concussione

Emilia Conforti
21 Agosto 2018

Oggetto di diversi interventi normativi, la fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. – posta a tutela del corretto esercizio dei pubblici poteri – è stata interessata dapprima dalla legge 86/1990 e, recentemente, dalla legge 190/2012 e dalla legge 69/2015.Con il primo intervento – in un momento storico che registrava un forte sviluppo dei servizi pubblici e in cui risultavano frequenti i casi di comportamenti di “pressione psicologica” assimilabili alla concussione compiute da incaricati di pubblico servizio – oltre a incidere sul regime sanzionatorio delle pene pecuniarie ed accessorie ...
Inquadramento

Oggetto di diversi interventi normativi, la fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. – posta a tutela del corretto esercizio dei pubblici poteri – è stata interessata dapprima dalla legge 86/1990 e, recentemente, dalla legge 190/2012 e dalla legge 69/2015.

Con il primo intervento – in un momento storico che registrava un forte sviluppo dei servizi pubblici e in cui risultavano frequenti i casi di comportamenti di “pressione psicologica” assimilabili alla concussione compiute da incaricati di pubblico servizio – oltre a incidere sul regime sanzionatorio delle pene pecuniarie ed accessorie, si è provveduto a incriminare, anche l'incaricato di pubblico servizio, attraverso la sostituzione del termine funzione, spettante ai soli funzionari, con quello di poteri, per indicare le attribuzioni connesse allo svolgimento del ruolo di colui che esercita un servizio pubblico.

Con la riforma del 2012 si è intervenuti in maniera più incisiva attraverso un vero e proprio “sdoppiamento” della fattispecie che ha espunto dalla previsione normativa la condotta di induzione, attualmente posta alla base della nuova fattispecie prevista dall'art. 319-quater c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità.

Infatti, il previgente testo dell'art. 317 c.p. incriminava le condotte di costrizione e di induzione, caratterizzate dal tenore indebito della richiesta e dall'afferire questa ad abuso di qualità o potere del pubblico ufficiale, mentre, con la l. 190 del 2012, le due condotte trovano collocazione in due distinti reati, caratterizzati, tuttavia, dall'uso dei medesimi termini per descrivere gli elementi costitutivi, rispetto a quelli indicati dalla lettera del testo precedente.

Successione di leggi e rapporti con l'induzione indebita

In termini generali, oltre a circoscrivere la condotta alla sola ipotesi di concussione per costrizione, la riforma del 2012 è intervenuta sugli aspetti di seguito indicati.

Contravvenendo alla scelta legislativa del 1990, ha eliminato dai soggetti attivi la figura dell'incaricato di pubblico servizio (posizione soggettiva poi nuovamente reintrodotta dal legislatore nel 2015 con l'art. 3,l. 27 maggio 2015 n. 69) e ha aumento la pena edittale minima con il passaggio dagli originari 4 anni agli attuali 6 anni.

Dal punto di vista processuale, è stato previsto che il decreto che dispone il giudizio nei confronti del pubblico dipendente incolpato del reato in esame debba essere comunicato alla P.A. di appartenenza.

Infine, è stata introdotta la possibilità di procedere alla confisca di cui all'art. 12-sexies l. 356/1992 e la previsione di tale fattispecie è stata inserita nel novero dei reati presupposto rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

Le suesposte modifiche normative hanno riproposto il tema del rapporto fra la precedente fattispecie di concussione per induzione e la nuova figura delittuosa in cui, come visto, l'induzione è stata espunta.

In particolare, ci si è chiesti se fra le due fattispecie sussista un rapporto di continuità normativa e quindi si è reso necessario individuare il criterio regolatore della successione della legge penale nel tempo.

Sul punto, fin dalle prime pronunce (cfr. Cass. pen., Sez. VI n. 8695/2012) dottrina e giurisprudenza in maniera concorde hanno convenuto sulla sussistenza del suddetto rapporto fra le fattispecie.

Infatti, taluni pronunce (Cass. pen., Sez. VII, ord. n. 50482/2014) facevano leva sul tipo di danno prospettato, affermando che l'elemento che distingue le nozioni di induzione e costrizione, rispettivamente elementi oggettivi dei delitti di cui gli artt. 319-quatere 317 c.p., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dall'agente pubblico ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 c.p., mentre è conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319-quaterc.p.

La posizione prevalente, optando per un criterio di tipo strutturale di analisi fra le fattispecie, ha affermato che la induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319-quater c.p., così come introdotto dalla l.190/2012, consiste nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

Di conseguenza, l'induzione non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.

La questione è stata , in seguito, affrontata anche dalle Sezioni unite (Cass. pen.,Sez.unite, n. 12228/2013) che, avvalendosi del criterio strutturale, hanno aderito al secondo degli orientamenti rassegnati riconoscendo il rapporto di continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p. e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p., introdotto dalla l. 190/2012, aggiungendo «che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma».

La scelta della continuità normativa e, dunque, la rilevata assenza di vuoti sanzionatori fra le due disposizioni produce effetti pratici notevoli, consentendo il permanere del diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, a seguito della riqualificazione, operata dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio, del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. in quello di indebita induzione previsto dall'art. 319-quater c.p., introdotto della legge 190/2012 (Cass.pen., Sez.II, n. 29713/2017).

Ciò posto, appare opportuno sottolineare che le Sezioni unite hanno chiarito che la concussione differisce dal reato induzione indebita, perché la pressione morale posta a fondamento di quest'ultima fattispecie si presenta «con più tenute valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione».

Inoltre, in relazione ai casi c.d. ambigui – indicati nelle ipotesi della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, ovvero quelle implicanti un bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale – le Sezioni unite hanno rilevato che, in relazione a tali ipotesi, «i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti [concussione ed induzione indebita], devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti».

Giova, infine, sottolineare che, rispetto alla fattispecie di corruzione, il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano perché, questi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti.

Bene giuridico

Superata è la tesi minoritaria, secondo cui la previsione in esame sarebbe una fattispecie monoffensiva posta a presidio della sola imparzialità e del buon andamento della P.A. e di conseguenza, risulta irrilevante l'interesse del privato di disporre liberamente del proprio patrimonio e senza subire forme di costrizione da parte della pubblica autorità (in giurisprudenza , Cass. pen., Sez. VI, 4 novembre 2010, n. 8894).

La posizione prevalente ritiene, invece, che la concussione sia reato plurioffensivo.

In tal senso , si osserva che l'abuso , quale distorsione dei poteri e della qualità, abbia un doppio valore costituendo uno strumento di distorsione e inganno e di indebita soddisfazione di interessi privati e che, pertanto, la previsione in esame tuteli l'esigenza che sia assicurato il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo il principio di cui all'art. 97 Cost., nonché la libera determinazione dei singoli anche in relazione alla gestione del proprio patrimonio.

Soggetti passivi

Sulla scorta di quanto fin qui rassegnato si desume che soggetti passivi del reato debbano individuarsi nella P.A. e nella persona costretta o indotta dal pubblico funzionario a dare o promettere il danaro o altra utilità.

In tale ultima categoria – sostiene la giurisprudenza (Cass. pen., Sez. VI, n. 1306/1997) – rifluisce anche la persona investita di mansioni di interesse pubblico di qualsiasi specie, che, in virtù del metus publicae potestatis esercitato nei suoi confronti, sia stato costretto o indotto a compiere – in modo abnorme, illegittimo o strumentale- atti riferibili alle mansioni suddette.

Ne consegue che quando il vizio di volontà della persona fisica viene a ripercuotere i suoi effetti sull'atto o sul comportamento riferibili alla pubblica amministrazione – dei quali determina la derivata invalidità per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere – il pregiudizio che deriva per il soggetto pubblico cui appartiene la persona fisica concussa, costituisce danno solo riflesso del delitto di concussione.

Pertanto, si tratta di danno non protetto in maniera diretta ed immediata quale interesse specifico del soggetto offeso nella previsione di cui all'art. 317 c.p. e in quanto tale idoneo ad attribuire al suddetto soggetto pubblico la diversa qualificazione di semplice danneggiato.

Soggetti attivi

Dalle considerazioni che precedono si desume che il delitto di concussione è reato proprio, collegato alla obiettiva qualifica di pubblico ufficiale dell'autore del reato e senza che assuma rilievo la mera convinzione soggettiva che ne abbia la parte lesa.

Deve, inoltre, precisarsi che, ai fini della integrazione della fattispecie, è necessario che il pubblico ufficiale venga esattamente individuato anche se non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa.

Tale possibilità si verifica nel caso in cui la concussione viene posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, in cui la vittima abbia la consapevolezza che il denaro o altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario.

Da un punto di vista cronologico affinché si integri la fattispecie non è rilevante la attualità della funzione o del servizio, diversamente da quei fatti che l'autore commette prima di assumere la qualifica.

In particolare, deve sottolinearsi che la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di un pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, cioè quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato (Cass. pen., Sez. VI, n. 20558/2010; Cass. pen., Sez. VI, n. 134/1981; Cass. pen., Sez. V, n. 22203/2008).

Tale conclusione riposa sulla circostanza che la norma repressiva dell'art. 360 c.p., che prevede la configurabilità del reato anche nelle ipotesi in cui il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica soggettiva pubblicistica, costituisce una eccezione alla regola generale secondo cui tale qualifica deve sussistere al momento della commissione del reato.

Di conseguenza tale disposizione non è applicabile nei casi in cui il fatto commesso si riferisca aun ufficio o servizio che l'agente inizi ad esercitare in un momento successivo (Cass. pen., Sez.VI, n. 27392,/2016).

Al contempo, si osserva che tale disposizione non richiede, necessariamente, l'attualità dell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio, e cioè che l'agente sia titolare dei poteri o della qualità di cui abusa nell'immanenza della condotta criminosa ma stabilisce, in linea con la concezione oggettivo-funzionale delle qualità e dei poteri correlati alle figure tipicamente modulate dagli artt. 357-358 c.p. a seguito delle modifiche introdotte dalla novella legislativa del 1990, un peculiare criterio di collegamento tra la specificità del bene giuridico tutelato dalle relative fattispecie incriminatrici e la concreta capacità offensiva di una condotta la cui realizzazione è in concreto resa possibile proprio dalla natura dell'attività precedentemente esercitata.

La non attualità della pubblica funzione è, pertanto, priva di rilievo, considerato che la previsione di cui all'art. 360 c.p. – per la quale quando la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo – pone un principio di carattere generale applicabile in ogni caso in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la pur cessata qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato.

Elemento psicologico

La concussione è fattispecie a dolo generico che, secondo i principi generali in materia, deve investire tutti gli elementi del fatto di reato e, precisamente, la condizione personale del soggetto attivo, l'abuso e la natura indebita della prestazione.

La giurisprudenza, sul punto, ha precisato che nella fattispecie in esame l'elemento soggettivo si deve ritenere incentrato – come condizione sufficiente e necessaria – nella consapevole rappresentazione del metus da parte dell'agente, circostanza che ricorre tutte le volte in cui l'agente, consapevole della propria posizione di supremazia, abbia agito deliberatamente, oppure anche a costo di determinare quella situazione di soggezione o di condizionamento, che pone il privato di fronte all'alternativa di aderire alla richiesta ovvero di subire una conseguenza a lui comunque sfavorevole, e contraria alla legale gestione dell'ufficio o servizio pubblico.

Sulla scorta di tali valutazioni la concussione è stata ritenuta configurabile anche quando sia il privato ad offrire al pubblico ufficiale denaro o altra utilità, quando il comportamento del privato, volto a recare vantaggio all'agente, rappresenti non già l'atto iniziale ma costituisca la mera conseguenza di una situazione coartatrice della volontà del privato, che si crea gradatamente attraverso allusioni o maliziose prospettazioni di favoritismi o di pregiudizi futuri, a causa dei quali il privato si determina ad aderire alla richiesta implicita del pubblico ufficiale (Cass. pen., Sez. VI, n. 544/1998).

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che non rileva la circostanza che sia il privato a offrire al pubblico ufficiale denaro o altra utilità seppur a seguito di comportamento subdolo e malizioso del pubblico ufficiale.

Ciò che rileva, infatti, è che la volontà del privato non si sia formata liberamente a cagione, diretta o indiretta, della condotta del pubblico ufficiale, che abbia abusato della sua funzione per ottenere un indebito vantaggio (Cass. pen., Sez.VI n. 24401/2008).

Condotta

Come anticipato, dal punto di vista della condotta penalmente rilevante, la norma, attualmente, distingue due momenti, ritenuti in dottrina in rapporto di causa – effetto , dunque complementari, l'abuso della qualità o dei poteri e la costrizione quale effetto cui l'abuso è preordinato.

L'abuso. In particolare, quanto all'abuso – inteso, dunque, quale presupposto e mezzo di realizzazione della costrizione – si ritiene che esso possa riguardare sia l'attività amministrativa vincolata che quella discrezionale.

Nel primo caso, l'abuso si manifesta nel mancato compimento dell'atto o nell'adozione di un diverso provvedimento da quello previsto dalla legge, nel secondo caso, il cui riscontro è legato ad elementi sintomatici, il potere discrezionale risulta non essere usato in maniera conforme all'interesse pubblico.

Deve, inoltre, evidenziarsi che, ai fini dell'integrazione della fattispecie, non è rilevante che il pubblico ufficiale commetta un atto lecito od illecito , legittimo o illegittimo, trattandosi di fattispecie diversa dalla corruzione in cui l'atto assume rilevanza , posto che nella fattispecie in esame a rilevare è l'abuso di qualità e poteri.

La condotta di abuso, inoltre, si distingue, a sua volta, in due categorie potendo essere di tipo soggettivo, ed è tale l'abuso della qualità, e di tipo oggettivo, per tale intendendosi l'abuso dei poteri.

Ai fini distintivi, la giurisprudenza, recependo le elaborazioni formulate dalla dottrina, utilizza come criterio di discrimine quello della competenza, affermando che l'abuso di poteri concerne le condotte che rientrano nella competenza tipica del soggetto che esprimono poteri funzionali ma per scopi diversi da quelli per cui il potere è stato investito, là dove l'abuso di qualità concerne quelle condotte che, prescindendo dalla competenza, permettono al soggetto di strumentalizzare la posizione di preminenza ricoperta rispetto al privato.

Appare utile sottolineare che a tale ultimo riguardo, la Suprema Corte (Cass. pen., Sez.VI n. 24272/2009) ha precisato che ai fini della configurabilità del delitto di concussione mediante abuso della qualità non è necessario che l'atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, essendo sufficiente che la qualità soggettiva lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità.

Discusso è se l'abuso di poteri possa integrarsi attraverso una condotta omissiva.

Sul punto , parte della dottrina, attestandosi su una posizione negativa, ritiene che in casi del genere risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 328 c.p. aggravata dall'art. 61 n.9 c.p.

Diversamente altra parte della dottrina, secondo cui per l'abuso di poteri la condotta omissiva risulta senz'altro rilevante, mentre per l'abuso della qualità l'omissione si ritiene rilevante quando la condotta, facendo leva sulla qualità, consista in una mera passività o inerzia.

Nello stesso senso si è posta la giurisprudenza (Cass. pen., Sez. VI, n. 2681/1989) secondo cui l'abuso delle funzioni di pubblico ufficiale, richiesto dalla legge per la configurabilità del reato di concussione, ben può essere realizzato mediante l'omissione o il ritardo di un atto dovuto.

Di conseguenza, si è precisato che, ai fini dell'integrazione della disposizione in esame, risulta idonea anche la realizzazione di sistemi defatigatori, di ritardo o di ostruzionismo posti in essere nell' attesa della realizzazione dell'indebito profitto.

La costrizione. Quanto alla costrizione, ai fini della concussione rileva una attività di violenza o minaccia che, unita all'abuso, determina nella vittima la soccombenza al potere pubblico dacché la vittima si trova in una condizione di assoggettamento – sottendente una costrizione relativa di tipo morale – ed esposto all'alternativa fra due mali di cui, uno, costituito dalla condotta sfavorevole per la vittima che il costrittore minaccia o ha già iniziato a porre in essere, l'altro è il comportamento che la vittima dovrà adottare se vuole evitare che il costrittore proceda con la propria condotta.

Sul punto le Sezioni unite (Cass. pen., Sez. unite, n. 12228/2013) hanno osservato, valorizzando il principio di tassatività e offensività della fattispecie, che non può considerarsi rilevante la mera diversa intensità della pressione psicologica sul soggetto passivo, contando il modo, il contenuto intrinseco di quanto si prospetta al soggetto passivo che non assecondi la volontà del pubblico agente e che risulti tale da eliminare o ridurre sensibilmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà.

Pertanto, non occorre neppure una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento, tanto verso il soggetto passivo quanto verso altri «idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualche cosa» (Cass. pen., Sez. II, n. 39756/2011).

Il metus publicae potestatis

Nonostante non sia testualmente previsto, soprattutto nella vigenza della previgente disciplina, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che ai fini della integrazione della fattispecie fosse rilevante il requisito del metus publicae potestatis, inteso quale timore reverenziale che il soggetto passivo sente nei confronti del ruolo istituzionale e pubblico rivestito dal pubblico ufficiale.

Tuttavia, le posizioni più recenti invalse nella giurisprudenza sostengono che il metus non costituisce elemento essenziale della fattispecie e che, ai fini della integrazione della fattispecie, ciò che rileva è la qualifica obiettiva di pubblico ufficiale del soggetto attivo attraverso cui si determina lo stato di sottoposizione psicologica del concusso e non la convinzione che ne ha la parte lesa.

La Suprema Corte ha chiarito che il metus publicae potestatis non è ravvisabile nella generica posizione di supremazia del pubblico ufficiale, ma in una ragionevole valenza intimidatoria della condotta dal medesimo posta in essere, sì da concretare nel destinatario una sufficiente e non generica possibilità di pressione sulla formazione della sua volontà.

Ciò perché il delitto di cui all'art. 317 c.p. richiede che l'agente provvisto di qualifica pubblicistica, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, esteriorizzi concretamente un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima (Cass. pen., Sez.VI, n. 22526/2015).

Si è, inoltre, chiarito che la condotta del privato deve essere volontaria e che quindi la promessa e la dazione siano il frutto di una pressione relativa, nel senso che il privato deve agire sulla scorta della costrizione del soggetto pubblico – la cui azione è causalmente determinante della condotta del privato – e non spontaneamente o per effetto di coazione assoluta altrimenti risponderebbe di altri reati quali ad esempio la corruzione o la rapina.

Occorre, invero, che il pubblico ufficiale, nella sua interazione con il privato, manifesti precisi comportamenti di abuso della qualità e dei poteri al fine di creare nel destinatario una consistente riduzione del suo spatium deliberandi, sul quale incide l'interferenza costrittiva che, per gravità e tempismo, risulti in grado di far apparire nel destinatario la dazione al pubblico ufficiale come alternativa ragionevole e praticabile (Cass. pen., Sez.VI,n. 10891/2013).

La nozione di utilità

Quanto al requisito della dazione o promessa di danaro o altra utilità, la dazione è intesa quale passaggio di un bene, suscettibile di assumere diverse forme, dalla sfera di disponibilità di un soggetto ad altro mentre la promessa consiste nella manifestazione di un impegno, non necessariamente formale, ad effettuare in futuro una determinata prestazione.

È rilevante altresì precisare che, ai fini della sussistenza del requisito in esame, non è necessario che la promessa di utilità sia precisa nei contorni bastando che il privato rappresenti formalmente di essere disponibile a trasferire una qualche utilità al funzionario infedele.

Inoltre, ai fini dell'integrazione della fattispecie non ha alcuna rilevanza che la dazione o la promessa siano assunte con la riserva mentale di non adempiere (si veda la sua rilevanza ai fini del tentativo punibile) atteso che la dazione o la promessa di denaro o altra utilità fatta dalla vittima del reato al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio dev'essere considerata nel suo oggettivo significato (Cass. pen., Sez.VI, n. 11384/2003)

In relazione ai destinatari della promessa o della dazione, la giurisprudenza aderisce alla teoria prevalente, secondo cui la dazione o la promessa per risultare penalmente rilevanti devono essere dirette nei confronti dello stesso funzionario o di un terzo, mentre non rilevano quando il danaro o l'utilità vengono promesse o date allo Stato o a un altro ente pubblico diverso da quello di appartenenza del funzionario infedele concussore.

Quanto all'oggetto della dazione e dell'utilità nessun problema interpretativo è sorto in ordine al concetto di danaro assumendo rilievo la moneta italiana e straniera avente corso legale e le carte di credito.

Discusso è il concetto di altra utilità che, in linea di principio, è inteso in tutto ciò che può soddisfare un bisogno umano.

È necessario, inoltre, che la prestazione richiesta abbia una certa consistenza oggettiva e che si traduca in una perdita di utilità per chi la esegue.

Quanto al valore delle prestazioni sessuali le Sezioni unite (Cass. pen., Sez. unite, n. 7/1993; Cass. pen., Sez.VI, n. 48920/2015) hanno chiarito che anche i favori sessuali rientrano nella suddetta categoria in quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione.

Tale conclusione scaturisce dal fatto che il termine utilità indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune.

Infine, altro aspetto da sottolineare concerne il valore da riconoscere al requisito del carattere indebito della dazione o della promessa .

Sul punto la giurisprudenza (Cass. pen., Sez.VI, n. 27444/2011) ha chiarito che l'avverbio indebitamente di cui all'art. 317 c.p. qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, che può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione.

Consumazione e tentativo

Il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Di conseguenza, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo (per tutte, Cass. pen., Sez. VI, n. 45468/2015).

Pacificamente ammessa è la configurabilità del tentativo, consistente nella commissione da parte del funzionario/incaricato di pubblico servizio di atti idonei diretti in modo non equivoco per costringere taluno a dare o promettere danaro o altra utilità.

Sul punto la giurisprudenza, quanto alla valutazione della idoneità degli atti, pare ricorrere al criterio della idoneità in astratto della condotta ad ingenerare il timore nella vittima giungendo, come visto in relazione alla irrilevanza dell'eventuale condizione di riserva mentale del soggetto passivo, a ritenere che risulta integrato il tentativo di concussione nel caso in cui il soggetto passivo effettua la promessa di una prestazione, nei confronti del pubblico ufficiale, all'unico scopo di favorire la prosecuzione delle indagini scaturite dalla sua pregressa denuncia.

Ciò si spiega con il fatto che, in tal caso, non si perfeziona la sequenza che dovrebbe collegare la promessa, e dunque la consumazione del reato, al metus provocato dalla condotta dell'agente, mentre, si è chiarito che risulta irrilevante la sollecitazione, dopo l'effettuazione della promessa, di un intervento della polizia giudiziaria, poiché la relativa richiesta è successiva, in tal caso, al perfezionamento del reato (Cass. pen., Sez. VI, n. 11384/2003).

Si è, altresì, precisato che, ai fini della sussistenza della fattispecie tentata di concussione, è sufficiente la sola oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre a vittima in stato di soggezione (Cass. pen., Sez. VI, n. 25255/2014 Rv. 259973), e che il tentativo risulta integrato anche quando il destinatario della richiesta opponga resistenza all'iniziativa del pubblico ufficiale presentando denuncia o querela (Cass.pen., Sez. VI, n. 25887/2006).

Giova, infine, evidenziare che la Suprema Corte (Cass. pen., Sez.VI, n. 25677/2016) sostiene che in relazione alle richieste ed alle pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo, non sia configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile.

Infatti, per costante giurisprudenza (Cass. pen., Sez. VI, n. 36699/2008), la circostanza che gli organi investigativi, attraverso indagini continue e accurate, riescano a monitorare e tenere sotto controllo la dinamica dell'azione criminosa che si protrae nel tempo, non vale di per sé a rendere la stessa inidonea ed inadeguata ai fini del secondo comma dell'art. 49 c.p.

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