Quali adempimenti soddisfano l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione?
24 Agosto 2018
In un procedimento innanzi alla Cassazione volto al risarcimento dei danni non patrimoniali, il ricorrente ha evidenziato che la sentenza gli è stata notificata, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, a mezzo PEC.
La Corte, rilevando d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ha condiviso il principio (Cass. n. 17450/2017 e dalla Cass. n. 30765/2017) secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte".
Alla luce di ciò i Giudici rilevano che nel caso concreto il ricorrente non ha assolto l'onere di deposito richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., limitandosi a produrre una mera copia cartacea della sentenza notificatagli via PEC, con la relata di notifica allegata su supporto analogico, senza però che il proprio legale ne certificasse la rispondenza rispetto al contenuto della comunicazione telematica ricevuta, come prescritto dall'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994, e depositasse nei termini la documentazione così attestata presso la cancelleria. Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |