Mancata comparizione: è appellabile il provvedimento con cui il giudice cancella ma non estingue

Redazione scientifica
18 Settembre 2018

La mancata pronuncia, da parte del tribunale, dell'estinzione del procedimento non vale ad escludere l'appellabilità dell'ordinanza.

Il caso. L'interessato impugnava il provvedimento con cui la commissione territoriale aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale avanti al tribunale di Salerno il quale, alla prima udienza, preso atto della mancata comparizione delle parti, disponeva cancellarsi la causa dal ruolo. La Corte d'appello dichiarava inammissibile il gravame interposto, rilevando che il tribunale aveva emesso un provvedimento che, non avendo contenuto decisorio, non era appellabile.

Contro tale pronuncia il richiedente la protezione internazionale ha proposto ricorso per cassazione.

Estinzione del procedimento e… Il Collegio, non d'accordo con quanto sostenuto dalla Corte territoriale, ricorda che la mancata pronuncia, da parte del tribunale, dell'estinzione del procedimento non vale ad escludere l'appellabilità dell'ordinanza.

… cancellazione della causa dal ruolo. Infatti, rilevano i Giudici, l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'art. 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, dunque, i rimedi operanti nelle due evenienze sono gli stessi.

Appellabilità dell'ordinanza. Pertanto, con riferimento al provvedimento di cui si discute, trova applicazione il principio alla luce del quale il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanze ed è, come tale, appellabile (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 2837/2016).

La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello.

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