Sulla legittimità delle videoriprese effettuate dalla P.G. sul pianerottolo condominiale che accede al terrazzo

27 Settembre 2018

Le questioni di diritto sollevate nei motivi di ricorso, già oggetto di svariate pronunce sul tema, hanno permesso ai giudici della Suprema Corte di ribadire, in maniera netta e decisa, la corretta qualificazione da attribuire a scale e pianerottoli di scale...
Massima

Sono utilizzabili gli esiti delle registrazioni del sistema di videosorveglianza con microcamera, installato dalla polizia giudiziaria sul pianerottolo dell'ultima rampa di scala che dà accesso al terrazzo di copertura dello stabile - parte condominiale in cui non insistono abitazioni private – in quanto esso non può considerarsi luogo di privata dimora per la mancanza di stabilità del rapporto tra il luogo e le persone che lo frequentano.

Il caso

Con provvedimento del 1 marzo 2018, il tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di G.M., R.E. e G.M., per i reati di detenzione e illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Nel caso in esame, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Napoli Stella, dopo aver monitorato l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, effettuavano un servizio di monitoraggio con l'installazione di un sistema di videosorveglianza con microcamera, nel pianerottolo dell'ultima rampa di scala che dà accesso al terrazzo di copertura dello stabile. A seguito di questa attività di controllo la P.G. verificava il rinvenimento del narcotico in un cassone in metallo, occultato in un vano ricavato nel muro adiacente alla porta di ferro che dà accesso al terrazzo condominiale celato da una lastra di marmo.

Il tribunale del riesame ha ritenuto utilizzabili gli esiti di tali registrazioni, stabilendo che il pianerottolo situato all'ultima rampa di scale che dà accesso al lastrico dell'edificio, che è una parte condominiale in cui non insistono abitazioni private, non è da considerare luogo di privata dimora per la mancanza di stabilità del rapporto tra il luogo e le persone che lo frequentano.

I ricorrenti deducevano quindi: con un primo motivo, la nullità dell'ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 189, 191 e 266, comma 2, c.p.p., in quanto i fotogrammi, estratti da riprese effettuate nei luoghi di cui all'art 614 c.p., sono inutilizzabili ex art. 191 c.p.p.; con un secondo motivo, il travisamento della prova.

Per tali ragioni chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La Suprema Corte, investita della questione, ed esaminati i singoli motivi dedotti, ha dichiarato i ricorsi degli imputati infondati.

In particolare, relativamente al concetto di privata dimora e di domicilio, ovvero se il pianerottolo posto all'ultima rampa di scale che dà accesso al lastrico dell'edificio – ove non insistono abitazioni private – possa o meno considerarsi tale, i giudici di legittimità si sono pronunciati in senso negativo, condividendo un orientamento ormai consolidato sulla questione.

Ricordano i giudici della IV Sezione penale come la «nozione di privata dimora individui una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove svolge la sua vita privata in modo da sottrarla alle ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza».

L'oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico ove altri non possono accedervi senza il consenso del titolare e ove ciò che avviene in esso, è destinato a rimanere riservato.

Il domicilio, dunque, individua un rapporto tra persona e luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata in modo da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e a garantirgli la riservatezza.

Ripercorrendo anche alcune pronunce in merito della Corte costituzionale, rilevano i Giudici come, affinché sussista la tutela di cui all'art. 14 della Costituzione, non basta che un comportamento attinente alla sfera personale venga tenuto in luoghi di privata dimora, occorrendo invero che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi. Se invece l'azione può essere liberamente osservata da estranei senza particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può appellarsi alla riservatezza e, quindi, le videoregistrazioni a fini investigativi sottostanno allo stesso regime previsto per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Allo stesso modo, concludono i giudici della Suprema Corte, le scale di un condominio ed i pianerottoli delle stesse, non permettendo di esplicare la vita privata al riparo di sguardi indiscreti, in quanto destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti, non possono essere qualificati come privata dimora e, pertanto, le riprese effettuate dalla P.G. a fini investigativi sono utilizzabili.

La questione

Le questioni di diritto sollevate nei motivi di ricorso, già oggetto di svariate pronunce sul tema, hanno permesso ai giudici della Suprema Corte di ribadire, in maniera netta e decisa, la corretta qualificazione da attribuire a scale e pianerottoli di scale condominiali, negando che questi possano rientrare nell'ambito di tutela di cui al 614 e ss. del codice penale e dunque essere trattati alla stregua di privata dimora o domicilio, con le ovvie conseguenze che tale qualifica comporta in tema di privacy, interferenze illecite nella vita privata, videoriprese, violazioni di domicilio etc.

Considerato infatti che i citati ambienti (pianerottoli e scale), sono destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e che non consentono l'esplicazione della vita privata al riparo da ingerenze o interferenze esterne, non vi è margine alcuno per estendere l'ambito di tutela di cui all'art. 14 della Costituzione.

L'ovvia e diretta conseguenza è che non sussistono limitazioni alle intercettazioni e all'uso della videosorveglianza e, dunque, nelle parti comuni dell'edificio, che non fanno parte della privata dimora, le riprese effettuate dalla P.G., quali prove “atipiche”, sono lecite e pienamente utilizzabili.

Quindi, le scale di un condominio e i pianerottoli, proprio in quanto destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti, non rientrano neppure nell'ambito di tutela e garanzia di cui all'art. 615 c.p. (fattispecie che tutela la sfera privata della persona, nei luoghi indicati all'art. 614 c.p. ovvero nell'abitazione, nei luoghi di privata dimora e nelle "appartenenze" di essi ove si instaura una particolare relazione del soggetto e l'ambiente, e dove altri non possono accedervi senza consenso del titolare del diritto).

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza in esame la Cassazione, dunque, ripercorrendo la recente giurisprudenza sui limiti della privata dimora e del domicilio, si sono assestati – soprattutto a seguito alla pronuncia a Sezioni unite del marzo 2017 – su un'interpretazione piuttosto restrittiva, passibile di dovute ma circoscritte eccezioni.

Con la sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017, infatti, la Suprema Corte a Sezioni unite (al fine di delineare un concetto quanto più possibile unitario in tema di privata dimora), con particolare riferimento a esercizi commerciali e altri luoghi di lavoro aperti al pubblico, ha statuito che: «rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis c.p. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare».

Passando quindi da un orientamento prevalentemente estensivo della giurisprudenza di legittimità, (secondo cui il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione in quanto ricomprende tutti i luoghi al cui interno un soggetto possa vantare un generico ius excludendi e in cui egli si trattenga per compiere, anche in maniera transitoria e contingente, atti della vita privata), le S.U. si sono invero assestate su un orientamento assai più restrittivo.

Se infatti, il concetto di privata dimora è sicuramente più ampio di quello di abitazione, tuttavia il significato letterale della norma esclude i casi in cui la presenza in un luogo del soggetto debba ritenersi del tutto occasionale, ossia quando manchi un rapporto stabile tra il luogo e l'individuo.

Pertanto, nella nozione di dimora vanno ricompresi solo i luoghi che possiedono specifiche caratteristiche, in quanto proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario e imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale, con le dovute eccezioni (valutabili caso per caso e in relazione al peculiare rapporto che esiste tra la persona e quello specifico luogo) che fanno si chealcuni luoghi, seppur in tutto o in parte aperti al pubblico, possano essere ricondotti all'interno della nozione di privata dimora (si pensi ad esempio, alla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto anche l'autovettura come privata dimora se vi è prova della sua destinazione ad uso abitativo).

Le Sezioni unite, in sintesi, hanno ribadito come per parlare di privata dimora si debbano tenere in considerazione tre indefettibili elementi:

a) l'utilizzo del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;

b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, che deve essere caratterizzato da stabilità e non da occasionalità;

c) la non accessibilità del luogo da parte di estranei senza il consenso del titolare.

Argomentazioni queste riprese e fatte proprie dalla IV Sezione nella sentenza in esame.

Osservazioni

Alcune osservazioni si impongono a proposito dell'excursus giurisprudenziale in tema di privata dimora, nonché sulle annesse tematiche circa l'utilizzabilità di prove atipiche, con particolare riferimento alle videoriprese da parte delle forze dell'ordine e di privati.

Quanto alla prima questione, si evidenzia come, dopo una iniziale elaborazione della giurisprudenza che ha esteso la definizione oltre i limiti della semplice abitazione, ricomprendendo ogni luogo funzionale – in modo permanente o contingente – all'esplicazione della vita privata dell'individuo, (comprensiva della sua vita politica, culturale, lavorativa e ricreativa), ovvero ogni ambiente in cui l'individuo, esercitando uno ius excludendi, estrinseca la propria personalità, anche attraverso lo svolgimento di attività lavorative di natura professionale, commerciale o imprenditoriale, si sia registrata una battuta di arresto ad opera della citata sentenza delle S.U. del 2017 in cui la Suprema Corte ha ristretto significativamente il novero degli ambienti qualificabili come privata dimora.

Chiamati nuovamente a esprimersi sul tema e, più nello specifico, sulla natura di uno studio legale, nel febbraio 2018, i giudici di legittimità hanno ribadito come tale ambiente vada equiparato alla privata dimora, stante la mancata apertura indiscriminata al pubblico: pertanto ove un soggetto vi si trattenga all'interno senza il consenso o contro la volontà del titolare, commette il delitto di violazione di domicilio (intendendosi con il termine trattenersi , la permanenza in un certo luogo, ovvero la sosta continuata, senza l'invito o contro la volontà, tacita o manifesta, del titolare; in maniera clandestina, ingannatoria o violenta).

Quanto al tema delle videoriprese investigative e ai limiti del loro utilizzo, si richiama una pronuncia delle Sezioni unite del 2006 in cui sono indicati alcuni criteri risolutivi. Pertanto:

  • se si tratta di attività svolta al di fuori ed indipendentemente dal procedimento, essa va acquisita ex art 234 c.p.p, poiché le videoriprese costituiscono dei documenti;
  • se si tratta di videoriprese di comportamenti con un contenuto comunicativo, (anche non verbali) tenuti in luogo pubblico (o aperto al pubblico o esposto al pubblico), le videoriprese sono prove atipiche ex art 189 c.p.p. e sono acquisibili nei limiti in esso stabiliti; contrariamente se tenuti in luogo di privata dimora, soggiacciono alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti;
  • se si tratta infine di comportamenti non comunicativi in luoghi pubblici, le videoriprese soggiacciono alla disciplina dell'art. 189 c.p.p.; in luoghi di privata dimora, sono inutilizzabili e inammissibili (ciò in quanto, esigendo l'art. 14 Cost. che le “altre” forme di intrusione nel domicilio, diverse da quelle previste dalla Costituzione, siano disciplinate con legge, ne consegue che le videoriprese di comportamenti non comunicativi nel domicilio, non essendo riconducibili né alle intercettazioni né ad altre forme di indagine legalmente tipizzate, sono inammissibili e, a valle, se ammesse, inutilizzabili)

Un brevissimo accenno merita anche la questione delle videoriprese da parte di privati attraverso telecamere installate esternamente alla loro proprietà: a detta della Suprema Corte «la captazione di atti e immagini, eseguite da privati con telecamere esterne finalizzate alla sorveglianza del proprio domicilio “sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria”, e costituiscono prova atipica ai sensi dell'art 189 c.p.p, idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudizievole della libertà morale della persona».

Legittimità della collocazione da parte di privati di strumenti fissi di registrazione a tutela della proprietà privata, che però va ritenuta presunta e riguarda «ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti».

Di contro, il garante della privacy, aderendo ad una impostazione più restrittiva rispetto a quella della Suprema Corte (secondo cui la disciplina in tema di privacy non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale e alla repressione dei delitti), propone un'assoluta inutilizzabilità dei dati personali e di ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambienti antistanti l'abitazione di altri condomini.

In conclusione, le argomentazioni scelte dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, contribuiscono a consolidare con maggior forza e unidirezionalità una concezione del domicilio e della privata dimora, che ben lungi dal ricomprendere ogni ambiente in cui un soggetto si muove o opera, si concentra solo ed esclusivamente sugli spazi nei quali vi sia un rapporto di stabilità ed estromissione delle ingerenze ed interferenze altrui così peculiare da far si che la tutela debba essere massima.

Ben rimanendo però, in tale circostanza, centrale e determinante il ruolo di interprete del giudice chiamato a valutare, caso per caso, se quel preciso ambiente di cui il soggetto lamenta una violazione e una indebita intromissione da parte di terzi, sia effettivamente tale da necessitare la massima protezione ovvero se, per le sue intrinseche caratteristiche, non comporti un adeguamento ed un ridimensionamento di garanzie.

Si rende quindi – stante la delicatezza delle istanze coinvolte, ovvero del giusto bilanciamento tra diritto alla prova e diritto del singolo di esplicare la propria esistenza nella massima riservatezza – sempre più necessario un intervento del giudice, sia di legittimità che di merito, in grado di dare il giusto peso alle singole e specifiche esigenze in gioco, meritevoli di differente tutela a seconda della finalità da raggiungere.

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