Nessun risarcimento per la donna che cade dalla scala in cimitero: è fortuito incidentale
04 Ottobre 2018
IL CASO In un cimitero abruzzese, una donna, mentre cerca di sistemare i fiori sulla lapide del marito, tumulato nella parte più alta della parete cimiteriale, cade da una scala a pioli in ferro posizionata proprio per accedere al loculo, riportando danni per i quali chiede al Comune, quale proprietario e custode, il risarcimento, quantificato in 230000,00 euro. Sia i giudici del Tribunale, che quelli della Corte d'appello rigettano la domanda risarcitoria, escludendo la responsabilità del Comune per la caduta. La danneggiata ricorre dunque per la cassazione della sentenza.
DIFETTO STRUTTURALE? In particolare, la donna denuncia come la scala presente nel Cimitero non fosse in regola, in quanto priva dei gommini antiscivolo; ritiene che il Comune, essendo consapevole sia della presenza della scala, sia del suo regolare utilizzo da parte dei visitatori, avrebbe dovuto verificare se il suo impiego potesse costituire un pericolo per le persone. La ricorrente esclude dunque che la responsabilità dell'evento dannoso possa essere attribuita al caso fortuito, invero possa derivare da una sua condotta colposa.
MALPOSIZIONAMENTO DELLA SCALA La Cassazione, pur ritenendo accertata la caduta della donna dalla scala del cimitero mentre assolveva le funzioni di devozione verso il defunto marito, ritiene che l'incidente sia stato cagionato non da un difetto strutturale della scala, bensì dal suo utilizzo scorretto da parte della danneggiata. Il mal posizionamento della scala, effettuato senza osservare il giusto grado di inclinazione, aveva infatti determinato uno slittamento improvviso, che aveva causato la caduta della donna.
IDONEA SE USATA NEL MODO CORRETTO Pur sprovvista di gommini antiscivolo, la Cassazione ritiene che la scala fosse idonea allo scopo prefissato, se usata però nel modo corretto. Nel caso di specie la donna aveva errato nel sostenersi solo con una mano, considerato che nell'altra teneva i fiori. Tanto più che la signora aveva utilizzato la medesima scala numerose volte, senza riportare alcun danno. La colpa esclusiva della danneggiata, conclude la Corte, integra gli estremi del fortuito incidentale. La Suprema Corte conferma dunque le decisioni di merito, rigetta la domanda di risarcimento e da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |