Gli immobili occupati abusivamente devono essere subito liberati dalle forze dell'ordine
09 Ottobre 2018
I proprietari di circa 50 unità immobiliari, tra il dicembre del 1993 ed il maggio del 1994, esponevano che i suddetti appartamenti vennero occupati abusivamente da terzi aderenti ad un “Movimento per la casa”. Per tali ragioni, i proprietari denunciarono il fatto alla competente autorità, la quale ordinò lo sgomberò degli immobili abusivamente occupati. Tuttavia, i suddetti provvedimenti non vennero mai eseguiti dalle forze dell'ordine. Solo sei anni dopo questi fatti, i proprietari riuscirono a tornare in possesso dei loro appartamenti. Di conseguenza, i proprietari avevano chiamato in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Ministero della giustizia e quello dell'interno chiedendo il risarcimento dei danni. Dopo l'accoglimento della domanda, nel successivo giudizio, la Corte d'appello di Roma dichiarò l'incompetenza per territorio. Per tali motivi, la causa venne riassunta dinanzi al Tribunale di Firenze, il quale tornò ad accogliere la domanda nei confronti del Ministero dell'interno; la Corte d'appello di Firenze, invece, riformò la decisione di primo grado e rigettò la domanda. Avverso quest'ultima, i proprietari proposero ricorso in cassazione. Secondo i giudici di legittimità, i giudici d'appello avevano disatteso le norme di legge, in particolare il diritto di proprietà tutelato dall'art. 41 Cost. e dagli artt. 6 CEDU e del Primo Protocollo addizionate CEDU, per avere da un lato accertato in fatto che gli ordini di sgombero degli immobili abusivamente occupati non vennero eseguiti dalla p.a., e dall'altro negato in diritto l'illiceità della condotta della p.a. e, di conseguenza, il diritto dei ricorrenti al risarcimento. Per tali ragioni, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia con rinvio ed ha confermato la condotta colposa dell'amministrazione dell'interno all'inottemperanza dell'ordine dì sgombero impartito dalla Procura della Repubblica.
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