Decreto legislativo - 19/08/2016 - n. 175 art. 18 - Quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati regolamentati

Giuseppe Dongiacomo

Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

 

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

3. E' fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

Inquadramento

L'art. 1, ult. comma, del d.lgs. n. 175 si occupa delle società pubbliche quotate nei mercati regolamentati, mentre l'art. 18 provvede a regolare le modalità del procedimento di quotazione ad iniziativa dell'ente pubblico controllante, mediante un rinvio a precedenti disposizioni, ripetendo dunque il meccanismo procedimentale dettato dal decreto con riguardo a molteplici momenti della vita societaria.

Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 175 cit., quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'art. 5, comma 1, analiticamente motivata, dunque, con riferimento tanto alla necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o degli enti pubblici soci, così come previsto dall'art. 4, quanto con riguardo alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Le forme dell'atto sono quelle stabilite dall'art. 7, comma 1, vale a dire, a seconda dei casi, con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

L'atto deliberativo deve prevedere uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

Anche l'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione dev'essere adottato con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, senza, tuttavia, prevedere obblighi motivazionali, che, necessariamente, sono già recati nella deliberazione di cui al punto precedente.

Secondo quanto fissato dal comma 3 dell'art. 18, è comunque consentita la quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge. Si richiama, in proposito, l'art. 4, comma 9, del T.U., il quale prevede che l'esclusione, da parte del Consiglio dei Ministri, di singole società a partecipazione pubblica dall'applicazione delle disposizioni dello stesso, possa essere motivata anche dalla finalità di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo in commento.

La disciplina delle società pubbliche quotate.

L'art. 1, ult. comma, infine, prevede che le disposizioni ivi contenute si applicano solo se espressamente previsto alle società quotate (e cioè le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati nonché le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati) ed alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche: come, in particolare, accade nelle norme che disciplinano l'acquisto delle azioni (art. 8, comma 3) e la gestione delle partecipazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 9, comma 9).

Le società quotate sono, di conseguenza, sottratte pressoché integralmente all'ambito di applicazione delle norme previste dal d.lgs. n. 175 cit.

L'esenzione accordata alle società quotate, ancorché a controllo pubblico o a partecipazione pubblica, è giustificata dal fatto che esse operano pienamente sul mercato e sono sottoposte, in regime di parità con qualsivoglia altra società quotata, al sistema di vigilanza disciplinato nel d.lgs. n. 58/1998, ed, in particolare, ai poteri di controllo della Consob, preordinati ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. L'assoggettamento delle società quotate, pur se a partecipazione pubblica, ai limiti ed agli oneri stabiliti dal d.lgs. n. 175 cit., comporterebbe, quindi, l'alterazione dei principî di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private, se non altro perché, in tal modo, le società a partecipazione pubblica quotate risulterebbero soggette a sistemi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dal d.lgs. n. 58 cit., idonei ad interferire sulla loro ordinaria attività e comunque di generare costi cui non sarebbero tenuti i concorrenti privati.

L'esenzione dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 175 riguarda non solo le società con azioni quotate in mercati regolamentati, ma, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p), anche quelle che «alla data del 31 dicembre 2015» abbiano emesso «strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati», nonché, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le «società da esse partecipate», e cioè alle società partecipate da società quotate, a meno che le prime «siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche». Ciò significa che la società di secondo livello, benché partecipata da una quotata, rimane a partecipazione pubblica ai sensi del d.lgs. n. 175 quando nel capitale sono presenti altresì pubbliche amministrazioni. In altri termini, l'esonero delle società controllate o partecipate da società quotate si verifica soltanto nelle ipotesi in cui la società quotata abbia l'intero capitale delle società oppure la restante quota di capitale sia detenuta da soci privati o da pubbliche amministrazioni ma per il tramite di società quotate.

L'art. 26, ai commi 4 e 5, esonera, poi, dall'applicazione del d.lgs. n. 175, sia pur transitoriamente, e cioè fino al 23 settembre 2017, anche le società « quotande », purché le decisioni di quotazione (delle azioni o degli altri strumenti finanziari) siano (o siano state) prese ed i conseguenti procedimenti di quotazione siano avviati e vengano conclusi nel rispetto dei termini ivi indicati. Se poi tali conclusioni saranno positive, le società in questione assumeranno la veste di società quotate e saranno perciò escluse a tempo indeterminato dalla sfera applicativa del d.lgs. n. 175.

Bibliografia

V. subart. 2449 c.c.

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