Legge - 23/11/1939 - n. 1966 art. 4

Gerardo D'Antuono

Art. 4.

I Consigli di amministrazione delle società di cui alla presente legge devono essere composti per due terzi almeno di cittadini italiani; il presidente e il consigliere delegato devono essere cittadini italiani.

Salvo gli altri requisiti richiesti dalla legge, tutti i componenti il Collegio sindacale delle società suddette, devono essere scelti tra gli iscritti agli Albi professionali e almeno due sindaci negli Albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri od in quello dei revisori dei conti.

Se gli amministratori sono più di uno, uno almeno dovrà essere parimenti scelto fra gli iscritti in detti Albi.

Se il Consiglio di amministrazione è composto di almeno cinque membri, gli amministratori scelti in detti Albi devono essere almeno due.

Il personale delle società di cui alla presente legge, salvo quello adibito a funzioni d'ordine, deve essere in possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per l'iscrizione negli Albi professionali (1).

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione. Da ultimo, l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.

Inquadramento

L'art. 4 sancisce i requisiti soggettivi che amministratori, membri del collegio sindacale e in generale il personale delle società costituite ai sensi della l. n. 1966/1939 devono possedere affinché l'ente possa conseguire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione. La formulazione della disposizione non sembra consentire una perfetta integrazione con la sopravvenuta disciplina in materia di revisione contabile e di requisiti per l'iscrizione negli albi professionali. Si è infatti osservato, ad esempio, che l'art. 21, lett. b) e i) della Direttiva n. 84/253/CEE (recepita nel nostro ordinamento mediante il d.lgs. n. 88/1992) richiede che i soggetti che effettuano il controllo legale dei documenti contabili per conto della società di revisione posseggano un livello di conoscenza che li renda esperti nella materia contabile, mentre l'art. 43 della l. n. 1966/1939 sancisce esclusivamente che il personale delle società fiduciarie e di revisione debba «essere in possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per l'iscrizione negli albi professionali», senza però specificare quali albi ed escludendo la necessità di conoscenze specifiche per il personale d'ordine.

Quanto sopra ha indotto a chiedersi se le società di revisione costituite ai sensi della legge n. 1966/1939 possano operare nel medesimo campo di attività riservato alle società costituite ai sensi del d.lgs. n. 88/1992 e in particolare nell'ambito della revisione contabile obbligatoria (Belviso, 365). Si rimanda al commento agli artt. 2409-bis ss. c.c., in questo stesso Codice.

Si è ritenuto che, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integri la “distrazione rilevante” la condotta dell'amministratore di una società fiduciaria, successivamente fallita, che costituisca in pegno titoli o valori (nella specie, polizze assicurative) ricevute in gestione dai fiducianti, poiché il pegno, in caso di mancato pagamento della somma data in prestito nella quantità, nei tempi e nei modi pattuiti, può essere escusso dal creditore, con perdita del patrimonio societario che costituisce la garanzia per i creditori (Cass. n. 28031/2019).

Bibliografia

Belviso, Le società abilitate alla revisione contabile (profili di competenza), in Giur. comm. 1995, 355.

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