Conseguenze della morte di un liquidatore in caso di organo collegialeFonte: Cod. Civ. Articolo 2487
11 Ottobre 2018
S.r.l. in liquidazione. Sono stati nominati 2 liquidatori (collegio). Per quanto riguarda le dimissioni, il liquidatore resta in carica fino alla nomina del sostituto. Invece in caso di morte di un liquidatore quali sono le conseguenze? Il secondo liquidatore resta in carica?
Preliminarmente va osservato che l'art. 2487 c.c. dispone che l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera sul numero di liquidatori da nominare e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori. Pertanto salvo quanto espressamente disciplinato dallo statuto sociale o dall'assemblea che ha nominato il collegio di liquidatori, con la morte di uno dei due componenti il collegio, lo stesso viene meno ma resta in carica l'altro liquidatore. In tal caso, ricorrendo a quanto previsto dall'art. 2386, comma 2, c.c. che prevede che se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, appare opportuno che anche nel caso in specie il liquidatore superstite proceda alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'eventuale ricostituzione del collegio o meno.
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