Il fallimento in estensione del socio accomandatario di fatto

La Redazione
12 Ottobre 2018

La dichiarazione di fallimento dell'accomandatario di fatto (occulto) di una S.a.s. non costituisce una nuova ed autonoma dichiarazione di fallimento, ma una dichiarazione di fallimento “in estensione” ai sensi dell'art. 147 l.fall. e non richiede, pertanto, l'accertamento né dello stato di insolvenza, né dell'avvenuto superamento delle soglie di fallibilità perché tali presupposti sono gli stessi già valutati ed individuati con riguardo alla società dichiarata fallita.

La dichiarazione di fallimento dell'accomandatario di fatto (occulto) di una S.a.s. non costituisce una nuova ed autonoma dichiarazione di fallimento, ma una dichiarazione di fallimento “in estensione” ai sensi dell'art. 147 l.fall. e non richiede, pertanto, l'accertamento né dello stato di insolvenza, né dell'avvenuto superamento delle soglie di fallibilità perché tali presupposti sono gli stessi già valutati ed individuati con riguardo alla società dichiarata fallita.

La sottoscrizione di assegni sotto il nome ed il timbro sociale, nel luogo fisico dove viene usualmente apposta la firma dell'amministratore nella qualità, in difetto della prova della sussistenza di una mera delega di cassa, è già ex se sufficiente ad integrare la violazione del divieto di cui all'art. 2320 c.c., con conseguente decadenza dal beneficio della limitazione di responsabilità dell'accomandante ed estendibilità allo stesso del fallimento ex art. 147 l.fall.

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