Il rapporto causale fra inadempimento e danno e la prova del mancato guadagno

Giuseppe Davide Giagnotti
24 Ottobre 2018

Ove venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale che si limiti al solo lucro cessante, dovendosi quest'ultimo concretizzare nel mancato guadagno, ovvero nell'accrescimento patrimoniale ridottosi o azzeratosi proprio a causa dell'inadempimento, la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione. A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi i guadagni ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte.

Il caso. La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato, da un società avverso una sentenza della Corte d'Appello che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto solo parzialmente le sue richieste.
La ricorrente aveva agito, in primo grado, per far accertare la simulazione assoluta di vendita di alcuni beni strumentali all'esercizio dell'impresa, intervenuta fra le due società convenute e per vedersi riconosciuto il diritto a ritenere i detti beni, ricompresi nella cessione di ramo d'azienda, che la stessa ricorrente aveva stipulato, con una delle due convenute, nonché, infine, per ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'indisponibilità dei beni, per tutto il tempo di durata delle controversie.
Quest'ultima richiesta veniva rigettata dal Giudice di primo grado ed anche dalla Corte d'Appello, che riteneva non provata l'esistenza del danno ed il nesso di causalità fra l'inadempimento contrattuale e le conseguenze dannose addotte dall'attrice. Avverso detta statuizione l'attrice ed appellante proponeva ricorso.

La relazione causale fra l'inadempimento contrattuale ed il danno. La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha voluto innanzitutto chiarire il concetto di danno da inadempimento contrattuale.
Secondo l'art. 1223 c.c., in materia contrattuale, i danni risarcibili sono solo quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato.
A tal proposito si rende necessario indagare l'esistenza di un duplice nesso di causalità: uno fra comportamento ed evento, per poter configurare una responsabilità ed uno fra evento e danno, per delineare i confini di detta responsabilità ed imputare all'inadempimento le singole conseguenze dannose, che ne siano conseguenza diretta ed immediata (sentenza n. 9374/2006).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, l'indagine sull'esistenza della relazione causale, fra inadempimento contrattuale ed evento dannoso, che va considerata secondo il criterio del “più probabile che non”, è cosa ben distinta da quella diretta ad individuare le singole conseguenze dannose, finalizzata solo a delimitare i confini esatti di una responsabilità risarcitoria già accertata (sentenza n. 21619/2017).

L'identificazione del danno da lucro cessante. In secondo luogo, la Suprema Corte ha anche specificato che ove, come nel caso di specie, venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale che si limiti al solo lucro cessante, dovendosi quest'ultimo concretizzare nel mancato guadagno, ovvero nell'accrescimento patrimoniale ridottosi o azzeratosi, proprio a causa dell'inadempimento, la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione. A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi quei guadagni che la Corte di Cassazione definisce ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte (sentenza n. 24632/2015).

La mancata prova del rapporto fra inadempimento e danno. Il vulnus del ragionamento giuridico costruito dalla società ricorrente, in sostanza, si riscontra nella sua stessa natura presuntiva: cioè nel voler far automaticamente discendere da un fatto noto, ovvero il prolungato inadempimento dell'obbligo di consegna dei beni, un fatto ignoto ed incerto, ovvero il danno da mancato guadagno, senza fornire alcuna prova dell'esistenza di un nesso di causalità diretto ed immediato fra quest'ultimo e l'inadempimento.
La ricorrente, invece, avrebbe dovuto fornire prova che la mancata disponibilità dei beni oggetto del giudizio, strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, siano stati causa diretta ed esclusiva delle perdite economiche, registrate per più esercizi sociali, non essendo, invece, sufficiente fornire solo una prova, di natura induttiva e presuntiva, riferita al dato della complessiva diminuzione dei ricavi sociali, poiché quest'ultima potrebbe normalmente essere riferita a vari fattori economici e strutturali, collegati alla gestione dell'attività d'impresa e non necessariamente all'indisponibilità dei beni.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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