Pace fiscale: al via la sanatoria con sconto di interessi e sanzioni
29 Ottobre 2018
Al via la sanatoria, con sconto di interessi e sanzioni, degli inviti al contraddittorio, degli avvisi di accertamento e degli atti di adesione dell'Agenzia delle Entrate. La disciplina è contenuta all'art. 2 del nuovo Decreto Fiscale entrato in vigore lo scorso 24 ottobre. Ecco nel dettaglio cosa prevede.
Atti definibili La definizione interessa gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero dei crediti, notificati entro il 24 ottobre 2018, sempreché gli stessi non siano ancora definitivi e i termini per la presentazione del ricorso risultino ancora pendenti alla medesima data. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
Sconti e termini La procedura consente di definire gli atti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997, che residua dopo il 24 ottobre 2018.
In caso di inviti a comparire, su istanza del contribuente o su iniziativa dell'ufficio, in cui sono quantificate le maggiori imposte accertabili (artt. 5, lettera c) e 11, lettera b-bis) D.Lgs. n. 218/1997), notificati entro il 24 ottobre 2018, gli stessi possono essere definiti entro il 23 novembre 2018 con il versamento delle maggiori imposte accertabili indicate nei citati inviti, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
In caso di accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, che non si sono ancora perfezionati con il versamento dell'unica soluzione o della prima rata, si può beneficiare della definizione agevolata versando, entro il 13 novembre 2018, le sole maggiori imposte definite nei procedimenti di accertamento con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.
Il versamento della prima o dell'unica rata deve avvenire entro le menzionate date. La rateazione rispetta le regole previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 8, D.Lgs. n. 218/1997 - in materia di rateazione, attestazione dell'avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate - con la differenza che il numero massimo di rate è elevato a 20 rate trimestrali, indipendentemente dall'importo da rateizzare, ed è esclusa la compensazione. Se il contribuente non effettua il versamento nei termini, gli Uffici riprendono l'ordinaria attività di controllo a seconda del procedimento in corso.
Casi particolari: le risorse proprie tradizionali In caso di definizione di debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme indicate, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'art. 114, paragrafo l, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi successivi relativamente alle circostanze esimenti.
Attuazione Uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, disciplineranno le modalità di attuazione della nuova disciplina. |