Cessione anticipata di quote di società di persone regolamentata mediante preliminare
02 Novembre 2018
In caso di cessione quota di società di persone è possibile procedere con degli acconti precedenti alla stipulazione dell'atto? In caso di risposta affermativa , è necessario stipulare un preliminare di vendita o la successiva cessione è sufficiente?
La cessione di quote nella società di persone si configura quando un socio aliena ad altri parte o tutte le proprie partecipazioni che compongono il patrimonio sociale. L'operazione della cessione di quote si connota per la presenza di due elementi strutturali: il trasferimento delle quote a seguito del raggiungimento del consenso fra le parti; la volontà delle stesse di procedere all'alienazione, previo pagamento del corrispettivo, oppure a titolo gratuito. Quando il trasferimento avviene a seguito di una pattuizione onerosa si presuppone che il quantum sia proporzionato al valore delle quote. Laddove, invece, l'alienazione avvenga a titolo gratuito si delinea la possibilità che tale operazione configuri una donazione diretta, disciplinata dall'art. 769 c.c. Il codice civile non prevede una specifica disposizione in tema di cessione delle quote sociali per la società di persone, ma ciò non esclude che per espressa volontà delle parti questa possa configurarsi e divenire efficace. L'operazione descritta può avvenire a titolo oneroso, quindi, ci si è chiesti se, in tale fattispecie, fra le parti sia possibile regolare i rapporti mediante la conclusione di un contratto preliminare che enuclei le modalità di pagamento e le scadenze, entro le quali il cessionario risulta obbligato a versare quanto dovuto, oppure se tale regolamentazione contrattuale non sia necessaria. Giova precisa che il contratto preliminare configura un accordo preparatorio, ossia che antecede alla conclusione di un successivo regolamento negoziale. Il contratto preliminare è di tipo propedeutico e contempla le clausole che in un successivo momento dovranno essere inserite nel contratto definitivo. Quest'ultimo, invece, è volto a regolare le eventuali sopravvenienze che possono sopraggiungere durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. E' necessario sottolineare che la conclusione del contratto preliminare configura una scelta che le parti possono assumere quale espressione della libertà negoziale delle stesse. Unica norma, tuttavia, che espressamente richiama l'istituto è l'art. 1351 c.c., il quale dispone che il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Ove le parti intendano adottare tale soluzione, il contratto preliminare deve specificare: il soggetto tenuto all'alienazione delle quote; il valore delle stesse; il diritto del cedente di poter effettuare tale operazione; i dati di riconoscimento del cessionario; le scadenze previste per i dovuti pagamenti; la data entro la quale deve essere redatto il contratto definitivo, nonché il relativo saldo del quantum ab origine stabilito. Con la conclusione del contratto preliminare le parti, quindi, assicurano tempi e modalità di pagamento certi a cui gli interessati possono dirsi vincolati, poiché il contratto preliminare determina l'insorgenza di obbligazioni in capo ad entrambi i soggetti. Il cedente è tenuto, infatti, ad alienare le quote sociali, mentre il cessionario deve il pagamento pattuito, onde evitare che nei suoi confronti si instauri una controversia volta a far valere l'inadempimento contrattuale. Con la conclusione del preliminare vengono regolati gli aspetti patrimoniali della cessione di quote, ma tale accordo rimane un contratto di carattere obbligatorio, quindi, gli effetti reali dell'alienazione non possono che verificarsi dal tempo della conclusione del contratto definitivo. Unicamente quest'ultimo realizza l'effetto del trasferimento della proprietà delle quote. Il contratto preliminare, quindi, permette alle parti di rendere vincolante il pagamento dovuto ed esclude la possibilità che il corrispettivo versato, prima della cessione di quote, non sia imputato sul quantum complessivo dovuto. Si ribadisce, perciò, la necessità di redigere un contratto propedeutico completo di ogni elemento summenzionato. Di recente, la giurisprudenza di merito ha sottolineato che in tema di società e quote, non è stigmatizzabile il fatto che il socio abbia indicato un prezzo di cessione, pari al valore nominale delle quote, in assenza di un previo accordo tra le parti in ordine all'indicazione del prezzo di vendita (così: Tribunale di Arezzo, 19 aprile 2018, n. 449). Ciò a specificazione del fatto che la redazione del contratto preliminare fortifica ed imprime la volontà delle parti in un accordo vincolante. Certo, com'è detto non può dirsi un regolamento previsto ex lege nel caso in esame. E' necessario, quindi, ipotizzare la situazione che si configurerebbe in assenza del contratto preliminare, avente ad oggetto la cessione delle quote di una società di persone. Le parti potrebbero concordare il prezzo della cessione. Le stesse potrebbero giungere all'accordo anche con riferimento alle modalità di pagamento. La mancata redazione del contratto in esame, tuttavia, comporterebbe un maggior onere probatorio per il cessionario, il quale sarebbe tenuto a dimostrare di aver effettuato plurimi pagamenti, anche anticipati, rispetto alla cessione delle quote. Se, quindi, è vero che il contratto preliminare nella cessione di quote, componenti il patrimonio sociale di una società di persone, non può dirsi obbligatorio, è anche vero che tale atto tutela maggiormente la posizione giuridica soggettiva delle parti, in particolar modo quella del cessionario. Laddove, invece, la cessione delle quote sociali avvenga a titolo gratuito, in tal caso la giurisprudenza di legittimità prevalente esclude la possibilità di redigere un contratto preliminare, poiché tale alienazione configurerebbe una donazione diretta. Il contratto preparatorio preliminare non può essere concluso ove le parti intendano perseguire lo scopo pratico della donazione diretta, poiché verrebbe meno quel carattere di spontaneità della libertà che costituisce elemento essenziale ed imprescindibile della donazione, dal momento che il donante, impegnandosi alla futura conclusione di un contratto di donazione, sarebbe obbligato a donare (così, Cass. 2 aprile 2009, n. 8038). Di diverso avviso, invece, la giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui il contratto preliminare venga redatto per la conclusione di un contratto di donazione indiretta, estraneo al dettato dell'art. 769 c.c., ma riconducibile alla disciplina dell'art. 809 c.c. In tale situazione il contratto preliminare parrebbe ammissibile. Nella prassi, tuttavia, la cessione di quote sociali appartenenti ad una società di persone implica la redazione di un contratto preliminare. Per garantire legittimità a tale atto nello stesso devono, quindi, essere presenti gli elementi tipici sanciti dall'art. 1325 c.c. Nel contratto deve essere manifestata la volontà delle parti, la quale deve risultare in modo espresso ed inequivocabile. Dalla lettura del dato letterale dell'accordo, inoltre, deve evincersi la causa, ossia lo scopo pratico perseguito dalle stesse, inteso quale funzione economica individuale che giustifica la ragione per la quale le parti intendano alienare quote sociali, anche con la previsione di pagamenti anticipati rispetto alla redazione del contratto definitivo. L'oggetto del contratto, inteso quale prestazione dedotta nell'accordo, comporta la specificazione del quantum di quote alienate e a quale prezzo. Al fine di garantire la certezza del rapporto, il contratto di cui si discute prevede, altresì, la forma scritta, la quale dovrà essere impiegata anche nel contratto definitivo. In conclusione si può quindi affermare che, nell'ipotesi in cui fra le parti si intenda procedere alla cessione di quote di una società di persone, è possibile attuare l'accordo con la corresponsione di pagamenti anticipati precedenti alla stipulazione dell'atto di cessione. La redazione del contratto preliminare è consigliata, stante la necessità di garantire la certezza del rapporto ed avvalorare il compendio probatorio dell'avvenuto pagamento in capo al cessionario. |